Autore: Andrea Marton

  • Articolo 37 Codice del Consumo: Azione inibitoria

    Articolo 37 Codice del Consumo: Azione inibitoria

    Art. 37 Cod. Consumo – Azione inibitoria

    In vigore dal 23 ottobre 2005 (D.Lgs. 206/2005)

    *1. Le associazioni rappresentative dei consumatori, di cui all’articolo 137, le associazioni rappresentative dei professionisti e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, possono convenire in giudizio il professionista o l’associazione di professionisti che utilizzano, o che raccomandano l’utilizzo di condizioni generali di contratto e richiedere al giudice competente che inibisca l’uso delle condizioni di cui sia accertata l’abusività ai sensi del presente capo.

    *2. L’inibitoria può essere concessa, quando ricorrono giusti motivi di urgenza, ai sensi degli articoli 669-bis e seguenti del codice di procedura civile.

    *3. Il giudice può ordinare che il provvedimento sia pubblicato in uno o più giornali, di cui uno almeno a diffusione nazionale.

    *4. Per quanto non previsto dal presente articolo, alle azioni inibitorie esercitate dalle associazioni dei consumatori di cui al comma 1, si applicano le disposizioni dell’articolo 140.

  • Art. 38 Codice del Consumo: Rinvio

    Art. 38 Codice del Consumo: Rinvio

    Art. 38 Cod. Consumo – Rinvio

    In vigore dal 23 ottobre 2005 (D.Lgs. 206/2005)

    *1. Per quanto non previsto dal codice, ai contratti conclusi tra il consumatore ed il professionista si applicano le disposizioni del codice civile.

  • Articolo 39 Codice del Consumo: Regole nelle attività commerciali

    Articolo 39 Codice del Consumo: Regole nelle attività commerciali

    Art. 39 Cod. Consumo – Regole nelle attività commerciali

    In vigore dal 23 ottobre 2005 (D.Lgs. 206/2005)

    *1. Le attività commerciali sono improntate al rispetto dei principi di buona fede, di correttezza e di lealtà, valutati anche alla stregua delle esigenze di protezione delle categorie di consumatori.

  • Articolo 40 Codice del Consumo: Credito al consumo

    Articolo 40 Codice del Consumo: Credito al consumo

    Art. 40 Cod. Consumo – Credito al consumo

    In vigore dal 23 ottobre 2005 (D.Lgs. 206/2005)

    *1. Il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) provvede ad adeguare la normativa nazionale alla direttiva 98/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, che modifica la direttiva 87/102/CEE, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo, con particolare riguardo alla previsione di indicare il Tasso annuo effettivo globale (TAEG) mediante un esempio tipico.

  • Art. 41 Cod.Cons.: Tasso annuo effettivo globale e pubblicità

    Art. 41 Cod.Cons.: Tasso annuo effettivo globale e pubblicità

    Art. 41 Cod. Consumo – Tasso annuo effettivo globale e pubblicità

    In vigore dal 23 ottobre 2005 (D.Lgs. 206/2005)

    *1. Ai fini di cui all’articolo 40, il CICR, apporta, ai sensi degli articoli 122, comma 2, e 123, comma 2, del testo unico della legge in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, le necessarie modifiche alla disciplina recata dal decreto del Ministro del tesoro in data 8 luglio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 169 del 20 luglio 1992.

  • Articolo 42 Codice del Consumo: Inadempimento del fornitore

    Articolo 42 Codice del Consumo: Inadempimento del fornitore

    Art. 42 Cod. Consumo – Inadempimento del fornitore

    In vigore dal 23 ottobre 2005 (D.Lgs. 206/2005)

    *1. Nei casi di inadempimento del fornitore di beni e servizi, il consumatore che abbia effettuato inutilmente la costituzione in mora ha diritto di agire contro il finanziatore nei limiti del credito concesso, a condizione che vi sia un accordo che attribuisce al finanziatore l’esclusiva per la concessione di credito ai clienti del fornitore. La responsabilità si estende anche al terzo, al quale il finanziatore abbia ceduto i diritti derivanti dal contratto di concessione del credito.

