Autore: Andrea Marton

  • Art. 573 c.p.p.: Impugnazione per i soli interessi civili

    Art. 573 c.p.p.: Impugnazione per i soli interessi civili

    Art. 573 c.p.p. – Impugnazione per i soli interessi civili

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Impugnazione per i soli interessi civili

    1. L’impugnazione per gli interessi civili è proposta, trattata e decisa con le forme ordinarie del processo penale.

    1-bis. Quando la sentenza è impugnata per i soli interessi civili, il giudice d’appello e la Corte di cassazione, se l’impugnazione non è inammissibile, rinviano per la prosecuzione, rispettivamente, al giudice o alla sezione civile competente, che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile.

    2. L’impugnazione per i soli interessi civili non sospende l’esecuzione delle disposizioni penali del provvedimento impugnato.

  • Art. 574 c.p.p.: Impugnazione dell’imputato per gli interessi ci

    Art. 574 c.p.p.: Impugnazione dell’imputato per gli interessi ci

    Art. 574 c.p.p. – Impugnazione dell’imputato per gli interessi civili

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Impugnazione dell’imputato per gli interessi civili

    1. L’imputato può proporre impugnazione contro i capi della sentenza che riguardano la sua condanna alle restituzioni e al risarcimento del danno e contro quelli relativi alla rifusione delle spese processuali.

    2. L’imputato può altresì proporre impugnazione contro le disposizioni della sentenza di assoluzione relative alle domande da lui proposte per il risarcimento del danno e per la rifusione delle spese processuali.

    3. L’impugnazione è proposta col mezzo previsto per le disposizioni penali della sentenza.

    4. L’impugnazione dell’imputato contro la pronuncia di condanna penale o di assoluzione estende i suoi effetti alla pronuncia di condanna alle restituzioni, al risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese processuali, se questa pronuncia dipende dal capo o dal punto impugnato.

  • Art. 575 c.p.p.: Impugnazione del responsabile civile e della pe

    Art. 575 c.p.p.: Impugnazione del responsabile civile e della pe

    Art. 575 c.p.p. – Impugnazione del responsabile civile e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Impugnazione del responsabile civile e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria

    1. Il responsabile civile può proporre impugnazione contro le disposizioni della sentenza riguardanti la responsabilità dell’imputato e contro quelle relative alla condanna di questi e del responsabile civile alle restituzioni, al risarcimento del danno e alla rifusione delle spese processuali. L’impugnazione è proposta col mezzo che la legge attribuisce all’imputato.

    2. Lo stesso diritto spetta alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria nel caso in cui sia stata condannata.

    3. Il responsabile civile può altresì proporre impugnazione contro le disposizioni della sentenza di assoluzione relative alle domande proposte per il risarcimento del danno e per la rifusione delle spese processuali.

  • Art. 576 c.p.p.: Impugnazione della parte civile e del querelante

    Art. 576 c.p.p.: Impugnazione della parte civile e del querelante

    Art. 576 c.p.p. – Impugnazione della parte civile e del querelante

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Impugnazione della parte civile e del querelante

    1. La parte civile può proporre impugnazione …

    contro i capi della sentenza di condanna che riguardano l’azione civile e, ai soli effetti della responsabilità civile, contro la sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio. La parte civile può altresi proporre impugnazione contro la sentenza pronunciata a norma dell’articolo 442, quando ha consentito alla abbreviazione del rito.

    2. Lo stesso diritto compete al querelante condannato a norma dell’articolo 542.

  • Art. 577 c.p.p.: Impugnazione della persona offesa per i reati d

    Art. 577 c.p.p.: Impugnazione della persona offesa per i reati d

    Art. 577 c.p.p. – Impugnazione della persona offesa per i reati di ingiuria e diffamazione

    Articolo abrogato dalla l. 20 febbraio 2006, n. 46

    [Abrogato]

  • Art. 578 c.p.p.: Decisione sugli effetti civili nel caso di esti

    Art. 578 c.p.p.: Decisione sugli effetti civili nel caso di esti

    Art. 578 c.p.p. – Decisione sugli effetti civili nel caso di estinzione del reato per amnistia o per prescrizione e nel caso di improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Decisione sugli effetti civili nel caso di estinzione del reato per amnistia o per prescrizione e nel caso di improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione

    1. Quando nei confronti dell’imputato è stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile, il giudice di appello e la corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per amnistia o per prescrizione, decidono sull’impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili.

