Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 572 c.p.p. – Richiesta della parte civile o della persona offesa
Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)
Richiesta della parte civile o della persona offesa
1. La parte civile, la persona offesa, anche se non costituita parte civile, e gli enti e le associazioni intervenuti a norma degli articoli 93 e 94, possono presentare richiesta motivata al pubblico ministero di proporre impugnazione a ogni effetto penale.
2. Il pubblico ministero, quando non propone impugnazione, provvede con decreto motivato da notificare al richiedente.
Vedi anche
→Cod. proc. pen. art. 571 - Articolo 571 Codice di Procedura Penale: Impugnazione dell’imputa…→Cod. proc. pen. art. 573 - Art. 573 c.p.p.: Impugnazione per i soli interessi civili→Cod. pen. art. 1 - Art. 1 c.p.: (Reati e pene: disposizione espressa di legge)→Reati Tributari art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 74/2000 - Definizioni→D.Lgs. 231/2001 art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 231/2001 - Soggetti→Art. 570 c.p.p.: Impugnazione del pubblico ministero→Art. 574 c.p.p.: Impugnazione dell’imputato per gli interessi ci→Art. 569 c.p.p.: Ricorso immediato per cassazione→Art. 575 c.p.p.: Impugnazione del responsabile civile e della pe→Articolo 568 Codice di Procedura Penale: Regole generali→Art. 576 c.p.p.: Impugnazione della parte civile e del querelante→Articolo 567 Codice di Procedura Penale: Dibattimento
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Consente alla parte civile e alla persona offesa di richiedere al pubblico ministero di impugnare, anche quando questi non intenda farlo.
Ratio
L'articolo 572 crea un meccanismo di controllo sul pubblico ministero: qualora il pm di primo grado non intenda impugnare (acquiesca), la parte civile e la persona offesa possono richiedere esplicitamente un riesame della sentenza. Questo principio riflette l'idea che il pm non è solo organo della giustizia, ma anche rappresentante della comunità e dei diritti delle vittime. Se il pm sbaglia, la vittima non rimane senza voce.
La norma distingue tra il diritto d'impugnazione autonomo (che la parte civile non ha direttamente) e il diritto di richiedere l'impugnazione del pm, dando al pm una chance di riconsiderare, ma vincolando il rifiuto a motivazione scritta.
Analisi
Il comma 1 identifica i soggetti legittimati: parte civile (74 c.p.p. ss.), persona offesa anche non costituita parte civile (90), enti e associazioni intervenuti (93-94). Possono presentare richiesta motivata di impugnazione a ogni effetto penale. Il comma 2 stabilisce l'obbligo del pm: se non propone impugnazione, deve emettere decreto motivato da notificare al richiedente. Questo decreto è essenziale: contiene le ragioni del rifiuto. La mancanza di decreto motivato è irregolarità sostanziale e consente il ricorso.
Quando si applica
Si applica quando la vittima di un reato ritiene che il giudice abbia male applicato la legge penale o pronunciato una sentenza troppo mite. Tizio è stato derubato da Caio, ma il giudice assolve Caio per insufficienza di prove. Tizio, parte civile, ritiene il giudice sbagliato. Tizio presenta richiesta motivata al pm di appellare o ricorrere in cassazione. Il pm deve allora decidere: impugna oppure notifica un decreto motivato a Tizio spiegando perché non impugna. Se il pm rifiuta perché il capo d'accusa è prescritto, deve dirlo esplicitamente.
Connessioni
L'art. 572 rimanda all'art. 570 (impugnazione del pm), art. 74 ss. (parte civile), art. 90 (persona offesa), art. 93-94 (enti collaterali), art. 576 (impugnazione della parte civile per i soli interessi civili). La richiesta non è automatica: deve essere motivata e tempestiva. Il rifiuto del pm non è sindacabile (il pm ha ampio potere discrezionale nell'impugnazione), ma deve essere dichiarato.
Casi pratici
Caso 1: Tizio è vittima di rapina
Caio è processato e il giudice lo assolve perché i testimoni non sono credibili. Tizio, parte civile, ritiene la sentenza ingiusta. Presenta richiesta motivata al pm di chiedere l'appello. Il pm di primo grado, avendo ritenuto insufficiente il capo d'accusa, non aveva impugnato. Ma su richiesta di Tizio, il pm riconsidere e decide di appellare. Oppure il pm mantiene la sua posizione e notifica a Tizio un decreto motivato spiegando perché non impugna (ad esempio: la sentenza di assoluzione non è in contrasto con il diritto).
Caso 2: Sempronio è vittima di frode
L'imputato Mevio è condannato a 2 anni. Sempronio, come parte civile, ritiene la pena irrisoria per il danno subito. Presenta richiesta motivata al pm di ricorrere in cassazione per chiedere una condanna più severa. Il pm rifiuta, perché lo standard di pena non è iniquo secondo la giurisprudenza. Il pm emette decreto motivato a Sempronio. Sempronio può allora valutare se ricorrere stesso, ma il diritto di impugnazione sulla sola condanna penale non spetta a lui (solo al pm e all'imputato).
Domande frequenti
Se il pm rifiuta di impugnare dopo la mia richiesta, posso impugnare io?
Dipende da chi sei. Se sei parte civile, non hai il diritto diretto di impugnare la sentenza penale; puoi solo impugnare i capi relativi alla responsabilità civile. Se sei persona offesa costituita parte civile, il diritto d'impugnazione della sentenza penale spetta solo al pm. Ma il tuo diritto di richiedere l'impugnazione (art. 572) rimane, e il pm deve motivare il rifiuto.
La mia richiesta deve essere motivata? Cosa succede se non lo è?
Sì, deve essere motivata (art. 572 comma 1). Una richiesta generica e non motivata potrebbe essere ignorata. Devi spiegare perché ritieni la sentenza sbagliata nel diritto o nei fatti, in modo da indurre il pm a riconsiderare.
Quanto tempo ha il pm per rispondere alla mia richiesta?
L'art. 572 non specifica un termine, ma il pm deve rispondere 'quando non propone impugnazione' (comma 2). In pratica, il pm ha il tempo ordinario per decidere su appello o cassazione. Se non risponde entro i termini di impugnazione, il silenzio può essere considerato rifiuto implicito.
Chi sono i soggetti che possono fare richiesta?
La parte civile, la persona offesa anche non costituita parte civile, e gli enti e associazioni intervenuti a norma degli artt. 93 e 94 c.p.p. (associazioni di categoria, sindacati, ecc.). Tutti costoro hanno il diritto di chiedere impugnazione al pm.
Il decreto motivato del pm è un atto processuale impugnabile?
Il decreto motivato del pm è un atto amministrativo, non una sentenza. Non è direttamente impugnabile davanti a un giudice. Tuttavia, se il pm non motiva il rifiuto, la mancanza di motivazione può costituire irregolarità processuale e fondare un ricorso per cassazione sulla sentenza stessa.