Autore: Andrea Marton

  • Art. 729 c.p.p.: Utilizzabilità degli atti assunti per rogatoria

    Art. 729 c.p.p.: Utilizzabilità degli atti assunti per rogatoria

    Art. 729 c.p.p. – Utilizzabilità degli atti assunti per rogatoria

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    1. Nei casi in cui lo Stato estero abbia posto condizioni all’utilizzabilità degli atti richiesti, l’autorità giudiziaria è vincolata al rispetto di tali condizioni.

    2. Se lo Stato estero dà esecuzione alla richiesta di assistenza con modalità diverse da quelle indicate dall’autorità giudiziaria ai sensi dell’articolo 727, comma 9, gli atti compiuti sono inutilizzabili solo nei casi in cui l’inutilizzabilità è prevista dalla legge.

    3. Non possono in ogni caso essere utilizzate le dichiarazioni, da chiunque rese, aventi ad oggetto il contenuto di atti inutilizzabili.

    4. Si applica la disposizione dell’articolo 191, comma 2.

  • Art. 730 c.p.p.: Riconoscimento delle sentenze penali straniere

    Art. 730 c.p.p.: Riconoscimento delle sentenze penali straniere

    Art. 730 c.p.p. – Riconoscimento delle sentenze penali straniere per gli effetti previsti dal codice penale

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Riconoscimento delle sentenze penali straniere per gli effetti previsti dal codice penale

    1. Il Ministro della giustizia , quando riceve una sentenza penale di condanna o di proscioglimento pronunciata all’estero nei confronti di cittadini italiani o di stranieri o di apolidi residenti nello Stato ovvero di persone sottoposte a procedimento penale nello Stato, trasmette senza ritardo al procuratore generale presso la corte di appello, nel distretto della quale ha sede l’ufficio del casellario locale del luogo di nascita della persona cui è riferito il provvedimento giudiziario straniero, o , se questo è sconosciuto, presso la Corte di appello di Roma , una copia della sentenza, unitamente alla traduzione in lingua italiana, con gli atti che vi siano allegati, e con le informazioni e la documentazione del caso. Trasmette inoltre l’eventuale richiesta indicata nell’articolo 12 comma 2 del codice penale.

    2. Il procuratore generale, se deve essere dato riconoscimento alla sentenza straniera per gli effetti previsti dall’articolo 12 comma 1 numeri 1, 2 e 3 del codice penale, promuove il relativo procedimento con richiesta alla corte di appello. A tale scopo, anche per mezzo del Ministero della giustizia , può chiedere alle autorità estere competenti le informazioni che ritiene opportune.

    2-bis. Quando il procuratore generale è informato dall’autorità straniera, anche per il tramite del Ministero della giustizia, dell’esistenza di una sentenza penale di condanna pronunciata all’estero, ne richiede la trasmissione all’autorità straniera con le forme previste dalle convenzioni internazionali in vigore con lo Stato estero ovvero, in mancanza, con rogatoria, ai fini del riconoscimento ai sensi del comma 2.

    3. La richiesta alla corte di appello contiene la specificazione degli effetti per i quali il riconoscimento è domandato.

  • Art. 731 c.p.p.: Riconoscimento delle sentenze penali straniere

    Art. 731 c.p.p.: Riconoscimento delle sentenze penali straniere

    Art. 731 c.p.p. – Riconoscimento delle sentenze penali straniere a norma di accordi internazionali

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Riconoscimento delle sentenze penali straniere a norma di accordi internazionali

    1. IlMinistro della giustizia , se ritiene che a norma di un accordo internazionale deve avere esecuzione nello Stato una sentenza penale pronunciata all’estero o comunque che a essa devono venire attribuiti altri effetti nello Stato, ne richiede il riconoscimento.

    A tale scopo trasmette al procuratore generale presso la corte di appello nel distretto della quale ha sede l’ufficio del casellario locale del luogo di nascita della persona cui è riferito il provvedimento giudiziario straniero, o , se questo è sconosciuto, presso la Corte di appello di Roma, una copia della sentenza, unitamente alla traduzione in lingua italiana, con gli atti che vi siano allegati, e con la documentazione e le informazioni disponibili. Trasmette inoltre l’eventuale domanda di esecuzione nello Stato da parte dello stato estero ovvero l’atto con cui questo stato acconsente all’esecuzione. Le informazioni supplementari, eventualmente necessarie, possono essere richieste e ottenute con qualsiasi mezzo idoneo a garantire l’autenticità della documentazione e della provenienza.

