Autore: Andrea Marton

  • Art. 495 c.p.p.: Provvedimenti del giudice in ordine alla prova

    Art. 495 c.p.p.: Provvedimenti del giudice in ordine alla prova

    Art. 495 c.p.p. – Provvedimenti del giudice in ordine alla prova

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Provvedimenti del giudice in ordine alla prova

    1. Il giudice, sentite le parti, provvede con ordinanza all’ammissione delle prove a norma degli articoli 190, comma 1, e 190-bis .Quando è stata ammessa l’acquisizione di verbali di prove di altri procedimenti, il giudice provvede in ordine alla richiesta di nuova assunzione della stessa prova solo dopo l’acquisizione della documentazione relativa alla prova dell’altro procedimento.

    2. L’imputato ha diritto all’ammissione delle prove indicate a discarico sui fatti costituenti oggetto delle prove a carico; lo stesso diritto spetta al pubblico ministero in ordine alle prove a carico dell’imputato sui fatti costituenti oggetto delle prove a discarico.

    3. Prima che il giudice provveda sulla domanda, le parti hanno facoltà di esaminare i documenti di cui è chiesta l’ammissione.

    4. Nel corso dell’istruzione dibattimentale, il giudice decide con ordinanza sulle eccezioni proposte dalle parti in ordine alla ammissibilità delle prove. Il giudice, sentite le parti, può revocare con ordinanza l’ammissione di prove che risultano superflue o ammettere prove già escluse.

    4-bis. Nel corso dell’istruzione dibattimentale ciascuna delle parti può rinunziare, con il consenso dell’altra parte, all’assunzione delle prove ammesse a sua richiesta.

    4-ter. Se il giudice muta nel corso del dibattimento, la parte che vi ha interesse ha diritto di ottenere l’esame delle persone che hanno già reso dichiarazioni nel medesimo dibattimento nel contraddittorio con la persona nei cui confronti le dichiarazioni medesime saranno utilizzate, salvo che il precedente esame sia stato documentato integralmente mediante mezzi di riproduzione audiovisiva.

    In ogni caso, la rinnovazione dell’esame può essere disposta quando il giudice la ritenga necessaria sulla base di specifiche esigenze.

  • Art. 496 c.p.p.: Ordine nell’assunzione delle prove

    Art. 496 c.p.p.: Ordine nell’assunzione delle prove

    Art. 496 c.p.p. – Ordine e modalità dell’assunzione delle prove

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    1. L’istruzione dibattimentale inizia con l’assunzione delle prove richieste dal pubblico ministero e prosegue con l’assunzione di quelle richieste da altre parti, nell’ordine previsto dall’articolo 493 comma 2.

    2. Le parti possono concordare un diverso ordine di assunzione delle prove.

    2-bis. Salvo che una particolare disposizione di legge preveda diversamente, il giudice può disporre, con il consenso delle parti, che l’esame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici, delle persone indicate nell’articolo 210 e delle parti private si svolga a distanza.

  • Art. 497 c.p.p.: Atti preliminari all’esame dei testimoni

    Art. 497 c.p.p.: Atti preliminari all’esame dei testimoni

    Art. 497 c.p.p. – Atti preliminari all’esame dei testimoni

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Atti preliminari all’esame dei testimoni

    1. I testimoni sono esaminati l’uno dopo l’altro nell’ordine prescelto dalle parti che li hanno indicati.

    2. Prima che l’esame abbia inizio, il presidente avverte il testimone dell’obbligo di dire la verità. Salvo che si tratti di persona minore degli anni quattordici, il presidente avverte altresì il testimone delle responsabilità previste dalla legge penale per i testimoni falsi o reticenti e lo invita a rendere la seguente dichiarazione: “Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza”. Lo invita quindi a fornire le proprie generalità.

