Art. 447 c.p.p. – Richiesta di applicazione della pena nel corso delle indagini preliminari
Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)
Richiesta di applicazione della pena nel corso delle indagini preliminari
1. Nel corso delle indagini preliminari, il giudice, se è presentata una richiesta congiunta o una richiesta con il consenso scritto dell’altra parte, ferma restando l’applicazione dell’articolo 444, comma 1-quater, fissa, con decreto, l’udienza per la decisione, assegnando, se necessario, un termine al richiedente per la notificazione all’altra parte. Nel decreto di fissazione dell’udienza la persona sottoposta alle indagini è informata che ha facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa. Quando si procede per taluno dei delitti di cui all’articolo 444, comma 1-quater, il decreto di fissazione dell’udienza è notificato al difensore della persona offesa o, in mancanza, alla persona offesa, con contestuale avviso della facoltà di presentare memorie e deduzioni . Almeno tre giorni prima dell’udienza il fascicolo del pubblico ministero è depositato nella cancelleria del giudice.
2. Nell’udienza il pubblico ministero e il difensore nonché, nei casi di cui all’articolo 444, comma 1-quater, la persona offesa o il suo difensore sono sentiti se compaiono.
3. Se la richiesta è presentata da una parte, il giudice fissa con decreto un termine all’altra parte per esprimere il consenso o il dissenso e dispone che la richiesta e il decreto siano notificati a cura del richiedente. Prima della scadenza del termine non è consentita la revoca o la modifica della richiesta e in caso di consenso si procede a norma del comma 1.
