Autore: Andrea Marton

  • Articolo 679 Codice di Procedura Penale: Misure di sicurezza

    Articolo 679 Codice di Procedura Penale: Misure di sicurezza

    Art. 679 c.p.p. – Misure di sicurezza

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Misure di sicurezza

    1. Quando una misura di sicurezza diversa dalla confisca è stata, fuori dei casi previsti nell’articolo 312, ordinata con sentenza, o deve essere ordinata successivamente, il magistrato di sorveglianza, su richiesta del pubblico ministero o di ufficio, accerta se l’interessato è persona socialmente pericolosa e adotta i provvedimenti conseguenti, premessa, ove occorra, la dichiarazione di abitualità o professionalità nel reato. Provvede altresì, su richiesta del pubblico ministero, dell’interessato, del suo difensore o di ufficio, su ogni questione relativa nonché sulla revoca della dichiarazione di tendenza a delinquere.

    1-bis. Sulla richiesta del pubblico ministero formulata ai sensi dell’articolo 658-bis il magistrato di sorveglianza provvede alla fissazione dell’udienza senza ritardo e comunque entro cinque giorni dalla richiesta medesima. Fino alla decisione, permane la misura di sicurezza provvisoria applicata ai sensi dell’articolo 312 e il tempo corrispondente è computato a tutti gli effetti. Nelle more della decisione, la misura di sicurezza provvisoria può essere disposta con ordinanza dal magistrato di sorveglianza, su richiesta del pubblico ministero

    2. Il magistrato di sorveglianza sovraintende alla esecuzione delle misure di sicurezza personali.

  • Art. 680 c.p.p.: Impugnazione di provvedimenti relativi alle mis

    Art. 680 c.p.p.: Impugnazione di provvedimenti relativi alle mis

    Art. 680 c.p.p. – Impugnazione di provvedimenti relativi alle misure di sicurezza

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Impugnazione di provvedimenti relativi alle misure di sicurezza

    1. Contro i provvedimenti del magistrato di sorveglianza concernenti le misure di sicurezza e la dichiarazione di abitualità o professionalità nel reato o di tendenza a delinquere, possono proporre appello al tribunale di sorveglianza il pubblico ministero, l’interessato e il difensore.

    2. Fuori dei casi previsti dall’articolo 579 commi 1 e 3, il tribunale di sorveglianza giudica anche sulle impugnazioni contro sentenze di condanna, o di proscioglimento concernenti le disposizioni che riguardano le misure di sicurezza.

    3. Si osservano le disposizioni generali sulle impugnazioni, ma l’appello non ha effetto sospensivo, salvo che il tribunale disponga altrimenti.

  • Art. 681 c.p.p.: Provvedimenti relativi alla grazia

    Art. 681 c.p.p.: Provvedimenti relativi alla grazia

    Art. 681 c.p.p. – Provvedimenti relativi alla grazia

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Provvedimenti relativi alla grazia

    1. La domanda di grazia, diretta al Presidente della Repubblica, è sottoscritta dal condannato o da un suo prossimo congiunto o dal convivente o dal tutore o dal curatore ovvero da un avvocato o procuratore legale ed è presentata al ministro di grazia e giustizia.

    2. Se il condannato è detenuto o internato, la domanda può essere presentata al magistrato di sorveglianza, il quale, acquisiti tutti gli elementi di giudizio utili e le osservazioni del procuratore generale presso la corte di appello del distretto ove ha sede il giudice indicato nell’articolo 665, la trasmette al ministro con il proprio parere motivato. Se il condannato non è detenuto o internato, la domanda può essere presentata al predetto procuratore generale, il quale, acquisite le opportune informazioni, la trasmette al ministro con le proprie osservazioni.

    3. La proposta di grazia è sottoscritta dal presidente del consiglio di disciplina ed è presentata al magistrato di sorveglianza, che procede a norma del comma 2.

    4. La grazia può essere concessa anche in assenza di domanda o proposta. Emesso il decreto di grazia, il pubblico ministero presso il giudice indicato nell’articolo 665 ne cura la esecuzione ordinando, quando è il caso, la liberazione del condannato e adottando i provvedimenti conseguenti.

    5. In caso di grazia sottoposta a condizioni, si provvede a norma dell’articolo 672 comma 5.

  • Articolo 682 Codice di Procedura Penale: Liberazione condizionale

    Articolo 682 Codice di Procedura Penale: Liberazione condizionale

    Art. 682 c.p.p. – Liberazione condizionale

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Liberazione condizionale

    1. Il tribunale di sorveglianza decide sulla concessione e sulla revoca della liberazione condizionale.

    2. Se la liberazione non è concessa per difetto del requisito del ravvedimento, la richiesta non può essere riproposta prima che siano decorsi sei mesi dal giorno in cui è divenuto irrevocabile il provvedimento di rigetto.

