Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 575 c.p.p. – Impugnazione del responsabile civile e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria

Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

Impugnazione del responsabile civile e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria

1. Il responsabile civile può proporre impugnazione contro le disposizioni della sentenza riguardanti la responsabilità dell’imputato e contro quelle relative alla condanna di questi e del responsabile civile alle restituzioni, al risarcimento del danno e alla rifusione delle spese processuali. L’impugnazione è proposta col mezzo che la legge attribuisce all’imputato.

2. Lo stesso diritto spetta alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria nel caso in cui sia stata condannata.

3. Il responsabile civile può altresì proporre impugnazione contro le disposizioni della sentenza di assoluzione relative alle domande proposte per il risarcimento del danno e per la rifusione delle spese processuali.

In sintesi

  • Il responsabile civile può impugnare i capi su responsabilità dell'imputato e la sua condanna a restituzioni e risarcimenti.
  • Può impugnare anche i capi riguardanti la rifusione delle spese processuali.
  • Può contestare i capi di assoluzione che rigettano le sue domande per risarcimento e spese.
  • La persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria ha gli stessi diritti se è stata condannata.
  • L'impugnazione segue lo stesso mezzo previsto per l'imputato.
Indice dei contenuti

Regola il diritto del responsabile civile e della persona obbligata per la pena pecuniaria di impugnare sentenze penali per quanto concerne la responsabilità civile.

Ratio

L'articolo 575 estende al responsabile civile (ad esempio, il datore di lavoro per un danno causato dal dipendente) e alla persona obbligata per la pena pecuniaria il diritto d'impugnazione nei capi economici della sentenza penale. Riconosce che costoro hanno interesse legittimo nella sentenza penale, non perché imputati, ma perché responsabili della risarcibilità economica. Sebbene non siano parte principale del processo penale, la norma li tutela nelle loro posizioni patrimoniali.

La ratio è proteggere il patrimonio del responsabile civile da decisioni giudiziali errate sulla sua responsabilità o sulla quantificazione del danno.

Analisi

Il comma 1 consente al responsabile civile di impugnare contro i capi della sentenza riguardanti: (a) la responsabilità dell'imputato; (b) la condanna di imputato e responsabile civile a restituzioni, risarcimenti e spese. L'impugnazione segue il mezzo attribuito all'imputato (art. 574). Il comma 2 estende lo stesso diritto alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria (ad esempio, il fideiussore), ma solo se è stata condannata nella sentenza. Il comma 3 consente l'impugnazione contro i capi di assoluzione che rigettano le domande per risarcimento e spese, analogamente all'art. 574 comma 2.

Quando si applica

Si applica quando il responsabile civile ha interesse economico nella sentenza. Tizio è imputato di furto e il suo datore di lavoro Caio è responsabile civile solidale per il danno. Il giudice condanna Tizio al furto e Caio (responsabile civile) al risarcimento di 20.000 euro. Caio ritiene di non avere alcuna responsabilità (l'atto di Tizio era del tutto estraneo all'azienda) e impugna il capo sulla responsabilità civile (art. 575 comma 1). O ancora: il giudice assolve Tizio da una frode ma condanna comunque il responsabile civile a risarcire. Il responsabile civile può impugnare il capo di assoluzione contestando la propria obbligazione risarcitoria.

Connessioni

L'art. 575 rimanda all'art. 574 (impugnazione dell'imputato per interessi civili), art. 83 ss. (responsabile civile), art. 89 (persona obbligata per pena pecuniaria), art. 538-542 (restituzioni, risarcimenti, spese), art. 571-576 (impugnazioni delle varie parti). Il mezzo d'impugnazione del responsabile civile è lo stesso dell'imputato, mantenendo l'unità procedurale.

Casi pratici

Caso 1: Sempronio è imputato di peculato (appropriazione indebita di fondi pubblici)

L'ente pubblico Filano è responsabile civile per il danno erariale. Il giudice condanna Sempronio al reato e Filano (responsabile civile) al risarcimento di 100.000 euro. Filano ritiene di avere diritto a rivalsa verso lo Stato e contesta la quantificazione: il danno reale è di soli 70.000 euro. Filano impugna il capo di risarcimento secondo l'art. 575 comma 1, usando lo stesso mezzo dell'imputato (appello o cassazione).

Caso 2: Caso 2

Mevio è una società che ha subito un furto di merce da parte di un dipendente di Tizio (un'altra società). Mevio costituisce parte civile. Il giudice assolve il dipendente per insufficienza di prove ma rigetta anche la domanda di Mevio per risarcimento danni. Mevio, come responsabile civile di fatto (perché ha interesse diretto), può impugnare il capo di assoluzione (art. 575 comma 3) e chiedere la revisione della sua domanda risarcitoria, indipendentemente dall'esito penale del dipendente.

Domande frequenti

Chi è il 'responsabile civile' di cui parla l'art. 575?

È chi è responsabile del danno per legge, non per colpa propria. Ad esempio: il datore di lavoro per danni causati dal dipendente; il proprietario di un veicolo per danni causati dal conducente; lo Stato per danni causati da organi pubblici. È terzo rispetto all'imputato ma risponde economicamente del danno.

Posso impugnare come responsabile civile se non sono stato condannato?

Per la 'persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria', il diritto d'impugnazione spetta solo se è stata condannata nella sentenza (art. 575 comma 2). Per il responsabile civile ordinario (comma 1), l'impugnazione è ammissibile indipendentemente dal fatto che sia stato specificamente condannato, purché la sentenza riguardi la sua responsabilità.

Qual è la differenza tra 'responsabile civile' e 'persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria'?

Il responsabile civile risponde per danni causati (furto, lesioni personali, ecc., art. 538-541). La persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria risponde per il pagamento della multa o ammenda inflitta all'imputato (art. 89, 535). Sono due responsabilità distinte, ma art. 575 riconosce a entrambe il diritto d'impugnazione nei capi relativi alla loro obbligazione.

Posso impugnare se il giudice assolve l'imputato?

Sì, ma solo il capo civile. Se il giudice assolve l'imputato ma rigetta la tua domanda di risarcimento, puoi impugnare questo capo secondo l'art. 575 comma 3. Non stai chiedendo la revisione della pena, ma della tua domanda risarcitoria.

Quale mezzo di impugnazione uso come responsabile civile?

Lo stesso mezzo attribuito all'imputato (art. 575 comma 1). Se è stato un giudizio di primo grado, usi appello. Se è stato un appello, usi ricorso in cassazione. Questo assicura coerenza procedurale e snellimento dei ricorsi.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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