    2-bis. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, anche appartenenti ad organismi di polizia esteri, i dipendenti dei servizi di informazione per la sicurezza, gli ausiliari, nonché le interposte persone, chiamati a deporre, in ogni stato e grado del procedimento, in ordine alle attività svolte sotto copertura ai sensi dell’articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, e della legge 3 agosto 2007, n. 124, e successive modificazioni, invitati a fornire le proprie generalità, indicano quelle di copertura utilizzate nel corso delle attività medesime.

    3. L’osservanza delle disposizioni del comma 2 è prescritta a pena di nullità.

  • Art. 498 c.p.p.: Esame diretto e controesame dei testimoni

    Art. 498 c.p.p.: Esame diretto e controesame dei testimoni

    Art. 498 c.p.p. – Esame diretto e controesame dei testimoni

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Esame diretto e controesame dei testimoni

    1. Le domande sono rivolte direttamente dal pubblico ministero o dal difensore che ha chiesto l’esame del testimone.

    2. Successivamente altre domande possono essere rivolte dalle parti che non hanno chiesto l’esame, secondo l’ordine indicato nell’articolo 496.

    3. Chi ha chiesto l’esame può proporre nuove domande.

    4. L’esame testimoniale del minorenne è condotto dal presidente su domande e contestazioni proposte dalle parti. Nell’esame il presidente può avvalersi dell’ausilio di un familiare del minore o di un esperto in psicologia infantile. Il presidente, sentite le parti, se ritiene che l’esame diretto del minore non possa nuocere alla serenità del teste, dispone con ordinanza che la deposizione prosegua nelle forme previste dai commi precedenti. L’ordinanza può essere revocata nel corso dell’esame.

    4-bis. Si applicano, se una parte lo richiede ovvero se il presidente lo ritiene necessario, le modalità di cui all’articolo 398, comma 5-bis.

    4-ter. Quando si procede per i reati di cui agli articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies e 612-bis del codice penale, l’esame del minore vittima del reato ovvero del maggiorenne infermo di mente vittima del reato viene effettuato, su richiesta sua o del suo difensore, mediante l’uso di un vetro specchio unitamente ad un impianto citofonico.

    4-quater. Fermo quanto previsto dai precedenti commi, quando occorre procedere all’esame di una persona offesa che versa in condizione di particolare vulnerabilità, il giudice, se la persona offesa o il suo difensore ne fa richiesta, dispone l’adozione di modalità protette

  • Art. 499 c.p.p.: Regole per l’esame testimoniale

    Art. 499 c.p.p.: Regole per l’esame testimoniale

    Art. 499 c.p.p. – Regole per l’esame testimoniale

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Regole per l’esame testimoniale

    1. L’esame testimoniale si svolge mediante domande su fatti specifici.

    2. Nel corso dell’esame sono vietate le domande che possono nuocere alla sincerità delle risposte.

    3. Nell’esame condotto dalla parte che ha chiesto la citazione del testimone e da quella che ha un interesse comune sono vietate le domande che tendono a suggerire le risposte.

    4. Il presidente cura che l’esame del testimone sia condotto senza ledere il rispetto della persona.

    5. Il testimone può essere autorizzato dal presidente a consultare, in aiuto della memoria, documenti da lui redatti.

    6. Durante l’esame, il presidente, anche di ufficio, interviene per assicurare la pertinenza delle domande, la genuinità delle risposte, la lealtà dell’esame e la correttezza delle contestazioni, ordinando, se occorre, l’esibizione del verbale nella parte in cui le dichiarazioni sono state utilizzate per le contestazioni.

    6-bis.

    Quando si procede per i delitti previsti dall’articolo 362, comma 1-ter, il presidente assicura che le domande e le contestazioni siano effettuate in modo tale da evitare l’esposizione della persona offesa esaminata come testimone a lesioni della dignità e del decoro e a ogni altra forma di vittimizzazione secondaria .

