Autore: Andrea Marton

  • Articolo 606 Codice di Procedura Penale: Casi di ricorso

    Articolo 606 Codice di Procedura Penale: Casi di ricorso

    Art. 606 c.p.p. – Casi di ricorso

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Casi di ricorso

    1. Il ricorso per cassazione può essere proposto per i seguenti motivi:

    a) esercizio da parte del giudice di una potestà riservata dalla legge a organi legislativi o amministrativi ovvero non consentita ai pubblici poteri;

    b) inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell’applicazione della legge penale;

    c) inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza;

    d) mancata assunzione di una prova decisiva, quando la parte ne ha fatto richiesta anche nel corso dell’istruzione dibattimentale limitatamente ai casi previsti dall’articolo 495, comma 2;

    e) mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame.

    2. Il ricorso, oltre che nei casi e con gli effetti determinati da particolari disposizioni, può essere proposto contro le sentenze pronunciate in grado di appello o inappellabili.

    2-bis. Contro le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace, il ricorso può essere proposto soltanto per i motivi di cui al comma 1, lettere a), b) e c).

    3. Il ricorso è inammissibile se è proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge o manifestamente infondati ovvero, fuori dei casi previsti dagli articoli 569 e 609 comma 2, per violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello.

  • Articolo 607 Codice di Procedura Penale: Ricorso dell’imputato

    Articolo 607 Codice di Procedura Penale: Ricorso dell’imputato

    Art. 607 c.p.p. – Ricorso dell’imputato

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Ricorso dell’imputato

    1. L’imputato può ricorrere per cassazione contro la sentenza di condanna o di proscioglimento ovvero contro la sentenza inappellabile di non luogo a procedere.

    2. Può, inoltre, ricorrere contro le sole disposizioni della sentenza che riguardano le spese processuali.

  • Art. 608 c.p.p.: Ricorso del pubblico ministero

    Art. 608 c.p.p.: Ricorso del pubblico ministero

    Art. 608 c.p.p. – Ricorso del pubblico ministero

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Ricorso del pubblico ministero

    1. Il procuratore generale presso la corte di appello può ricorrere per cassazione contro ogni sentenza di condanna o di proscioglimento pronunciata in grado di appello o inappellabile.

    1-bis. Se il giudice di appello pronuncia sentenza di conferma di quella di proscioglimento, il ricorso per cassazione può essere proposto solo per i motivi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell’articolo 606

    2. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale può ricorrere per cassazione contro ogni sentenza inappellabile, di condanna o di proscioglimento, pronunciata dalla corte di assise, dal tribunale o dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale.

    3. COMMA SOPPRESSO DAL D. LGS. 19 FEBBRAIO 1998, N. 51.

    4. Il procuratore generale e il procuratore della Repubblica presso il tribunale possono anche ricorrere nei casi previsti dall’articolo 569 e da altre disposizioni di legge.

  • Art. 609 c.p.p.: Cognizione della Corte di Cassazione

    Art. 609 c.p.p.: Cognizione della Corte di Cassazione

    Art. 609 c.p.p. – Cognizione della corte di cassazione

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Cognizione della corte di cassazione

    1. Il ricorso attribuisce alla corte di cassazione la cognizione del procedimento limitatamente ai motivi proposti.

    2. La corte decide altresì le questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del processo e quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in grado di appello.

  • Articolo 610 Codice di Procedura Penale: Atti preliminari

    Articolo 610 Codice di Procedura Penale: Atti preliminari

    Art. 610 c.p.p. – Atti preliminari

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Atti preliminari

    1. Il presidente della corte di cassazione, se rileva una causa di inammissibilità dei ricorsi, li assegna ad apposita sezione. Il presidente della sezione fissa la data per la decisione in camera di consiglio. La cancelleria dà comunicazione del deposito degli atti e della data dell’udienza al procuratore generale ed ai difensori nel termine di cui al comma 5. L’avviso contiene l’enunciazione della causa di inammissibilità rilevata con riferimento al contenuto dei motivi di ricorso. Si applica il comma 1 dell’articolo 611. Ove non venga dichiarata l’inammissibilità, gli atti sono rimessi al presidente della corte.

    1-bis. Il presidente della corte di cassazione provvede all’assegnazione dei ricorsi alle singole sezioni secondo i criteri stabiliti dalle leggi di ordinamento giudiziario.

    2. Il presidente, su richiesta del procuratore generale, dei difensori delle parti o anche di ufficio, assegna il ricorso alle sezioni unite quando le questioni proposte sono di speciale importanza o quando occorre dirimere contrasti insorti tra le decisioni delle singole sezioni.

    3. Il presidente della corte, se si tratta delle sezioni unite, ovvero il presidente della sezione fissa la data per la trattazione del ricorso in udienza pubblica o in camera di consiglio e designa il relatore. Il presidente dispone altresì la riunione dei giudizi nei casi previsti dall’articolo 17 e la separazione dei medesimi quando giovi alla speditezza della decisione.