  • Articolo 43 Codice del Consumo: Rinvio al testo unico bancario

    Articolo 43 Codice del Consumo: Rinvio al testo unico bancario

    Art. 43 Cod. Consumo – Rinvio al testo unico bancario

    In vigore dal 23 ottobre 2005 (D.Lgs. 206/2005)

    Per la restante disciplina del credito al consumo si fa rinvio ai capi II e III del titolo VI del citato decreto legislativo n. 385 del 1993, e successive modificazioni, nonché agli articoli 144 e 145 del medesimo testo unico per l’applicazione delle relative sanzioni.

  • Art. 44 Cod.Cons.: Contratti negoziati nei locali commerciali. R

    Art. 44 Cod.Cons.: Contratti negoziati nei locali commerciali. R

    Art. 44 Cod. Consumo – Contratti negoziati nei locali commerciali. Rinvio

    In vigore dal 23 ottobre 2005 (D.Lgs. 206/2005)

    *1. Ove non diversamente disciplinato dal presente codice, per la disciplina del settore del commercio si fa rinvio al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

  • Articolo 45 Codice del Consumo: Campo di applicazione

    Articolo 45 Codice del Consumo: Campo di applicazione

    Art. 45 Cod. Consumo – Campo di applicazione

    In vigore dal 23 ottobre 2005 (D.Lgs. 206/2005)

    *1. La presente sezione disciplina i contratti tra un professionista ed un consumatore, riguardanti la fornitura di beni o la prestazione di servizi, in qualunque forma conclusi, stipulati:

    **a) durante la visita del professionista al domicilio del consumatore o di un altro consumatore ovvero sul posto di lavoro del consumatore o nei locali nei quali il consumatore si trovi, anche temporaneamente, per motivi di lavoro, di studio o di cura;

    **b) durante una escursione organizzata dal professionista al di fuori dei propri locali commerciali;

    **c) in area pubblica o aperta al pubblico, mediante la sottoscrizione di una nota d’ordine, comunque denominata;

    **d) per corrispondenza o, comunque, in base ad un catalogo che il consumatore ha avuto modo di consultare senza la presenza del professionista.

    *2. Le disposizioni della presente sezione si applicano anche nel caso di proposte contrattuali sia vincolanti che non vincolanti effettuate dal consumatore in condizioni analoghe a quelle specificate nel comma 1, per le quali non sia ancora intervenuta l’accettazione del professionista.

    *3. Ai contratti di cui al comma 1, lettera d), si applicano, se più favorevoli, le disposizioni di cui alla sezione II.

  • Articolo 46 Codice del Consumo: Esclusioni

    Articolo 46 Codice del Consumo: Esclusioni

    Art. 46 Cod. Consumo – Esclusioni

    In vigore dal 23 ottobre 2005 (D.Lgs. 206/2005)

    *1. Sono esclusi dall’applicazione delle disposizioni della presente sezione:

    a) i contratti per la costruzione, vendita e locazione di beni immobili ed i contratti relativi ad altri diritti concernenti beni immobili, con eccezione dei contratti relativi alla fornitura di merci e alla loro incorporazione in beni immobili e dei contratti relativi alla riparazione di beni immobili;

    b) i contratti relativi alla fornitura di prodotti alimentari o bevande o di altri prodotti di uso domestico corrente consegnati a scadenze frequenti e regolari;

    c) i contratti di assicurazione;

    d) i contratti relativi a strumenti finanziari.

    *2. Sono esclusi dall’applicazione della presente sezione anche i contratti aventi ad oggetto la fornitura di beni o la prestazione di servizi per i quali il corrispettivo globale che deve essere pagato da parte del consumatore non supera l’importo di 26 euro, comprensivo di oneri fiscali ed al netto di eventuali spese accessorie che risultino specificamente individuate nella nota d’ordine o nel catalogo o altro documento illustrativo, con indicazione della relativa causale. Si applicano comunque le disposizioni della presente sezione nel caso di più contratti stipulati contestualmente tra le medesime parti, qualora l’entità del corrispettivo globale, indipendentemente dall’importo dei singoli contratti, superi l’importo di 26 euro.