    1-bis. Quando nei confronti dell’imputato è stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile, e in ogni caso di impugnazione della sentenza anche per gli interessi civili, il giudice di appello e la Corte di cassazione, se l’impugnazione non è inammissibile, nel dichiarare improcedibile l’azione penale per il superamento dei termini di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 344- bis, rinviano per la prosecuzione al giudice o alla sezione civile competente nello stesso grado, che decidono sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile.

    1-ter. Nei casi di cui al comma 1-bis, gli effetti del sequestro conservativo disposto a garanzia delle obbligazioni civili derivanti dal reato permangono fino a che la sentenza che decide sulle questioni civili non è più soggetta a impugnazione.

  • Art. 579 c.p.p.: Impugnazione di sentenze che dispongono misure

    Art. 579 c.p.p.: Impugnazione di sentenze che dispongono misure

    Art. 579 c.p.p. – Impugnazione di sentenze che dispongono misure di sicurezza

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Impugnazione di sentenze che dispongono misure di sicurezza

    1. Contro le sentenze di condanna, o di proscioglimento è data impugnazione anche per ciò che concerne le misure di sicurezza, se l’impugnazione è proposta per un altro capo della sentenza che non riguardi esclusivamente gli interessi civili.

    2. L’impugnazione contro le sole disposizioni della sentenza che riguardano le misure di sicurezza è proposta a norma dell’articolo 680 comma 2.

    3. L’impugnazione contro la sola disposizione che riguarda la confisca è proposta con gli stessi mezzi previsti per i capi penali.

  • Art. 580 c.p.p.: Conversione del ricorso in appello

    Art. 580 c.p.p.: Conversione del ricorso in appello

    Art. 580 c.p.p. – Conversione del ricorso in appello

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    1. Quando contro la stessa sentenza sono proposti mezzi di impugnazione diversi, nel caso in cui sussista la connessione di cui all’articolo 12, il ricorso per cassazione si converte nell’appello.

  • Articolo 581 Codice di Procedura Penale: Forma dell’impugnazione

    Articolo 581 Codice di Procedura Penale: Forma dell’impugnazione

    Art. 581 c.p.p. – Forma dell’impugnazione

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    1. L’impugnazione si propone con atto scritto nel quale sono indicati il provvedimento impugnato, la data del medesimo e il giudice che lo ha emesso, con l’enunciazione specifica, a pena di inammissibilità:

    a) dei capi o dei punti della decisione ai quali si riferisce l’impugnazione;

    b) delle prove delle quali si deduce l’inesistenza, l’omessa assunzione o l’omessa o erronea valutazione;

    c) delle richieste, anche istruttorie;

    d) dei motivi, con l’indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

    1-bis. L’appello è inammissibile per mancanza di specificità dei motivi quando, per ogni richiesta, non sono enunciati in forma puntuale ed esplicita i rilievi critici in relazione alle ragioni di fatto o di diritto espresse nel provvedimento impugnato, con riferimento ai capi e punti della decisione ai quali si riferisce l’impugnazione.

    1-ter.

    COMMA ABROGATO DALLA L. 9 AGOSTO 2024, N. 114 .

    1-quater. Nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l’atto d’impugnazione del difensore di ufficio è depositato, a pena d’inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l’elezione di domicilio dell’imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio.

  • Art. 582 c.p.p.: Presentazione dell’impugnazione

    Art. 582 c.p.p.: Presentazione dell’impugnazione

    Art. 582 c.p.p. – Presentazione dell’impugnazione

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Presentazione dell’impugnazione

    1. Salvo che la legge disponga altrimenti, l’atto di impugnazione è presentato mediante deposito con le modalità previste dall’articolo 111- bis nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 150 .

    1-bis. Le parti private possono presentare l’atto con le modalità di cui al comma 1 oppure personalmente, anche a mezzo di incaricato, nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. In tal caso, il pubblico ufficiale addetto vi appone l’indicazione del giorno in cui riceve l’atto e della persona che lo presenta, lo sottoscrive, lo unisce agli atti del procedimento e rilascia, se richiesto, attestazione della ricezione.

    2.

    COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 150 .

  • Art. 583 c.p.p.: Spedizione dell’atto di impugnazione

    Art. 583 c.p.p.: Spedizione dell’atto di impugnazione

    Art. 583 c.p.p. – Spedizione dell’atto di impugnazione

    Articolo abrogato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    [Abrogato]

  • Art. 584 c.p.p.: Notificazione della impugnazione

    Art. 584 c.p.p.: Notificazione della impugnazione

    Art. 584 c.p.p. – Notificazione della impugnazione

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Notificazione della impugnazione

    1. A cura della cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, l’atto di impugnazione è comunicato al pubblico ministero presso il medesimo giudice ed è notificato alle parti private senza ritardo.