Art. 565 c.p.p.
Articolo soppresso. La L. 16 dicembre 1999, n. 479 ha disposto la sostituzione del Libro VIII, ora comprendente gli articoli da 549 a 559.
[Abrogato]

Articolo soppresso. La L. 16 dicembre 1999, n. 479 ha disposto la sostituzione del Libro VIII, ora comprendente gli articoli da 549 a 559.
[Abrogato]

Articolo soppresso. La L. 16 dicembre 1999, n. 479 ha disposto la sostituzione del Libro VIII, ora comprendente gli articoli da 549 a 559.
[Abrogato]

Articolo soppresso. La L. 16 dicembre 1999, n. 479 ha disposto la sostituzione del Libro VIII, ora comprendente gli articoli da 549 a 559.
[Abrogato]

Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)
Regole generali
1. La legge stabilisce i casi nei quali i provvedimenti del giudice sono soggetti a impugnazione e determina il mezzo con cui possono essere impugnati.
2. Sono sempre soggetti a ricorso per cassazione, quando non sono altrimenti impugnabili, i provvedimenti con i quali il giudice decide sulla libertà personale e le sentenze, salvo quelle sulla competenza che possono dare luogo a un conflitto di giurisdizione o di competenza a norma dell’articolo 28.
3. Il diritto di impugnazione spetta soltanto a colui al quale la legge espressamente lo conferisce. Se la legge non distingue tra le diverse parti, tale diritto spetta a ciascuna di esse.
4. Per proporre impugnazione è necessario avervi interesse.
4-bis. Il pubblico ministero propone impugnazione diretta a conseguire effetti favorevoli all’imputato solo con ricorso per cassazione.
5. L’impugnazione è ammissibile indipendentemente dalla qualificazione a essa data dalla parte che l’ha proposta. Se l’impugnazione è proposta a un giudice incompetente, questi trasmette gli atti al giudice competente.

Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)
Ricorso immediato per cassazione
1. La parte che ha diritto di appellare la sentenza di primo grado può proporre direttamente ricorso per cassazione.
2. Se la sentenza è appellata da una delle altre parti, si applica la disposizione dell’articolo 580. Tale disposizione non si applica se, entro quindici giorni dalla notificazione del ricorso, le parti che hanno proposto appello dichiarano tutte di rinunciarvi per proporre direttamente ricorso per cassazione. In tale caso, l’appello si converte in ricorso e le parti devono presentare entro quindici giorni dalla dichiarazione suddetta nuovi motivi, se l’atto di appello non aveva i requisiti per valere come ricorso.
3. La disposizione del comma 1 non si applica nei casi previsti dall’articolo 606 comma 1 lettere d) ed e). In tali casi, il ricorso eventualmente proposto si converte in appello.
4. Fuori dei casi in cui nel giudizio di appello si sarebbe dovuta annullare la sentenza di primo grado, la corte di cassazione, quando pronuncia l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata a norma del comma 1, dispone che gli atti siano trasmessi al giudice competente per l’appello.

Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)
Impugnazione del pubblico ministero
1. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale e il procuratore generale presso la corte di appello possono proporre impugnazione, nei casi stabiliti dalla legge, quali che siano state le conclusioni del rappresentante del pubblico ministero. Salvo quanto previsto dall’articolo 593-bis, comma 2, il procuratore generale può proporre impugnazione nonostante l’impugnazione o l’acquiescenza del pubblico ministero presso il giudice che ha emesso il provvedimento.
2. L’impugnazione può essere proposta anche dal rappresentante del pubblico ministero che ha presentato le conclusioni.
3. Il rappresentante del pubblico ministero che ha presentato le conclusioni e che ne fa richiesta nell’atto di appello può partecipare al successivo grado di giudizio quale sostituto del procuratore generale presso la corte di appello. La partecipazione è disposta dal procuratore generale presso la corte di appello qualora lo ritenga opportuno. Gli avvisi spettano in ogni caso al procuratore generale.

Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)
Impugnazione dell’imputato 1.
Salvo quanto previsto per il ricorso per cassazione dall’articolo 613, comma 1, L’imputato può proporre impugnazione personalmente o per mezzo di un procuratore speciale nominato anche prima della emissione del provvedimento.
2. Il tutore per l’imputato soggetto alla tutela e il curatore speciale per l’imputato incapace di intendere o di volere, che non ha tutore, possono proporre l’impugnazione che spetta all’imputato.
3. Può inoltre proporre impugnazione il difensore dell’imputato al momento del deposito del provvedimento ovvero il difensore nominato a tal fine.
4. L’imputato, nei modi previsti per la rinuncia, può togliere effetto all’impugnazione proposta dal suo difensore. Per l’efficacia della dichiarazione nel caso previsto dal comma 2, è necessario il consenso del tutore o del curatore speciale.

Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)
Richiesta della parte civile o della persona offesa
1. La parte civile, la persona offesa, anche se non costituita parte civile, e gli enti e le associazioni intervenuti a norma degli articoli 93 e 94, possono presentare richiesta motivata al pubblico ministero di proporre impugnazione a ogni effetto penale.
2. Il pubblico ministero, quando non propone impugnazione, provvede con decreto motivato da notificare al richiedente.

Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)
Impugnazione per i soli interessi civili
1. L’impugnazione per gli interessi civili è proposta, trattata e decisa con le forme ordinarie del processo penale.
1-bis. Quando la sentenza è impugnata per i soli interessi civili, il giudice d’appello e la Corte di cassazione, se l’impugnazione non è inammissibile, rinviano per la prosecuzione, rispettivamente, al giudice o alla sezione civile competente, che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile.
2. L’impugnazione per i soli interessi civili non sospende l’esecuzione delle disposizioni penali del provvedimento impugnato.

Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)
Impugnazione dell’imputato per gli interessi civili
1. L’imputato può proporre impugnazione contro i capi della sentenza che riguardano la sua condanna alle restituzioni e al risarcimento del danno e contro quelli relativi alla rifusione delle spese processuali.
2. L’imputato può altresì proporre impugnazione contro le disposizioni della sentenza di assoluzione relative alle domande da lui proposte per il risarcimento del danno e per la rifusione delle spese processuali.
3. L’impugnazione è proposta col mezzo previsto per le disposizioni penali della sentenza.
4. L’impugnazione dell’imputato contro la pronuncia di condanna penale o di assoluzione estende i suoi effetti alla pronuncia di condanna alle restituzioni, al risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese processuali, se questa pronuncia dipende dal capo o dal punto impugnato.

Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)
Impugnazione del responsabile civile e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria
1. Il responsabile civile può proporre impugnazione contro le disposizioni della sentenza riguardanti la responsabilità dell’imputato e contro quelle relative alla condanna di questi e del responsabile civile alle restituzioni, al risarcimento del danno e alla rifusione delle spese processuali. L’impugnazione è proposta col mezzo che la legge attribuisce all’imputato.
2. Lo stesso diritto spetta alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria nel caso in cui sia stata condannata.
3. Il responsabile civile può altresì proporre impugnazione contro le disposizioni della sentenza di assoluzione relative alle domande proposte per il risarcimento del danno e per la rifusione delle spese processuali.

Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)
Impugnazione della parte civile e del querelante
1. La parte civile può proporre impugnazione …
contro i capi della sentenza di condanna che riguardano l’azione civile e, ai soli effetti della responsabilità civile, contro la sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio. La parte civile può altresi proporre impugnazione contro la sentenza pronunciata a norma dell’articolo 442, quando ha consentito alla abbreviazione del rito.
2. Lo stesso diritto compete al querelante condannato a norma dell’articolo 542.