Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloAbrogato

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 577 c.p.p. – Impugnazione della persona offesa per i reati di ingiuria e diffamazione

Articolo abrogato dalla l. 20 febbraio 2006, n. 46

[Abrogato]

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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In sintesi

  • La persona offesa da ingiuria o diffamazione può divenire parte civile nel procedimento penale
  • Ha il diritto di impugnare sia condanne che proscioglimenti relativi a questi reati
  • L'impugnazione è ammessa anche ai soli effetti penali, non solo civili
  • Rappresenta un'eccezione rispetto alla regola generale sui rimedi della parte civile
Indice dei contenuti

La persona offesa costituita parte civile può impugnare sentenze di condanna e proscioglimento per ingiuria e diffamazione.

Ratio

L'articolo 577 riconosce alla persona offesa da ingiuria o diffamazione un ruolo processuale più attivo rispetto ad altre fattispecie. Questa norma deroga al principio secondo cui la parte civile non può ricorrere per cassazione: la gravità di questi reati, che ledono il diritto alla reputazione, fondamentale nella società moderna, giustifica l'ampliamento dei rimedi. L'interesse della persona offesa non è meramente economico-risarcitorio, ma anche morale e di tutela della dignità personale.

Analisi

Il primo comma delimita chiaramente l'ambito: solo per ingiuria (art. 594 c.p.) e diffamazione (art. 595 c.p.). La persona offesa, costituita parte civile nel procedimento, acquista il diritto di ricorrere in appello o cassazione contro le sentenze conclusive di merito. La particolarità è che l'impugnazione può riguardare sia questioni penali (riconoscimento della responsabilità) sia aspetti civili (quantum del risarcimento). L'espressione "anche agli effetti penali" amplia il diritto oltre i tradizionali confini della parte civile.

Quando si applica

L'articolo rileva ogniqualvolta una persona sia stata offesa da ingiuria o diffamazione e abbia chiesto l'integrazione della parte civile nel procedimento penale. Si applica sia alle condanne (quando il giudice riconosce il reato e il diritto al risarcimento) che ai proscioglimenti (quando il giudice assolve l'imputato). In quest'ultimo caso, la persona offesa potrebbe ricorrere per contestare la decisione di assoluzione.

Connessioni

La norma si integra con gli artt. 594-595 c.p. (definizioni di ingiuria e diffamazione), l'art. 76 c.p.p. (parte civile), gli artt. 533-534 (sentenza di condanna), gli artt. 529-531 c.p.p. (sentenza di proscioglimento), l'art. 578 (estinzione del reato), e indirettamente l'art. 21 Costituzione (diritto di critica e satira).

Casi pratici

Caso 1: Caso 1

Sempronio, imprenditore, è diffamato pubblicamente da Tizio che scrive su un blog "Sempronio è un truffatore che ruba ai clienti". Sempronio sporge querela e si costituisce parte civile. Il giudice condanna Tizio per diffamazione e condanna al risarcimento. Sempronio ritiene il risarcimento insufficiente: può impugnare la sentenza di condanna per chiedere un importo superiore. Se invece il giudice avesse assolto Tizio, Sempronio potrebbe ricorrere contro l'assoluzione.

Caso 2: Mevio, giornalista, scrive un articolo affermando che Caio ha accettato tangenti

Caio si querela e si costituisce parte civile nel processo penale. Il giudice assolve Mevio per verità dell'imputazione (il fatto era vero). Caio, non accettando l'assoluzione, impugna la sentenza di proscioglimento davanti alla Corte d'Appello, sostenendo che Mevio ha superato i limiti della critica legittima. La Corte d'Appello può riesaminare il merito penale della questione.

Domande frequenti

Cosa significa 'costituirsi parte civile' nel processo penale per diffamazione?

Significa che la persona offesa entra formalmente nel procedimento penale con una propria azione, chiedendo al giudice non solo la condanna dell'imputato, ma anche il risarcimento dei danni subiti (danno morale, danni all'immagine, perdita di clienti, ecc.).

Posso impugnare una sentenza di assoluzione per diffamazione?

Sì, se sei parte civile. Puoi ricorrere in appello o cassazione per contestare la valutazione della verità dell'imputazione o la legittimità della critica. Un avvocato esperto può valutare se il ricorso ha prospettive concrete.

Qual è la differenza tra ingiuria e diffamazione?

L'ingiuria consiste in un'offesa diretta all'onore personale (es. insultare qualcuno in volto). La diffamazione è la comunicazione di un fatto lesivo della reputazione a una pluralità di persone (es. articolo online, post sui social).

Se vinco la parte civile, quanto mi risarciscono?

Il giudice valuta i danni effettivi (danno morale, economico, professionale) e condanna il responsabile a pagare un importo che giudica equo. Non esiste un tariffario fisso: dipende dalla gravità e dalle conseguenze.

Posso citare in giudizio civile direttamente, anziché far parte civile nel penale?

Sì, è possibile un processo civile parallelo indipendente dalla sentenza penale. Tuttavia, molte persone scelgono di costituirsi parte civile nel penale per economicità e celerità.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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