  • Articolo 500 Codice di Procedura Penale: Contestazioni nell’esame testimoniale

    Articolo 500 Codice di Procedura Penale: Contestazioni nell’esame testimoniale

    Art. 500 c.p.p. – Contestazioni nell’esame testimoniale

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    1. Fermi i divieti di lettura e di allegazione, le parti, per contestare in tutto o in parte il contenuto della deposizione, possono servirsi delle dichiarazioni precedentemente rese dal testimone e contenute nel fascicolo del pubblico ministero. Tale facoltà può essere esercitata solo se sui fatti o sulle circostanze da contestare il testimone abbia già deposto.

    2. Le dichiarazioni lette per la contestazione possono essere valutate ai fini della credibilità del teste.

    3. Se il teste rifiuta di sottoporsi all’esame o al controesame di una delle parti, nei confronti di questa non possono essere utilizzate, senza il suo consenso, le dichiarazioni rese ad altra parte, salve restando le sanzioni penali eventualmente applicabili al dichiarante.

    4. Quando, anche per le circostanze emerse nel dibattimento, vi sono elementi concreti per ritenere che il testimone è stato sottoposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità, affinchè non deponga ovvero deponga il falso, le dichiarazioni contenute nel fascicolo del pubblico ministero precedentemente rese dal testimone sono acquisite al fascicolo del dibattimento e quelle previste dal comma 3 possono essere utilizzate.

    5. Sull’acquisizione di cui al comma 4 il giudice decide senza ritardo, svolgendo gli accertamenti che ritiene necessari, su richiesta della parte, che può fornire gli elementi concreti per ritenere che il testimone è stato sottoposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità.

    6. A richiesta di parte, le dichiarazioni assunte dal giudice a norma dell’articolo 422 sono acquisite al fascicolo del dibattimento e sono valutate ai fini della prova nei confronti delle parti che hanno partecipato alla loro assunzione, se sono state utilizzate per le contestazioni previste dal presente articolo. Fuori dal caso previsto dal periodo precedente, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 4 e 5.

    7. Fuori dai casi di cui al comma 4, su accordo delle parti le dichiarazioni contenute nel fascicolo del pubblico ministero precedentemente rese dal testimone sono acquisite al fascicolo del dibattimento.

  • Art. 501 c.p.p.: Esame dei periti e dei consulenti tecnici

    Art. 501 c.p.p.: Esame dei periti e dei consulenti tecnici

    Art. 501 c.p.p. – Esame dei periti e dei consulenti tecnici

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Esame dei periti e dei consulenti tecnici

    1. Per l’esame dei periti e dei consulenti tecnici si osservano le disposizioni sull’esame dei testimoni, in quanto applicabili.

    1-bis. Almeno sette giorni prima dell’udienza fissata per il suo esame, il perito autorizzato ai sensi dell’articolo 227, comma 5, deposita in cancelleria la propria relazione scritta. Nello stesso termine la parte che ha nominato un consulente tecnico deposita in cancelleria l’eventuale relazione scritta del consulente.

    1-ter. Fuori dai casi previsti al comma 1-bis, la parte che ha chiesto l’esame di un consulente tecnico deposita l’eventuale relazione almeno sette giorni prima dell’udienza fissata per quell’esame.

    2. Il perito e il consulente tecnico hanno in ogni caso facoltà di consultare documenti, note scritte e pubblicazioni, nonché le relazioni depositate ai sensi dei commi 1-bis e 1-ter, che possono essere acquisiti anche di ufficio.

  • Art. 502 c.p.p.: Esame a domicilio di testimoni, periti e consul

    Art. 502 c.p.p.: Esame a domicilio di testimoni, periti e consul

    Art. 502 c.p.p. – Esame a domicilio di testimoni, periti e consulenti tecnici

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Esame a domicilio di testimoni, periti e consulenti tecnici

    1. In caso di assoluta impossibilità di un testimone, di un perito o di un consulente tecnico a comparire per legittimo impedimento, il giudice, a richiesta di parte, può disporne l’esame nel luogo in cui si trova, dando comunicazione, a norma dell’articolo 477 comma 3, del giorno, dell’ora e del luogo dell’esame.

