Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 547 c.p.p. – Correzione della sentenza
Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)
Correzione della sentenza
1. Fuori dei casi previsti dall’articolo 546 comma 3, se occorre completare la motivazione insufficiente ovvero se manca o è incompleto alcuno degli altri requisiti previsti dall’articolo 546, si procede anche di ufficio alla correzione della sentenza a norma dell’articolo 130.
Vedi anche
→Cod. proc. pen. art. 546 - Articolo 546 Codice di Procedura Penale: Requisiti della sentenza→Cod. proc. pen. art. 548 - Articolo 548 Codice di Procedura Penale: Deposito della sentenza→Cod. pen. art. 1 - Art. 1 c.p.: (Reati e pene: disposizione espressa di legge)→Reati Tributari art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 74/2000 - Definizioni→D.Lgs. 231/2001 art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 231/2001 - Soggetti→Articolo 545 Codice di Procedura Penale: Pubblicazione della sentenza→Art. 549 c.p.p.: Norme applicabili al procedimento davanti al tr→Articolo 544 Codice di Procedura Penale: Redazione della sentenza→Art. 550 c.p.p.: Casi di citazione diretta a giudizio→Art. 543 c.p.p.: Ordine di pubblicazione della sentenza come rip→Articolo 551 Codice di Procedura Penale: Procedimenti connessi→Art. 542 c.p.p.: Condanna del querelante alle spese e ai danni
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
La correzione della sentenza permette al giudice di integrarsi la motivazione incompleta o altri elementi mancanti del dispositivo.
Ratio
La norma garantisce l'integrità formale della sentenza, assicurando che essa contenga tutti gli elementi costituzionali e legali richiesti per essere considerata un provvedimento giurisdizionale valido ed esecutivo. La correzione dei vizi formali non attiene al merito della decisione bensì alla sua completezza documentale.
L'istituto mira a distinguere i vizi corretti da ufficio (omissioni motivazionali) dai vizi sostanziali che richiederebbero ricorso a gravami ordinari, facilitando la definizione processuale.
Analisi
L'articolo opera per esclusione: ammette la correzione nei casi non previsti dall'art. 546 comma 3 (cioè quando non ricorra la nullità di cui a quella disposizione). La correzione procede di ufficio secondo le regole generali dell'art. 130 c.p.p., che disciplina gli errori materiali, le omissioni motivazionali e i vizi formali della sentenza.
Il comma unico concentra l'intero istituto in una disposizione che rinvia integralmente al sistema generale di rettificazione delle sentenze, garantendo una metodologia uniforme.
Quando si applica
La correzione della sentenza si applica quando la motivazione risulti insufficiente, ovvero quando manchi uno qualsiasi dei requisiti formali richiesti dalla legge (sottoscrizioni, datazione, indicazione delle parti, dispositivo), eccetto i casi di nullità assoluta secondo art. 546 c. 3.
Esempi concreti: sentenza con motivazione lacunosa che non illustri le ragioni della decisione su un capo di imputazione; dispositivo incompleto che ometta la determinazione della pena per un'ipotesi delittuosa; sottoscrizioni mancanti del giudice relatore.
Connessioni
L'articolo si articola con l'art. 546 c.p.p. (requisiti della sentenza) e l'art. 130 c.p.p. (rettificazione dei vizi). Rimanda inoltre agli artt. 544-548 c.p.p. per la disciplina della pubblicazione e del deposito della sentenza. In tema di gravami, la correzione difettosa della motivazione costituisce motivo di ricorso per cassazione ex art. 606 c.p.p. comma 1 lettera e).
Casi pratici
Caso 1: Tizio è processato per ricettazione e furto in concorso
Il tribunale pronuncia sentenza di condanna per il solo furto, ma la motivazione omette completamente di affrontare l'ipotesi di ricettazione, limitandosi a una generica rimessione a futuri chiarimenti. Il primo giudice, accortosi dell'omissione, procede d'ufficio alla correzione della sentenza integrando la motivazione in riferimento al capo escluso, evitando così un inutile gravame avverso il provvedimento.
Caso 2: Caio è condannato per violazione di domicilio
La sentenza contiene la motivazione ma il dispositivo non riporta la data di sottoscrizione del giudice relatore, limitandosi al timbro cancelleria. Su istanza di parte, la sentenza viene corretta aggiungendo la data mancante, poiché l'omissione costituisce vizio formale sanabile secondo art. 547 c.p.p. senza necessità di gravame.
Domande frequenti
La sentenza pronunciata oralmente ma non depositata entro il termine può essere corretta?
Sì. La correzione opera sia sulla sentenza già depositata sia su quella non ancora deposita, quando sussistano vizi di motivazione o omissioni formali. Il termine per la correzione è di trenta giorni dal deposito o dalla pubblicazione.
Posso impugnare una sentenza per motivazione insufficiente se non viene corretta?
Sì, qualora la correzione non avvenga o risulti insoddisfacente, la motivazione carente costituisce motivo autonomo di ricorso per cassazione secondo art. 606 c.p.p. lett. e).
Chi può richiedere la correzione della sentenza?
La correzione procede anche di ufficio, quindi il giudice ne è responsabile. Tuttavia le parti possono segnalare all'ufficio giudiziario i vizi formali mediante istanza al presidente della corte o direttamente al giudice.
La correzione della sentenza modifica il verdetto?
No. La correzione non altera il dispositivo né il merito della decisione, bensì integra soltanto gli elementi motivazionali o formali mancanti, rendendola così conforme alla legge.
Quale è il termine per completare la correzione secondo art. 130 c.p.p.?
Il termine è di trenta giorni dalla pubblicazione della sentenza oppure dal momento in cui il giudice riceva richiesta formale di rettificazione. Oltre il termine, la correzione è inammissibile.