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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 571 c.p.p. – Impugnazione dell’imputato

In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

1. L’imputato può proporre impugnazione personalmente o per mezzo di un procuratore speciale nominato anche prima della emissione del provvedimento.

2. Il tutore per l’imputato soggetto alla tutela e il curatore speciale per l’imputato incapace di intendere o di volere, che non ha tutore, possono proporre l’impugnazione che spetta all’imputato.

3. Può inoltre proporre impugnazione il difensore dell’imputato al momento del deposito del provvedimento ovvero il difensore nominato a tal fine.

4. L’imputato, nei modi previsti per la rinuncia (589), può togliere effetto all’impugnazione proposta dal suo difensore (992) Per l’efficacia della dichiarazione nel caso previsto dal comma 2, è necessario il consenso del tutore o del curatore speciale.

In sintesi

  • L'imputato può impugnare personalmente o tramite procuratore speciale nominato prima o dopo l'emissione del provvedimento.
  • Il tutore dell'imputato sottoposto a tutela può proporre l'impugnazione per conto dell'imputato.
  • Il curatore speciale di imputato incapace può fare lo stesso se non ha tutore.
  • Il difensore dell'imputato può impugnare al momento del deposito o se appositamente nominato.
  • L'imputato può sempre revocare l'impugnazione proposta dal suo difensore attraverso la rinuncia.

Consente all'imputato di impugnare le sentenze e i provvedimenti del giudice personalmente, tramite procuratore speciale o per mezzo del suo difensore.

Ratio

L'articolo 571 disciplina come l'imputato esercita il diritto d'impugnazione, riconoscendo che la capacità di agire può essere compromessa da incapacità naturale o legale. La norma tutela la difesa dell'imputato garantendo che la rinuncia o l'abbandono dei diritti processuali sia un atto consapevole e controllato: il difensore può agire, ma sempre sotto la supervisione dell'imputato stesso o dei suoi rappresentanti legali.

La flessibilità della norma (personale, procuratore, difensore, tutore) assicura che nessun imputato resti privo di una voce processuale, indipendentemente dalla sua capacità giuridica al momento del giudizio.

Analisi

Il comma 1 stabilisce due modalità di impugnazione: personale o tramite procuratore speciale, la cui nomina non deve necessariamente precedere l'emissione del provvedimento. Il comma 2 autorizza il tutore dell'imputato sottoposto a tutela a proporre impugnazione, e il curatore speciale per l'imputato dichiarato incapace di intendere o volere che non abbia tutore. Il comma 3 consente al difensore di impugnare: al momento del deposito del provvedimento o se nominato specificamente a tal fine. Il comma 4 disciplina il controllo dell'imputato: tramite rinuncia, l'imputato può revocare l'impugnazione proposta dal difensore, ma se è sottoposto a tutela, occorre il consenso del tutore o curatore.

Quando si applica

Si applica a ogni impugnazione dell'imputato. Tizio, condannato in primo grado, può impugnare personalmente presentandosi davanti al giudice oppure incaricare un avvocato speciale. Se Tizio è interdetto (incapace totale), il suo tutore propone l'impugnazione per lui. Se Tizio è in libertà e capace, il suo difensore di ufficio può impugnare al momento del deposito della sentenza, ma Tizio può revocare questa impugnazione tramite la rinuncia esplicita. Se Caio è minorenne imputato, il suo tutore (genitore) propone l'impugnazione insieme al suo difensore.

Connessioni

L'art. 571 rimanda all'art. 570 (impugnazione del pm), art. 572 (richiesta della parte civile), art. 589 (rinuncia), art. 992 (revoca della rinuncia). Riferimenti a capacità legale e protezione: art. 74 c.p.p. (parte civile), art. 83 c.p.p. (responsabile civile), art. 88 c.p.p. (custodia legale). Il diritto d'impugnazione dell'imputato è garantito da Cost. art. 24 (diritto di difesa).

Domande frequenti

L'imputato deve necessariamente impugnare personalmente, o può delegare il difensore?

L'imputato può scegliere: impugnare personalmente, nominare un procuratore speciale, o delegare il difensore. Quest'ultimo può impugnare al momento del deposito della sentenza senza attendere istruzioni esplicite, ma l'imputato può sempre revocare l'impugnazione tramite rinuncia (art. 571 commi 1 e 4).

Se il mio difensore impugna ma io non voglio, cosa faccio?

Puoi revocare l'impugnazione tramite rinuncia (art. 571 comma 4), secondo le modalità previste dall'art. 589 c.p.p. Se sei sottoposto a tutela, occorre il consenso del tutore o del curatore speciale.

Se sono interdetto, chi propone l'impugnazione?

Se sei sottoposto a tutela (interdizione totale), il tuo tutore propone l'impugnazione per te (art. 571 comma 2). Se sei dichiarato incapace di intendere o volere ma non hai tutore, il giudice può nominarti un curatore speciale, che propone l'impugnazione.

Posso nominare un procuratore speciale anche dopo la sentenza?

Sì. L'art. 571 comma 1 non richiede che il procuratore sia nominato prima dell'emissione del provvedimento. Puoi nominarlo dopo, perfino al momento di proporre l'impugnazione.

Se ho un difensore pubblico d'ufficio, come decido se impugnare?

Il difensore d'ufficio può impugnare autonomamente al momento del deposito della sentenza (art. 571 comma 3). Puoi comunque revocare questa impugnazione tramite rinuncia. Se vuoi controllare direttamente l'impugnazione, puoi nominare un procuratore speciale che agisca su tua istruzione.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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