    1-bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche quando si tratta dell’esecuzione di una confisca ed il relativo provvedimento è stato adottato dall’autorità giudiziaria straniera con atto diverso dalla sentenza di condanna.

    2. Il procuratore generale promuove il riconoscimento con richiesta alla corte di appello. Ove ne ricorrano i presupposti, richiede che il riconoscimento sia deliberato anche agli effetti previsti dall’articolo 12 comma 1 numeri 1, 2 e 3 del codice penale.

  • Art. 732 c.p.p.: Riconoscimento delle sentenze penali straniere

    Art. 732 c.p.p.: Riconoscimento delle sentenze penali straniere

    Art. 732 c.p.p. – Riconoscimento delle sentenze penali straniere per gli effetti civili

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Riconoscimento delle sentenze penali straniere per gli effetti civili

    1. Chi ha interesse a far valere in giudizio le disposizioni penali di una sentenza straniera per conseguire le restituzioni o il risarcimento del danno o per altri effetti civili, può domandare il riconoscimento della sentenza alla corte di appello nel distretto della quale ha sede l’ufficio del casellario locale del luogo di nascita della persona cui è riferito il provvedimento giudiziario straniero, o alla Corte di appello di Roma .

  • Art. 733 c.p.p.: Presupposti del riconoscimento

    Art. 733 c.p.p.: Presupposti del riconoscimento

    Art. 733 c.p.p. – Presupposti del riconoscimento

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Presupposti del riconoscimento

    1. La sentenza straniera non può essere riconosciuta se:

    a) la sentenza non è divenuta irrevocabile per le leggi dello stato in cui è stata pronunciata;

    b) la sentenza contiene disposizioni contrarie ai principi fondamentali dell’ordinamento giuridico dello Stato , ovvero quando le condizioni poste dallo Stato straniero per l’esecuzione della sentenza della quale è chiesto il riconoscimento sono contrarie a tali principi ;

    c) la sentenza non è stata pronunciata da un giudice indipendente e imparziale ovvero l’imputato non è stato citato a comparire in giudizio davanti all’autorità straniera ovvero non gli è stato riconosciuto il diritto a essere interrogato in una lingua a lui comprensibile e a essere assistito da un difensore;

    d) vi sono fondate ragioni per ritenere che considerazioni relative alla razza, alla religione, al sesso, alla nazionalità, alla lingua, alle opinioni politiche o alle condizioni personali o sociali abbiano influito sullo svolgimento o sull’esito del processo;

    e) il fatto per il quale è stata pronuciata la sentenza non è previsto come reato dalla legge italiana;

    f) per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona è stata pronunciata nello Stato sentenza irrevocabile;

    g) per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona è in corso nello Stato procedimento penale.

    1-bis. Salvo quanto previsto nell’articolo 735-bis, la sentenza straniera non può essere riconosciuta ai fini dell’esecuzione di una confisca se questa ha per oggetto beni la cui confisca non sarebbe possibile secondo la legge italiana qualora per lo stesso fatto si procedesse nello Stato.

  • Art. 734 c.p.p.: Deliberazione della Corte di Appello

    Art. 734 c.p.p.: Deliberazione della Corte di Appello

    Art. 734 c.p.p. – Deliberazione della corte di appello

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    1. La corte di appello delibera in ordine al riconoscimento senza ritardo, e comunque non oltre novanta giorni dal ricevimento della richiesta, pronunciando sentenza, nella quale enuncia espressamente gli effetti che ne conseguono, osservate le forme di cui all’articolo 127.

    2. Nei casi disciplinati dagli articoli 730, 732 e 741 la corte di appello decide sulla base della richiesta scritta del procuratore generale e delle memorie presentate dalle parti.