  • Articolo 47 Codice del Consumo: Informazione sul diritto di recesso

    Articolo 47 Codice del Consumo: Informazione sul diritto di recesso

    Art. 47 Cod. Consumo – Informazione sul diritto di recesso

    In vigore dal 23 ottobre 2005 (D.Lgs. 206/2005)

    *1. Per i contratti e per le proposte contrattuali soggetti alle disposizioni della presente sezione, il professionista deve informare il consumatore del diritto di cui agli articoli da 64 a 67. L’informazione deve essere fornita per iscritto e deve contenere:

    **a) l’indicazione dei termini, delle modalità e delle eventuali condizioni per l’esercizio del diritto di recesso;

    **b) l’indicazione del soggetto nei cui riguardi va esercitato il diritto di recesso ed il suo indirizzo o, se si tratti di società o altra persona giuridica, la denominazione e la sede della stessa, nonché l’indicazione del soggetto al quale deve essere restituito il prodotto eventualmente già consegnato, se diverso.

    *2. Qualora il contratto preveda che l’esercizio del diritto di recesso non sia soggetto ad alcun termine o modalità, l’informazione deve comunque contenere gli elementi indicati nella lettera b) del comma 1.

    *3. Per i contratti di cui all’articolo 45, comma 1, lettere a), b) e c), qualora sia sottoposta al consumatore, per la sottoscrizione, una nota d’ordine, comunque denominata, l’informazione di cui al comma 1 deve essere riportata nella suddetta nota d’ordine, separatamente dalle altre clausole contrattuali e con caratteri tipografici uguali o superiori a quelli degli altri elementi indicati nel documento. Una copia della nota d’ordine, recante l’indicazione del luogo e della data di sottoscrizione, deve essere consegnata al consumatore.

    *4. Qualora non venga predisposta una nota d’ordine, l’informazione deve essere comunque fornita al momento della stipulazione del contratto ovvero all’atto della formulazione della proposta, nell’ipotesi prevista dall’articolo 45, comma 2, ed il relativo documento deve contenere, in caratteri chiaramente leggibili, oltre agli elementi di cui al comma 1, l’indicazione del luogo e della data in cui viene consegnato al consumatore, nonché gli elementi necessari per identificare il contratto. Di tale documento il professionista può richiederne una copia sottoscritta dal consumatore.

    *5. Per i contratti di cui all’articolo 45, comma 1, lettera d), l’informazione sul diritto di recesso deve essere riportata nel catalogo o altro documento illustrativo della merce o del servizio oggetto del contratto, o nella relativa nota d’ordine, con caratteri tipografici uguali o superiori a quelli delle altre informazioni concernenti la stipulazione del contratto, contenute nel documento. Nella nota d’ordine, comunque, in luogo della indicazione completa degli elementi di cui al comma 1, può essere riportato il solo riferimento al diritto di esercitare il recesso, con la specificazione del relativo termine e con rinvio alle indicazioni contenute nel catalogo o altro documento illustrativo della merce o del servizio per gli ulteriori elementi previsti nell’informazione.

    *6. Il professionista non potrà accettare, a titolo di corrispettivo, effetti cambiari che abbiano una scadenza inferiore a quindici giorni dalla stipulazione del contratto e non potrà presentali allo sconto prima di tale termine.

  • Articolo 48 Codice del Consumo: Esclusione del recesso

    Articolo 48 Codice del Consumo: Esclusione del recesso

    Art. 48 Cod. Consumo – Esclusione del recesso

    In vigore dal 23 ottobre 2005 (D.Lgs. 206/2005)

    *1. Per i contratti riguardanti la prestazione di servizi, il diritto di recesso non può essere esercitato nei confronti delle prestazioni che siano state già eseguite.