Autore: Andrea Marton

  • Art. 715 c.p.p.: Applicazione provvisoria di misure cautelari

    Art. 715 c.p.p.: Applicazione provvisoria di misure cautelari

    Art. 715 c.p.p. – Applicazione provvisoria di misure cautelari

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Applicazione provvisoria di misure cautelari

    1. Su domanda dello stato estero e a richiesta motivata del Ministro della giustizia , la corte di appello può disporre, in via provvisoria, una misura coercitiva prima che la domanda di estradizione sia pervenuta.

    2. La misura può essere disposta se:

    a) lo stato estero ha dichiarato che nei confronti della persona è stato emesso provvedimento restrittivo della libertà personale ovvero sentenza di condanna a pena detentiva e che intende presentare domanda di estradizione;

    b) lo stato estero ha fornito la descrizione dei fatti, la specificazione del reato e delle pene previste per lo stesso, nonché gli elementi per l’esatta identificazione della persona;

    c) vi è pericolo di fuga.

    3. La competenza a disporre la misura appartiene, nell’ordine, alla corte di appello nel cui distretto la persona ha la residenza, la dimora o il domicilio ovvero alla corte di appello del distretto in cui risulta che la persona si trova. Se la competenza non può essere determinata nei modi così indicati, è competente la corte di appello di Roma.

    4. La corte di appello può altresì disporre il sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato.

    5. Il Ministro della giustizia dà immediata comunicazione allo stato estero dell’applicazione in via provvisoria della misura coercitiva e dell’eventuale sequestro.

    6. Le misure cautelari sono revocate se entro quaranta giorni dalla predetta comunicazione non sono pervenuti al ministero degli affari esteri o a quello della giustizia la domanda di estradizione e i documenti previsti dall’articolo 700.

  • Art. 716 c.p.p.: Arresto da parte della polizia giudiziaria

    Art. 716 c.p.p.: Arresto da parte della polizia giudiziaria

    Art. 716 c.p.p. – Arresto da parte della polizia giudiziaria

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Arresto da parte della polizia giudiziaria

    1. Nei casi di urgenza, la polizia giudiziaria può procedere all’arresto della persona nei confronti della quale sia stata presentata domanda di arresto provvisorio se ricorrono le condizioni previste dall’articolo 715 comma 2. Essa provvede altresì al sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato.

    2. L’autorità che ha proceduto all’arresto ne informa immediatamente il Ministro della giustizia e al più presto, e comunque non oltre quarantotto ore, pone l’arrestato a disposizione del presidente della corte di appello nel cui distretto l’arresto è avvenuto, mediante la trasmissione del relativo verbale.

    3. Quando non deve disporre la liberazione dell’arrestato, il presidente della corte di appello, entro le successive quarantotto ore, convalida l’arresto con ordinanza disponendo, se ne ricorrono i presupposti l’applicazione di una misura coercitiva. Dei provvedimenti dati informa immediatamente il Ministro della giustizia.

    4. La misura coercitiva è revocata se il Ministro della giustizia non ne chiede il mantenimento entro dieci giorni dalla convalida.

    5. Si applicano le disposizioni dell’articolo 715 commi 5 e 6.

  • Art. 717 c.p.p.: Audizione della persona sottoposta a una misura

    Art. 717 c.p.p.: Audizione della persona sottoposta a una misura

    Art. 717 c.p.p. – Audizione della persona sottoposta a una misura coercitiva

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Audizione della persona sottoposta a una misura coercitiva

    1. Quando è stata applicata una misura coercitiva a norma degli articoli 714, 715 e 716, il presidente della corte di appello, al più presto e comunque entro cinque giorni dalla esecuzione della misura ovvero dalla convalida prevista dall’articolo 716, provvede all’identificazione della persona, al suo interrogatorio, e ne raccoglie, previa informazione sulle conseguenze giuridiche che ne derivano, l’eventuale consenso all’estradizione o la rinuncia alla garanzia del principio di specialità, facendone menzione nel verbale.