    3. Avverso la decisione della corte di appello il procuratore generale, l’interessato e il difensore possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge. La decisione della Corte di cassazione è adottata entro sessanta giorni dal ricevimento del ricorso.

  • Art. 735 c.p.p.: Determinazione della pena ed ordine di confisca

    Art. 735 c.p.p.: Determinazione della pena ed ordine di confisca

    Art. 735 c.p.p. – Determinazione della pena ed ordine di confisca

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Determinazione della pena ed ordine di confisca

    1. La corte di appello, quando pronuncia il riconoscimento ai fini dell’esecuzione di una sentenza straniera, determina la pena che deve essere eseguita nello Stato.

    2. A tal fine essa converte la pena stabilita nella sentenza straniera in una delle pene previste per lo stesso fatto dalla legge italiana. Tale pena, per quanto possibile, deve corrispondere per natura a quella inflitta con la sentenza straniera. La quantità della pena è determinata, tenendo eventualmente conto dei criteri di ragguaglio previsti dalla legge italiana, sulla base di quella fissata nella sentenza straniera; tuttavia tale quantità non può eccedere il limite massimo previsto per lo stesso fatto dalla legge italiana. Quando la quantità della pena non è stabilita nella sentenza straniera, la corte la determina sulla base dei criteri indicati negli articoli 133, 133- bis e 133- ter del codice penale.

    3. In nessun caso la pena così determinata può essere più grave di quella stabilita nella sentenza straniera.

    4. Se nello stato estero nel quale fu pronunciata la sentenza l’esecuzione della pena è stata condizionalmente sospesa, la corte dispone inoltre, con la sentenza di riconoscimento, la sospensione condizionale della pena a norma del codice penale; se in detto stato il condannato è stato liberato sotto condizione, la corte sostituisce alla misura straniera la liberazione condizionale e il magistrato di sorveglianza, nel determinare le prescrizioni relative alla libertà vigilata, non può aggravare il trattamento sanzionatorio complessivo stabilito nei provvedimenti stranieri.

    4-bis. Se la decisione prevede la concessione di benefici riconosciuti nello Stato di emissione, diversi da quelli di cui al comma 4, essi sono convertiti in misure analoghe previste dall’ordinamento giuridico italiano.

    5. Per determinare la pena pecuniaria l’ammontare stabilito nella sentenza straniera è convertito nel pari valore in euro al cambio del giorno in cui il riconoscimento è deliberato.

    6. Quando la corte pronuncia il riconoscimento ai fini dell’esecuzione di una confisca, questa è ordinata con la stessa sentenza di riconoscimento , fermo quanto previsto dall’articolo 733, comma 1-bis .

  • Art. 735-bis c.p.p.: Confisca consistente nella imposizione del

    Art. 735-bis c.p.p.: Confisca consistente nella imposizione del

    Art. 735-bis c.p.p. – Confisca consistente nella imposizione del pagamento di una somma di denaro

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    1. Nel caso di esecuzione di un provvedimento straniero di confisca consistente nella imposizione del pagamento di una somma di denaro corrispondente al valore del prezzo, del prodotto o del profitto di un reato, si applicano le disposizioni sull’esecuzione delle pene pecuniarie, ad eccezione di quella concernente il rispetto del limite massimo di pena previsto dall’articolo 735, comma 2 .

  • Articolo 736 Codice di Procedura Penale: Misure coercitive

    Articolo 736 Codice di Procedura Penale: Misure coercitive

    Art. 736 c.p.p. – Misure coercitive

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Misure coercitive

    1. Su richiesta del procuratore generale, la corte di appello competente per il riconoscimento di una sentenza straniera ai fini dell’esecuzione di una pena restrittiva della libertà personale, può disporre una misura coercitiva nei confronti del condannato che si trovi nel territorio dello Stato.

    2. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del titolo I del libro IV riguardanti le misure coercitive, fatta eccezione di quelle dell’articolo 273.

    3. Il presidente della corte di appello, al più presto e comunque entro cinque giorni dalla esecuzione della misura coercitiva, provvede alla identificazione e all’audizione della persona. Si applica la disposizione dell’articolo 717 comma 2.