    4. COMMA ABROGATO DALLA L. 26 MARZO 2001, N. 128.

    5. Almeno trenta giorni prima della data dell’udienza, la cancelleria ne dà avviso al procuratore generale e ai difensori, indicando che il ricorso sarà deciso in camera di consiglio, senza la presenza delle parti, salvo il disposto dell’articolo 611 . Nei procedimenti da trattare con le forme previste dall’articolo 127 il termine è ridotto ad almeno venti giorni prima dell’udienza.

    PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 26 MARZO 2001, N. 128.

    5-bis. Nei casi previsti dall’articolo 591, comma 1, lettere a), limitatamente al difetto di legittimazione, b), c), esclusa l’inosservanza delle disposizioni dell’articolo 581, e d), la corte dichiara senza formalità di procedura l’inammissibilità del ricorso. Allo stesso modo la corte dichiara l’inammissibilità del ricorso contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti e contro la sentenza pronunciata a norma dell’articolo 599-bis. Contro tale provvedimento è ammesso il ricorso straordinario a norma dell’articolo 625-bis.

  • Art. 611 c.p.p.: Procedimento in Camera di consiglio

    Art. 611 c.p.p.: Procedimento in Camera di consiglio

    Art. 611 c.p.p. – Procedimento

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Procedimento

    1. La corte provvede sui ricorsi in camera di consiglio. Se non è diversamente stabilito e in deroga a quanto previsto dall’articolo 127, la corte giudica sui motivi, sulle richieste del procuratore generale e sulle memorie senza la partecipazione del procuratore generale e dei difensori. Fino a quindici giorni prima dell’udienza il procuratore generale presenta le sue richieste e tutte le parti possono presentare motivi nuovi, memorie e, fino a cinque giorni prima, memorie di replica. Nei procedimenti da trattare con le forme previste dall’articolo 127 i termini per presentare motivi nuovi e memorie sono ridotti a dieci giorni e i termini per presentare memorie di replica a tre giorni.

    1-bis. Nei procedimenti per la decisione sui ricorsi contro le sentenze pronunciate nel dibattimento o ai sensi dell’articolo 442 il procuratore generale e i difensori possono chiedere la trattazione in pubblica udienza. Gli stessi possono chiedere la trattazione in camera di consiglio con la loro partecipazione per la decisione:

    a) sui ricorsi per i quali la legge prevede la trattazione con l’osservanza delle forme previste dall’articolo 127;

    b) sui ricorsi avverso sentenze pronunciate all’esito di udienza in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti, a norma dell’articolo 598-bis, salvo che l’appello abbia avuto esclusivamente per oggetto la specie o la misura della pena, anche con riferimento al giudizio di comparazione fra circostanze, o l’applicabilità delle circostanze attenuanti generiche, di pene sostitutive, della sospensione della pena o della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale.

    1-ter. Le richieste di cui al comma 1-bis sono irrevocabili e sono presentate alla cancelleria dal procuratore generale o dal difensore abilitato a norma dell’articolo 613 entro il termine perentorio di venticinque giorni liberi prima dell’udienza ovvero di quindici giorni liberi prima dell’udienza nei procedimenti da trattare con le forme previste dall’articolo 127. Quando ritiene ammissibile la richiesta proposta, la corte dispone che l’udienza si svolga con la partecipazione del procuratore generale e dei difensori. La cancelleria dà avviso del provvedimento al procuratore generale e ai difensori, indicando se il ricorso sarà trattato in udienza pubblica o in camera di consiglio, con le forme previste dall’articolo 127.

    1-quater. Negli stessi casi di cui al comma 1-bis, la corte può disporre d’ufficio la trattazione del ricorso in udienza pubblica o in camera di consiglio con la partecipazione del procuratore generale e dei difensori per la rilevanza delle questioni sottoposte al suo esame, dandone comunicazione alle parti mediante l’avviso di fissazione dell’udienza.

    1-quinquies. COMMA ABROGATO DAL D.L. 29 GIUGNO 2024, N. 89.

    1-sexies. Se ritiene di dare al fatto una definizione giuridica diversa, la corte dispone con ordinanza il rinvio per la trattazione del ricorso in udienza pubblica o in camera di consiglio con la partecipazione delle parti, indicando la ragione del rinvio e dandone comunicazione alle parti con l’avviso di fissazione della nuova udienza.

    2. COMMA ABROGATO DALLA L. 26 MARZO 2001, N. 128.

  • Art. 612 c.p.p.: Sospensione dell’esecuzione della condanna civi

    Art. 612 c.p.p.: Sospensione dell’esecuzione della condanna civi

    Art. 612 c.p.p. – Sospensione dell’esecuzione della condanna civile

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Sospensione dell’esecuzione della condanna civile

    1. A richiesta dell’imputato o del responsabile civile, la corte di cassazione può sospendere, in pendenza del ricorso, l’esecuzione della condanna civile, quando può derivarne grave e irreparabile danno. La decisione sulla richiesta di sospensione della condanna civile è adottata dalla corte di cassazione con ordinanza in camera di consiglio.

