Autore: Andrea Marton

  • Articolo 635 Codice di Procedura Penale: Sospensione dell’esecuzione

    Articolo 635 Codice di Procedura Penale: Sospensione dell’esecuzione

    Art. 635 c.p.p. – Sospensione dell’esecuzione

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Sospensione dell’esecuzione

    1. La corte di appello può in qualunque momento disporre, con ordinanza, la sospensione dell’esecuzione della pena o della misura di sicurezza, applicando, se del caso, una delle misure coercitive previste dagli articoli 281, 282, 283 e 284. In ogni caso di inosservanza della misura, la corte di appello revoca l’ordinanza e dispone che riprenda l’esecuzione della pena o della misura di sicurezza.

    2. Contro l’ordinanza che decide sulla sospensione dell’esecuzione, sull’applicazione delle misure coercitive e sulla revoca, possono ricorrere per cassazione il pubblico ministero e il condannato.

  • Articolo 636 Codice di Procedura Penale: Giudizio di revisione

    Articolo 636 Codice di Procedura Penale: Giudizio di revisione

    Art. 636 c.p.p. – Giudizio di revisione

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Giudizio di revisione

    1. Il presidente della corte di appello emette il decreto di citazione a norma dell’articolo 601.

    2. Si osservano le disposizioni del titolo I e del titolo II del libro VII in quanto siano applicabili e nei limiti delle ragioni indicate nella richiesta di revisione.

  • Articolo 637 Codice di Procedura Penale: Sentenza

    Articolo 637 Codice di Procedura Penale: Sentenza

    Art. 637 c.p.p. – Sentenza

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Sentenza

    1. La sentenza è deliberata secondo le disposizioni degli articoli 525, 526, 527 e 528.

    2. In caso di accoglimento della richiesta di revisione, il giudice revoca la sentenza di condanna o il decreto penale di condanna e pronuncia il proscioglimento indicandone la causa nel dispositivo.

    3. Il giudice non può pronunciare il proscioglimento esclusivamente sulla base di una diversa valutazione delle prove assunte nel precedente giudizio.

    4. In caso di rigetto della richiesta, il giudice condanna la parte privata che l’ha proposta al pagamento delle spese processuali e, se è stata disposta la sospensione, dispone che riprenda l’esecuzione della pena o della misura di sicurezza.

  • Art. 638 c.p.p.: Revisione a favore del condannato defunto

    Art. 638 c.p.p.: Revisione a favore del condannato defunto

    Art. 638 c.p.p. – Revisione a favore del condannato defunto

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Revisione a favore del condannato defunto

    1. In caso di morte del condannato dopo la presentazione della richiesta di revisione, il presidente della corte di appello nomina un curatore, il quale esercita i diritti che nel processo di revisione sarebbero spettati al condannato.

  • Art. 639 c.p.p.: Provvedimenti in accoglimento della richiesta

    Art. 639 c.p.p.: Provvedimenti in accoglimento della richiesta

    Art. 639 c.p.p. – Provvedimenti in accoglimento della richiesta

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Provvedimenti in accoglimento della richiesta

    1. La corte di appello, quando pronuncia sentenza di proscioglimento a seguito di accoglimento della richiesta di revisione, anche nel caso previsto dall’articolo 638, ordina la restituzione delle somme pagate in esecuzione della condanna per le pene pecuniarie, per le misure di sicurezza patrimoniali, per le spese processuali e di mantenimento in carcere e per il risarcimento dei danni a favore della parte civile citata per il giudizio di revisione. Ordina altresì la restituzione delle cose che sono state confiscate, a eccezione di quelle previste nell’articolo 240 comma 2 n. 2 del codice penale.

  • Articolo 640 Codice di Procedura Penale: Impugnabilità della sentenza

    Articolo 640 Codice di Procedura Penale: Impugnabilità della sentenza

    Art. 640 c.p.p. – Impugnabilità della sentenza

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Impugnabilità della sentenza

    1. La sentenza pronunciata nel giudizio di revisione è soggetta al ricorso per cassazione.

  • Art. 641 c.p.p.: Effetti dell’inammissibilità o del rigetto

    Art. 641 c.p.p.: Effetti dell’inammissibilità o del rigetto

    Art. 641 c.p.p. – Effetti dell’inammissibilità o del rigetto

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Effetti dell’inammissibilità o del rigetto

    1. L’ordinanza che dichiara inammissibile la richiesta o la sentenza che la rigetta non pregiudica il diritto di presentare una nuova richiesta fondata su elementi diversi.