  • Articolo 683 Codice di Procedura Penale: Riabilitazione

    Articolo 683 Codice di Procedura Penale: Riabilitazione

    Art. 683 c.p.p. – Riabilitazione

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Riabilitazione

    1. Il tribunale di sorveglianza, su richiesta dell’interessato, decide sulla riabilitazione, anche se relativa a condanne pronunciate da giudici speciali, quando la legge non dispone altrimenti , e sull’estinzione della pena accessoria nel caso di cui all’articolo 179, settimo comma, del codice penale . Decide altresì sulla revoca della riabilitazione , qualora essa non sia stata disposta con la sentenza di condanna per altro reato.

    2. Nella richiesta sono indicati gli elementi dai quali può desumersi la sussistenza delle condizioni previste dall’articolo 179 del codice penale. Il tribunale acquisisce la documentazione necessaria.

    3. Se la richiesta è respinta per difetto del requisito della buona condotta, essa non può essere riproposta prima che siano decorsi due anni dal giorno in cui è divenuto irrevocabile il provvedimento di rigetto.

  • Articolo 684 Codice di Procedura Penale: Rinvio dell’esecuzione

    Articolo 684 Codice di Procedura Penale: Rinvio dell’esecuzione

    Art. 684 c.p.p. – Rinvio dell’esecuzione

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Rinvio dell’esecuzione

    1. Il tribunale di sorveglianza provvede in ordine al differimento dell’esecuzione delle pene detentive e delle sanzioni sostitutive della semidetenzione e della libertà controllata nei casi previsti dagli articoli 146 e 147 del codice penale, salvo quello previsto dall’articolo 147 comma 1 numero 1 del codice penale, nel quale provvede il ministro di grazia e giustizia. Il tribunale ordina, quando occorre, la liberazione del detenuto e adotta gli altri provvedimenti conseguenti.

    2. Quando vi è fondato motivo per ritenere che sussistono i presupposti perché il tribunale disponga il rinvio, il magistrato di sorveglianza può ordinare il differimento dell’esecuzione o, se la protrazione della detenzione può cagionare grave pregiudizio al condannato, la liberazione del detenuto. Il provvedimento conserva effetto fino alla decisione del tribunale, al quale il magistrato di sorveglianza trasmette immediatamente gli atti.

  • Art. 685 c.p.p.: Uffici del casellario giudiziale

    Art. 685 c.p.p.: Uffici del casellario giudiziale

    Art. 685 c.p.p. – Uffici del casellario giudiziale

    Articolo abrogato dal d.p.r. 14 novembre 2002, n. 313

    [Abrogato]

  • Art. 686 c.p.p.: Iscrizioni nel casellario giudiziale

    Art. 686 c.p.p.: Iscrizioni nel casellario giudiziale

    Art. 686 c.p.p. – Iscrizioni nel casellario giudiziale

    Articolo abrogato dal d.p.r. 14 novembre 2002, n. 313

    [Abrogato]

  • Articolo 687 Codice di Procedura Penale: Eliminazione delle iscrizioni

    Articolo 687 Codice di Procedura Penale: Eliminazione delle iscrizioni

    Art. 687 c.p.p. – Eliminazione delle iscrizioni

    Articolo abrogato dal d.p.r. 14 novembre 2002, n. 313

    [Abrogato]

  • Art. 688 c.p.p.: Certificati del casellario giudiziale

    Art. 688 c.p.p.: Certificati del casellario giudiziale

    Art. 688 c.p.p. – Certificati del casellario giudiziale

    Articolo abrogato dal d.p.r. 14 novembre 2002, n. 313

    [Abrogato]

  • Art. 689 c.p.p.: Certificati richiesti dall’interessato

    Art. 689 c.p.p.: Certificati richiesti dall’interessato

    Art. 689 c.p.p. – Certificati richiesti dall’interessato

    Articolo abrogato dal d.p.r. 14 novembre 2002, n. 313

    [Abrogato]

  • Art. 690 c.p.p.: Questioni concernenti le iscrizioni e i certifi

    Art. 690 c.p.p.: Questioni concernenti le iscrizioni e i certifi

    Art. 690 c.p.p. – Questioni concernenti le iscrizioni e i certificati

    Articolo abrogato dal d.p.r. 14 novembre 2002, n. 313

    [Abrogato]