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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 573 c.p.p. – Impugnazione per i soli interessi civili

In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

1. L’impugnazione per i soli interessi civili è proposta, trattata e decisa con le forme ordinarie del processo penale.

2. L’impugnazione per i soli interessi civili non sospende (588) l’esecuzione delle disposizioni penali del provvedimento impugnato.

In sintesi

  • L'impugnazione per i soli interessi civili è trattata e decisa secondo le forme ordinarie del processo penale.
  • Non segue procedimenti speciali di diritto civile, ma le regole penali.
  • Non sospende l'esecuzione delle disposizioni penali della sentenza.
  • La vittima può impugnare il capo civile (danni, restituzioni) mentre la sentenza penale diviene esecutiva.
  • È una forma di semplificazione che evita duplicazioni processuali.

Stabilisce che l'impugnazione per i soli interessi civili segue il procedimento penale ordinario senza sospendere l'esecuzione della sentenza penale.

Ratio

L'articolo 573 risolve il problema tecnico di come procedere quando la parte civile vuole impugnare solo il capo civile (il risarcimento dei danni) ma non il capo penale (la condanna dell'imputato). Anziché aprire un processo civile parallelo, il legislatore decide che l'impugnazione rimane nel processo penale, quindi con la stessa giurisdizione, gli stessi giudici e le stesse procedure. Questo evita frammentazione processuale e conflitti tra due giudici diversi sulla medesima fattispecie.

D'altra parte, non è giusto impedire l'esecuzione della condanna penale solo perché la parte civile contesta il valore del danno. Quindi la sentenza penale diviene subito esecutiva, mentre il capo civile rimane sub judice.

Analisi

Il comma 1 stabilisce che l'impugnazione per soli interessi civili è proposta, trattata e decisa con le forme ordinarie del processo penale: quindi in appello penale o in cassazione penale, non con ricorso civile. Il comma 2 precisa che questa impugnazione non sospende l'esecuzione delle disposizioni penali del provvedimento impugnato: la condanna penale (carcerazione, disabilitazioni professionali, ecc.) procede, mentre il giudice decide sul danno. Questo crea un regime di esecuzione parziale: la pena è esecutiva, il danno rimane contestato.

Quando si applica

Si applica quando il giudice di primo grado ha condannato l'imputato penalmente e ha pure condannato il responsabile civile al risarcimento dei danni, ma la parte civile ritiene insufficiente il quantum del danno. Tizio ruba 10.000 euro a Caio. Il giudice condanna Tizio a 2 anni di carcere (sentenza penale) e al risarcimento di soli 5.000 euro. Caio, parte civile, contesta il capo civile (non il penale): vuole 10.000 euro. Caio impugna per i soli interessi civili. Il giudice d'appello deciderà sul danno mentre Tizio inizia già a scontare la pena (se non in libertà provvisoria).

Connessioni

L'art. 573 rimanda all'art. 574 (impugnazione dell'imputato per i soli interessi civili), all'art. 576 (impugnazione della parte civile), all'art. 588 (sospensione dell'esecuzione in caso di impugnazione, qui esclusa), al capo I libro VII (procedura ordinaria penale). Rimandi normativi: art. 538-541 (restituzioni e risarcimenti), art. 535 (rifusione spese processuali).

Domande frequenti

Se impugno per i soli interessi civili, la sentenza penale come cambia?

Non cambia. L'impugnazione per i soli interessi civili non tocca la sentenza penale. La condanna penale rimane ferma. Il giudice d'appello decide solo sul risarcimento del danno, sulle restituzioni e sulla rifusione delle spese processuali, non sulla colpevolezza penale.

La sentenza penale è subito esecutiva mentre aspetto il risultato dell'appello civile?

Sì. L'art. 573 comma 2 lo dice esplicitamente: l'impugnazione per i soli interessi civili non sospende l'esecuzione delle disposizioni penali. Se sei condannato al carcere, inizierai a scontare la pena mentre il capo civile è in appello.

In quale giudice si propone l'impugnazione per i soli interessi civili?

Davanti al giudice penale (Corte d'Appello, per l'appello, o Corte di Cassazione, per il ricorso). Non si apre un processo civile parallelo. Si segue la procedura ordinaria penale (art. 573 comma 1), quindi gli stessi giudici e le stesse regole del processo penale.

Posso impugnare il capo penale e il capo civile separatamente?

Sì, è possibile. Ma se impugni solo il capo civile, la sentenza penale rimane esecutiva. Se vuoi impugnare anche il capo penale (la condanna stessa), devi presentare una seconda impugnazione, che sospenderà l'esecuzione penale secondo le regole ordinarie.

Che cosa accade al termine dell'impugnazione civile?

Il giudice d'appello (o di cassazione) decide sul risarcimento: può aumentarlo, diminuirlo, confermarlo o rigettarlo. Questa decisione è definitiva. Nel frattempo, la sentenza penale continua a essere eseguita, indipendentemente dall'esito della controversia civile.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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