  • Articolo 613 Codice di Procedura Penale: Difensori

    Articolo 613 Codice di Procedura Penale: Difensori

    Art. 613 c.p.p. – Difensori

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Difensori 1.

    l’atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della corte di cassazione. Davanti alla corte medesima le parti sono rappresentate dai difensori.

    2. Per tutti gli atti che si compiono nel procedimento davanti alla corte, il domicilio delle parti è presso i rispettivi difensori, salvo quanto previsto dal comma 4. Il difensore è nominato per la proposizione del ricorso o successivamente; in mancanza di nomina il difensore è quello che ha assistito la parte nell’ultimo giudizio, purché abbia i requisiti indicati nel comma 1.

    3. Se l’imputato è privo del difensore di fiducia, il presidente del collegio provvede a norma dell’articolo 97.

    4. Gli avvisi che devono essere dati al difensore sono notificati anche all’imputato che non sia assistito da difensore di fiducia.

    5. Quando il ricorso concerne gli interessi civili, il presidente, se la parte ne fa richiesta, nomina un difensore secondo le norme sul patrocinio dei non abbienti.

  • Articolo 614 Codice di Procedura Penale: Dibattimento

    Articolo 614 Codice di Procedura Penale: Dibattimento

    Art. 614 c.p.p. – Dibattimento

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Dibattimento

    1. Le norme concernenti la pubblicità, la polizia e la disciplina delle udienze e la direzione della discussione nei giudizi di primo e di secondo grado si osservano davanti alla corte di cassazione, in quanto siano applicabili.

    2. Le parti private possono comparire per mezzo dei loro difensori.

    3. Nell’udienza stabilita, il presidente procede alla verifica della costituzione delle parti e della regolarità degli avvisi, dandone atto a verbale; quindi, il presidente o un consigliere da lui delegato fa la relazione della causa.

    4. Dopo la requisitoria del pubblico ministero, i difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e dell’imputato espongono nell’ordine le loro difese. Non sono ammesse repliche.

  • Articolo 615 Codice di Procedura Penale: Deliberazione e pubblicazione

    Articolo 615 Codice di Procedura Penale: Deliberazione e pubblicazione

    Art. 615 c.p.p. – Deliberazione e pubblicazione

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Deliberazione e pubblicazione

    1. La corte di cassazione delibera la sentenza in camera di consiglio subito dopo terminata la pubblica udienza salvo che, per la molteplicità o per l’importanza delle questioni da decidere, il presidente ritenga indispensabile differire la deliberazione ad altra udienza prossima. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 527 e 546.

    2. Se non provvede a norma degli articoli 620, 622 e 623, la corte dichiara inammissibile o rigetta il ricorso.

    3. La sentenza è pubblicata in udienza subito dopo la deliberazione, mediante lettura del dispositivo fatta dal presidente o da un consigliere da lui delegato.

    4. Prima della lettura, il dispositivo è sottoscritto dal presidente.

  • Art. 616 c.p.p.: Spese e sanzione pecuniaria in caso di rigetto

    Art. 616 c.p.p.: Spese e sanzione pecuniaria in caso di rigetto

    Art. 616 c.p.p. – Spese e sanzione pecuniaria in caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Spese e sanzione pecuniaria in caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso

    1. Con il provvedimento che dichiara inammissibile o rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto è condannata al pagamento delle spese del procedimento. Se il ricorso è dichiarato inammissibile, la parte privata è inoltre condannata con lo stesso provvedimento al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da lire cinquecentomila a lire quattro milioni , che può essere aumentata fino al triplo, tenuto conto della causa di inammissibilità del ricorso . Nello stesso modo si può provvedere quando il ricorso è rigettato.

    1-bis. Gli importi di cui al comma 1 sono adeguati ogni due anni con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, in relazione alla variazione, accertata dall’Istituto nazionale di statistica, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel biennio precedente

  • Articolo 617 Codice di Procedura Penale: Motivazione e deposito

    Articolo 617 Codice di Procedura Penale: Motivazione e deposito

    Art. 617 c.p.p. – Motivazione e deposito

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Motivazione e deposito

    1. Conclusa la deliberazione, il presidente o il consigliere da lui designato redige la motivazione. Si osservano le disposizioni concernenti la sentenza nel giudizio di primo grado, in quanto applicabili.

    2. La sentenza, sottoscritta dal presidente e dall’estensore, è depositata in cancelleria non oltre il trentesimo giorno dalla deliberazione.

    3. Qualora il presidente lo disponga, la corte si riunisce in camera di consiglio per la lettura e l’approvazione del testo della motivazione. Sulle proposte di rettifica, integrazione o cancellazione la corte delibera senza formalità.