    2. L’esame si svolge con le forme previste dagli articoli precedenti, esclusa la presenza del pubblico. L’imputato e le altre parti private sono rappresentati dai rispettivi difensori. Il giudice, quando ne è fatta richiesta, ammette l’intervento personale dell’imputato interessato all’esame.

  • Articolo 503 Codice di Procedura Penale: Esame delle parti private

    Articolo 503 Codice di Procedura Penale: Esame delle parti private

    Art. 503 c.p.p. – Esame delle parti private

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Esame delle parti private

    1. Il presidente dispone l’esame delle parti che ne abbiano fatto richiesta o che vi abbiano consentito, secondo il seguente ordine: parte civile, responsabile civile, persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e imputato.

    2. L’esame si svolge nei modi previsti dagli articoli 498 e 499. Ha inizio con le domande del difensore o del pubblico ministero che l’ha chiesto e prosegue con le domande, secondo i casi, del pubblico ministero e dei difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, del coimputato e dell’imputato. Quindi, chi ha iniziato l’esame può rivolgere nuove domande.

    3. Fermi i divieti di lettura e di allegazione, il pubblico ministero e i difensori, per contestare in tutto o in parte il contenuto della deposizione, possono servirsi delle dichiarazioni precedentemente rese dalla parte esaminata e contenute nel fascicolo del pubblico ministero. Tale facoltà può essere esercitata solo se sui fatti e sulle circostanze da contestare la parte abbia già deposto.

    4. Si applica la disposizione dell’articolo 500 comma 2 .

    5. Le dichiarazioni alle quali il difensore aveva il diritto di assistere assunte dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero sono acquisite nel fascicolo per il dibattimento, se sono state utilizzate per le contestazioni previste dal comma 3.

    6. La disposizione prevista dal comma 5 si applica anche per le dichiarazioni rese a norma degli articoli 294, 299, comma 3-ter, 391 e 422.

  • Art. 504 c.p.p.: Opposizioni nel corso dell’esame dei testimoni

    Art. 504 c.p.p.: Opposizioni nel corso dell’esame dei testimoni

    Art. 504 c.p.p. – Opposizioni nel corso dell’esame dei testimoni

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Opposizioni nel corso dell’esame dei testimoni

    1. Salvo che la legge disponga diversamente, sulle opposizioni formulate nel corso dell’esame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici e delle parti private il presidente decide immediatamente e senza formalità.

  • Art. 505 c.p.p.: Facoltà degli enti e delle associazioni rappres

    Art. 505 c.p.p.: Facoltà degli enti e delle associazioni rappres

    Art. 505 c.p.p. – Facoltà degli enti e delle associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Facoltà degli enti e delle associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato

    1. Gli enti e le associazioni intervenuti nel processo a norma dell’articolo 93 possono chiedere al presidente di rivolgere domande ai testimoni, ai periti, ai consulenti tecnici e alle parti private che si sono sottoposte a esame. Possono altresì chiedere al giudice l’ammissione di nuovi mezzi di prova utili all’accertamento dei fatti.

  • Art. 506 c.p.p.: Poteri del presidente in ordine all’esame dei t

    Art. 506 c.p.p.: Poteri del presidente in ordine all’esame dei t

    Art. 506 c.p.p. – Poteri del presidente in ordine all’esame dei testimoni e delle parti private

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Poteri del presidente in ordine all’esame dei testimoni e delle parti private

    1. Il presidente, anche su richiesta di altro componente del collegio, in base ai risultati delle prove assunte nel dibattimento a iniziativa delle parti o a seguito delle letture disposte a norma degli articoli 511, 512 e 513, può indicare alle parti temi di prova nuovi o più ampi, utili per la completezza dell’esame.

    2. Il presidente, anche su richiesta di altro componente del collegio, può rivolgere domande ai testimoni, ai periti, ai consulenti tecnici, alle persone indicate nell’articolo 210 ed alle parti già esaminate, solo dopo l’esame e il controesame. Resta salvo il diritto delle parti di concludere l’esame secondo l’ordine indicato negli articoli 498, commi 1 e 2, e 503, comma 2