Art. 429 c.p.p. – Decreto che dispone il giudizio
Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)
Decreto che dispone il giudizio
1. Il decreto che dispone il giudizio contiene:
a) le generalità dell’imputato e le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonché le generalità delle altre parti private, con l’indicazione dei difensori;
b) l’indicazione della persona offesa dal reato qualora risulti identificata;
c) l’enunciazione , in forma chiara e precisa del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l’applicazione di misure di sicurezza, con l’indicazione dei relativi articoli di legge;
d) l’indicazione sommaria delle fonti di prova e dei fatti cui esse si riferiscono;
d-bis) l’avviso all’imputato e alla persona offesa che hanno facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa;
e) il dispositivo, con l’indicazione del giudice competente per il giudizio;
f) l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora dell’udienza per la prosecuzione del processo davanti al giudice del dibattimento con l’avvertimento all’imputato che potranno essere disposte, ove ne ricorrano le condizioni, le sanzioni e le misure, anche di confisca, previste dalla legge in relazione al reato per cui si procede;
;
g) la data e la sottoscrizione del giudice e dell’ausiliario che l’assiste.
2. Il decreto è nullo se l’imputato non è identificato in modo certo ovvero se manca o è insufficiente l’indicazione di uno dei requisiti previsti dal comma 1 lettere c) e f).
2-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 150.
3. Tra la data del decreto e la data fissata per il giudizio deve intercorrere un termine non inferiore a venti giorni.
3-bis. Qualora si proceda per i reati di cui agli articoli 589, secondo comma, e 589-bis del codice penale, il termine di cui al comma 3 non può essere superiore a sessanta giorni.
4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 150.