  • Art. 642 c.p.p.: Pubblicazione della sentenza di accoglimento de

    Art. 642 c.p.p.: Pubblicazione della sentenza di accoglimento de

    Art. 642 c.p.p. – Pubblicazione della sentenza di accoglimento della richiesta

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Pubblicazione della sentenza di accoglimento della richiesta

    1. La sentenza di accoglimento, a richiesta dell’interessato, è affissa per estratto, a cura della cancelleria, nel comune in cui la sentenza di condanna era stata pronunciata e in quello dell’ultima residenza del condannato. L’ufficiale giudiziario deposita in cancelleria il certificato delle eseguite affissioni.

    2. Su richiesta dell’interessato, il presidente della corte di appello dispone con ordinanza che l’estratto della sentenza sia pubblicato a cura della cancelleria in un giornale, indicato nella richiesta; le spese della pubblicazione sono a carico della cassa delle ammende.

  • Art. 643 c.p.p.: Riparazione dell’errore giudiziario

    Art. 643 c.p.p.: Riparazione dell’errore giudiziario

    Art. 643 c.p.p. – Riparazione dell’errore giudiziario

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Riparazione dell’errore giudiziario

    1. Chi è stato prosciolto in sede di revisione, se non ha dato causa per dolo o colpa grave all’errore giudiziario, ha diritto a una riparazione commisurata alla durata dell’eventuale espiazione della pena o internamento e alle conseguenze personali e familiari derivanti dalla condanna.

    2. La riparazione si attua mediante pagamento di una somma di denaro ovvero, tenuto conto delle condizioni dell’avente diritto e della natura del danno, mediante la costituzione di una rendita vitalizia. L’avente diritto, su sua domanda, può essere accolto in un istituto, a spese dello Stato.

    3. Il diritto alla riparazione è escluso per quella parte della pena detentiva che sia computata nella determinazione della pena da espiare per un reato diverso, a norma dell’articolo 657 comma 2.

  • Articolo 644 Codice di Procedura Penale: Riparazione in caso di morte

    Articolo 644 Codice di Procedura Penale: Riparazione in caso di morte

    Art. 644 c.p.p. – Riparazione in caso di morte

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Riparazione in caso di morte

    1. Se il condannato muore, anche prima del procedimento di revisione, il diritto alla riparazione spetta al coniuge, ai discendenti e ascendenti, ai fratelli e sorelle, agli affini entro il primo grado e alle persone legate da vincolo di adozione con quella deceduta.

    2. A tali persone, tuttavia, non può essere assegnata a titolo di riparazione una somma maggiore di quella che sarebbe stata liquidata al prosciolto. La somma è ripartita equitativamente in ragione delle conseguenze derivate dall’errore a ciascuna persona.

    3. Il diritto alla riparazione non spetta alle persone che si trovino nella situazione di indegnità prevista dall’articolo 463 del codice civile.

  • Articolo 645 Codice di Procedura Penale: Domanda di riparazione

    Articolo 645 Codice di Procedura Penale: Domanda di riparazione

    Art. 645 c.p.p. – Domanda di riparazione

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Domanda di riparazione

    1. La domanda di riparazione è proposta, a pena di inammissibilità, entro due anni dal passaggio in giudicato della sentenza di revisione ed è presentata per iscritto, unitamente ai documenti ritenuti utili, personalmente o per mezzo di procuratore speciale, nella cancelleria della corte di appello che ha pronunciato la sentenza.

    2. Le persone indicate nell’articolo 644 possono presentare la domanda nello stesso termine, anche per mezzo del curatore indicato nell’articolo 638 ovvero giovarsi della domanda già proposta da altri. Se la domanda è presentata soltanto da alcuna delle predette persone, questa deve fornire l’indicazione degli altri aventi diritto.

  • Articolo 646 Codice di Procedura Penale: Procedimento e decisione

    Articolo 646 Codice di Procedura Penale: Procedimento e decisione

    Art. 646 c.p.p. – Procedimento e decisione

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Procedimento e decisione

    1. Sulla domanda di riparazione la corte di appello decide in camera di consiglio osservando le forme previste dall’articolo 127.

    2. La domanda, con il provvedimento che fissa l’udienza, è comunicata al pubblico ministero ed è notificata, a cura della cancelleria, al ministro del tesoro presso l’avvocatura dello Stato che ha sede nel distretto della corte e a tutti gli interessati, compresi gli aventi diritto che non hanno proposto la domanda.

    3. L’ordinanza che decide sulla domanda di riparazione è comunicata al pubblico ministero e notificata a tutti gli interessati, i quali possono ricorrere per cassazione.

    4. Gli interessati che, dopo aver ricevuto la notificazione prevista dal comma 2, non formulano le proprie richieste nei termini e nelle forme previsti dall’articolo 127 comma 2, decadono dal diritto di presentare la domanda di riparazione successivamente alla chiusura del procedimento stesso.

    5. Il giudice, qualora ne ricorrano le condizioni, assegna all’interessato una provvisoriale a titolo di alimenti.