    2. Al fine di provvedere agli adempimenti previsti dal comma 1, il presidente della corte di appello invita l’interessato a nominare un difensore di fiducia designando, in difetto di tale nomina, un difensore di ufficio a norma dell’articolo 97 comma 3. Gli adempimenti di cui al comma 1 sono compiuti alla necessaria presenza del difensore, al quale è dato avviso almeno ventiquattro ore prima. Quando una particolare disposizione di legge lo prevede, il presidente della corte di appello dispone che l’interessato partecipi a distanza all’interrogatorio. Può altresì autorizzare l’interessato e il difensore a partecipare a distanza all’interrogatorio quando questi ne fanno richiesta.

    Il consenso all’estradizione e la rinuncia alla garanzia del principio di specialità non sono validi se non sono espressi alla presenza del difensore.

    2-bis. La rinuncia dell’estradato alla garanzia del principio di specialità è irrevocabile, salvo l’intervento di fatti nuovi che modifichino la situazione esistente al momento della rinuncia.

  • Art. 718 c.p.p.: Revoca e sostituzione delle misure

    Art. 718 c.p.p.: Revoca e sostituzione delle misure

    Art. 718 c.p.p. – Revoca e sostituzione delle misure

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Revoca e sostituzione delle misure

    1. La revoca e la sostituzione delle misure previste dagli articoli precedenti sono disposte in camera di consiglio dalla corte di appello o, nel corso del procedimento davanti alla corte di cassazione, dalla corte medesima.

    2. La revoca è sempre disposta se il Ministro della giustizia ne fa richiesta.

  • Art. 719 c.p.p.: Impugnazione dei provvedimenti relativi alle mi

    Art. 719 c.p.p.: Impugnazione dei provvedimenti relativi alle mi

    Art. 719 c.p.p. – Impugnazione dei provvedimenti relativi alle misure cautelari

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Impugnazione dei provvedimenti relativi alle misure cautelari

    1. Copia dei provvedimenti emessi dal presidente della corte di appello o dalla corte di appello a norma degli articoli precedenti è comunicata e notificata, dopo la loro esecuzione, al procuratore generale presso la corte di appello, alla persona interessata e al suo difensore, i quali possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge.

  • Articolo 720 Codice di Procedura Penale: Domanda di estradizione

    Articolo 720 Codice di Procedura Penale: Domanda di estradizione

    Art. 720 c.p.p. – Domanda di estradizione

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Domanda di estradizione

    1. Il Ministro della giustizia è competente a domandare a uno stato estero l’estradizione di un imputato o di un condannato nei cui confronti debba essere eseguito un provvedimento restrittivo della libertà personale. A tal fine il procuratore generale presso la corte di appello nel cui distretto si procede o è stata pronunciata la sentenza di condanna ne fa richiesta al Ministro della giustizia , trasmettendogli gli atti e i documenti necessari.

    2. L’estradizione può essere domandata di propria iniziativa dal ministro di grazia e giustizia.

    3. Il Ministro della giustizia può decidere di non presentare la domanda di estradizione o di differirne la presentazione , quando la richiesta può pregiudicare la sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato, dandone comunicazione all’autorità giudiziaria richiedente.

    4. Il Ministro della giustizia è competente a decidere in ordine all’accettazione delle condizioni eventualmente poste dallo stato estero per concedere l’estradizione, purché non contrastanti con i principi fondamentali dell’ordinamento giuridico italiano.

    L’autorità giudiziaria è vincolata al rispetto delle condizioni accettate.

    5. Il Ministro della giustizia può disporre, al fine di estradizione, le ricerche all’estero dell’imputato o del condannato e domandarne l’arresto provvisorio.

  • Articolo 721 Codice di Procedura Penale: Principio di specialità

    Articolo 721 Codice di Procedura Penale: Principio di specialità

    Art. 721 c.p.p. – Principio di specialità

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    1. La persona estradata non può essere sottoposta a restrizione della libertà personale in esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza detentiva, né assoggettata ad altra misura restrittiva della libertà personale per un fatto anteriore alla consegna diverso da quello per il quale l’estradizione è stata concessa.

    2. Quando le convenzioni internazionali o le condizioni poste prevedono che un fatto anteriore alla consegna non possa essere giudicato, il giudice dispone con ordinanza la sospensione del processo se l’azione penale è stata esercitata, sempre che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere.