    4. La misura coercitiva, disposta a norma del presente articolo, è revocata se dall’inizio della sua esecuzione sono trascorsi novanta giorni senza che la corte di appello abbia pronunciato sentenza di riconoscimento, ovvero, in caso di ricorso per cassazione contro tale sentenza, cinque mesi senza che sia intervenuta sentenza irrevocabile di riconoscimento.

    5. La revoca e la sostituzione della misura coercitiva sono disposte in camera di consiglio dalla corte di appello.

    6. Copia dei provvedimenti emessi dalla corte è comunicata e notificata, dopo la loro esecuzione, al procuratore generale, alla persona interessata e al suo difensore, i quali possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge.

  • Articolo 737 Codice di Procedura Penale: Sequestro

    Articolo 737 Codice di Procedura Penale: Sequestro

    Art. 737 c.p.p. – Sequestro

    In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

    1. Su richiesta del procuratore generale, la Corte di Appello competente per il riconoscimento di una sentenza straniera ai fini dell’esecuzione di una confisca può ordinare il sequestro delle cose assoggettabili a confisca (240 c.p.).

    2. Se la Corte non accoglie la richiesta contro la relativa ordinanza può essere proposto ricorso per cassazione (606) da parte del procuratore generale. Contro l’ordinanza che dispone il sequestro può essere proposto ricorso per cassazione per violazione di legge da parte dell’interessato. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

    3. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni che regolano l’esecuzione del sequestro preventivo.

  • Art. 737-bis c.p.p.: Indagini e sequestro a fini di confisca

    Art. 737-bis c.p.p.: Indagini e sequestro a fini di confisca

    Art. 737-bis c.p.p. – Indagini e sequestro a fini di confisca

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    1. Nei casi previsti da convenzioni internazionali, al fine di dar corso alla domanda dell’autorità straniera di procedere ad indagini su beni che possono divenire oggetto di una successiva richiesta di esecuzione di una confisca, anche se non ancora adottata, ovvero di procedere al sequestro di tali beni, si applicano gli articoli 723, 724 e 725.

    2. A tal fine il Ministro della giustizia trasmette la richiesta, unitamente agli atti allegati, al procuratore distrettuale competente ai sensi dell’articolo 724.

    3. L’esecuzione della richiesta di indagini o sequestro è negata:

    a) se gli atti richiesti sono contrari a principi dell’ordinamento giuridico dello Stato, o sono vietati dalla legge, ovvero se si tratta di atti che non sarebbero consentiti qualora si procedesse nello Stato per gli stessi fatti;

    b) se vi sono ragioni per ritenere che non sussistono le condizioni per la successiva esecuzione della confisca.

    3-bis. L’autorità giudiziaria comunica al Ministro della giustizia l’adozione del provvedimento di sequestro richiesto dall’autorità straniera.

    4.

    COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 3 OTTOBRE 2017, N. 149 .

    5.

    COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 3 OTTOBRE 2017, N. 149 .

    6. Il sequestro ordinato ai sensi di questo articolo perde efficacia e si dispone la restituzione delle cose sequestrate a chi ne abbia diritto, se, entro un anno dal momento in cui esso è stato eseguito, lo Stato estero non richiede l’esecuzione della confisca. Il termine può essere prorogato anche più volte per un periodo massimo di sei mesi ; sulla richiesta decide l’autorità giudiziaria che ha ordinato il sequestro.

  • Art. 738 c.p.p.: Esecuzione conseguente al riconoscimento

    Art. 738 c.p.p.: Esecuzione conseguente al riconoscimento

    Art. 738 c.p.p. – Esecuzione conseguente al riconoscimento

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Esecuzione conseguente al riconoscimento

    1. Nei casi di riconoscimento ai fini dell’esecuzione della sentenza straniera, le pene e la confisca conseguenti al riconoscimento sono eseguite secondo la legge italiana. La pena espiata nello stato di condanna è computata ai fini dell’esecuzione.

    2. All’esecuzione provvede di ufficio il procuratore generale presso la corte di appello che ha deliberato il riconoscimento. Tale corte è equiparata, a ogni effetto, al giudice che ha pronunciato sentenza di condanna in un procedimento penale ordinario.