    3. Avverso l’ordinanza di cui al comma 2 possono ricorrere per cassazione il pubblico ministero, l’imputato e il suo difensore. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

    4. La sospensione del processo non impedisce il compimento degli atti urgenti, l’assunzione delle prove non rinviabili, nonché di quelle che possono determinare il proscioglimento per fatti anteriori alla consegna.

    5. Il principio di specialità non opera quando:

    a) lo Stato estero ha consentito all’estensione;

    b) l’estradato ha espresso il proprio consenso con le modalità indicate nell’articolo 717, commi 2 e 2-bis;

    c) l’estradato, avendone avuta la possibilità, non ha lasciato il territorio dello Stato trascorsi quarantacinque giorni dalla sua definitiva liberazione oppure se, dopo averlo lasciato, vi ha fatto volontariamente ritorno.

  • Articolo 722 Codice di Procedura Penale: Custodia cautelare all’estero

    Articolo 722 Codice di Procedura Penale: Custodia cautelare all’estero

    Art. 722 c.p.p. – Custodia cautelare all’estero

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    1. La custodia cautelare all’estero in conseguenza di una domanda di estradizione presentata dallo Stato è computata ai sensi dell’articolo 303, fermo quanto previsto dall’articolo 304, comma 6.

  • Art. 723 c.p.p.: Poteri del Ministro di Grazia e Giustizia

    Art. 723 c.p.p.: Poteri del Ministro di Grazia e Giustizia

    Art. 723 c.p.p. – Poteri del Ministro della giustizia

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    1. Il Ministro della giustizia provvede sulla domanda di assistenza giudiziaria di un’autorità straniera, trasmettendola per l’esecuzione all’autorità giudiziaria competente entro trenta giorni dalla ricezione della stessa, salvo quanto previsto dal comma 3.

    2. Quando le convenzioni in vigore tra gli Stati membri dell’Unione europea, ovvero gli atti adottati dal Consiglio e dal Parlamento dell’Unione europea, prevedono un intervento del Ministro, questi può disporre con decreto di non dare corso alla esecuzione della domanda di assistenza giudiziaria nei casi e nei limiti stabiliti dalle convenzioni e dagli atti indicati.

    3. Nei rapporti con Stati diversi da quelli membri dell’Unione europea, tale potere può essere esercitato altresì in caso di pericolo per la sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato.

    4. Quando un accordo internazionale prevede la trasmissione diretta della richiesta di assistenza, l’autorità giudiziaria che la riceve ne trasmette copia senza ritardo al Ministero della giustizia.

    5. Il Ministro della giustizia non dà altresì corso alla rogatoria quando risulta evidente che gli atti richiesti sono espressamente vietati dalla legge o sono contrari ai principi fondamentali dell’ordinamento giuridico italiano o ancora quando vi sono fondate ragioni per ritenere che considerazioni relative alla razza, alla religione, al sesso, alla nazionalità, alla lingua, alle opinioni politiche o alle condizioni personali o sociali possano influire negativamente sullo svolgimento o sull’esito del processo e non risulta che l’imputato abbia liberamente espresso il suo consenso alla rogatoria.

    6. Nei casi in cui la richiesta di assistenza ha ad oggetto la citazione di un testimone, di un perito o di un imputato davanti all’autorità giudiziaria straniera, il Ministro della giustizia ha facoltà di non dare corso alla stessa quando lo Stato richiedente non offre idonea garanzia in ordine all’immunità della persona citata. Il Ministro ha altresì facoltà di non dare corso alla richiesta di assistenza giudiziaria quando lo Stato richiedente non dà idonee garanzie di reciprocità.

    7. Nei casi in cui il Ministro della giustizia esercita il potere di cui al presente articolo ne dà comunicazione alle autorità giudiziarie interessate.

  • Art. 724 c.p.p.: Procedimento in sede giurisdizionale

    Art. 724 c.p.p.: Procedimento in sede giurisdizionale

    Art. 724 c.p.p. – Procedimento di esecuzione

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    1. Le richieste di assistenza giudiziaria per le attività di acquisizione probatoria e di sequestro di beni a fini di confisca sono trasmesse al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto del luogo nel quale deve compiersi l’attività richiesta.

    2. Il procuratore della Repubblica, ricevuti gli atti trasmessi dal Ministro della giustizia o direttamente dall’autorità straniera a norma di convenzioni internazionali in vigore per lo Stato, se la rogatoria ha per oggetto acquisizioni probatorie da compiersi davanti al giudice ovvero attività che secondo la legge italiana devono essere svolte dal giudice, presenta senza ritardo le proprie richieste al giudice per le indagini preliminari.

    3. Negli altri casi il procuratore della Repubblica dà senza ritardo esecuzione alla richiesta, con decreto motivato.

    4. Quando la domanda di assistenza ha ad oggetto atti che devono essere eseguiti in più distretti all’esecuzione provvede il procuratore del luogo nel quale deve compiersi il maggior numero di atti, ovvero, se di eguale numero, quello nel cui distretto deve compiersi l’atto di maggiore importanza investigativa.

    5. Se il procuratore della Repubblica ritiene che deve provvedere alla esecuzione altro ufficio, trasmette allo stesso immediatamente gli atti; in caso di contrasto si applicano gli articoli 54, 54-bis e 54-ter.

    6. Quando è previsto l’intervento del giudice, in caso di contrasto, gli atti sono trasmessi alla Corte di cassazione che decide secondo le forme previste dagli articoli 32, comma 1, e 127, in quanto compatibili. L’avviso di cui all’articolo 127, comma 1, è comunicato soltanto al procuratore generale presso la Corte di cassazione. La Corte di cassazione trasmette gli atti all’autorità giudiziaria designata, comunicando la decisione al Ministero della giustizia.

    7. L’esecuzione della domanda di assistenza giudiziaria è negata:

    a) se gli atti richiesti sono vietati dalla legge o sono contrari a principi dell’ordinamento giuridico dello Stato;

    b) se il fatto per cui procede l’autorità straniera non è previsto come reato dalla legge italiana e non risulta che l’imputato abbia liberamente espresso il suo consenso alla domanda di assistenza giudiziaria;

    c) se vi sono fondate ragioni per ritenere che considerazioni relative alla razza, alla religione, al sesso, alla nazionalità, alla lingua, alle opinioni politiche o alle condizioni personali o sociali possano influire sullo svolgimento o sull’esito del processo e non risulta che l’imputato abbia liberamente espresso il suo consenso alla domanda di assistenza giudiziaria.

    8. L’esecuzione della richiesta di assistenza giudiziaria è sospesa quando da essa può derivare pregiudizio alle indagini o a procedimenti penali in corso.

    9. Il procuratore della Repubblica trasmette senza ritardo al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo copia delle richieste di assistenza dell’autorità straniera che si riferiscono ai delitti di cui agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 371-bis, comma 4-bis .

  • Articolo 725 Codice di Procedura Penale: Esecuzione delle rogatorie

    Articolo 725 Codice di Procedura Penale: Esecuzione delle rogatorie

    Art. 725 c.p.p. – Esecuzione delle rogatorie

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    1. Per il compimento degli atti richiesti si applicano le disposizioni del presente codice, salva l’osservanza delle forme espressamente richieste dall’autorità giudiziaria straniera che non siano contrarie ai principi dell’ordinamento giuridico dello Stato.

    2. Si applica l’articolo 370, comma 3.

    3. L’autorità giudiziaria può autorizzare, con decreto motivato, la presenza al compimento degli atti richiesti di rappresentanti o incaricati dell’autorità richiedente. Quando la richiesta proviene da autorità diverse da quelle di Stati membri dell’Unione europea, l’autorizzazione è comunicata al Ministro della giustizia.

    4. Se nel corso dell’esecuzione il procuratore della Repubblica rileva l’opportunità del compimento di atti ulteriori non indicati nella richiesta, ne informa senza ritardo l’autorità richiedente ai fini dell’integrazione della richiesta. Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 724, commi 7 e 9.

  • Art. 726 c.p.p.: Citazione di testimoni a richiesta dell’autorit

    Art. 726 c.p.p.: Citazione di testimoni a richiesta dell’autorit

    Art. 726 c.p.p. – Citazione di testimoni a richiesta dell’autorità straniera

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Citazione di testimoni a richiesta dell’autorità straniera

    1. La citazione dei testimoni residenti o dimoranti nel territorio dello Stato, richiesta da una autorità giudiziaria straniera, è trasmessa al procuratore della Repubblica del luogo in cui deve essere eseguita, il quale provvede per la notificazione a norma dell’articolo 167.