Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 424 c.p.p. – Provvedimenti del giudice

Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

Provvedimenti del giudice

1. Subito dopo che è stata dichiarata chiusa la discussione, il giudice procede alla deliberazione pronunciando sentenza di non luogo a procedere o decreto che dispone il giudizio.

2. Il giudice dà immediata lettura del provvedimento. La lettura equivale a notificazione per le parti presenti.

3. Il provvedimento è immediatamente depositato in cancelleria. Le parti hanno diritto di ottenere copia.

4. Qualora non sia possibile procedere alla redazione immediata dei motivi della sentenza di non luogo a procedere, il giudice provvede non oltre il trentesimo giorno da quello della pronuncia.

In sintesi

  • Pronuncia immediata sentenza non luogo a procedere o decreto rinvio a giudizio
  • Lettura immediata equivale a notificazione per parti presenti
  • Deposito provvedimento in cancelleria entro termine
  • Parti hanno diritto a copia del provvedimento
  • Motivi sentenza non luogo procedere entro 30 giorni se rinvio è motivato
Indice dei contenuti

Dopo chiusura discussione, giudice pronuncia sentenza non luogo a procedere o decreto rinvio a giudizio, con lettura immediata equivalente a notificazione.

Ratio

L'articolo 424 disciplina il momento cruciale della deliberazione giudiziale in udienza preliminare. Due sono i possibili provvedimenti: sentenza di non luogo a procedere (decisione definitiva di assoluzione/non prosecuzione) o decreto di rinvio a giudizio (rinvio al dibattimento). La pronunzia immediata e la lettura equivalente a notificazione assicurano trasparenza e certezza sulle decisioni. Il deposito e la comunipazione garantiscono accessibilità ai motivi e possibilità di impugnazione.

Analisi

Il comma 1 fissa il momento: immediatamente dopo dichiarazione chiusura discussione (art. 421 comma 4), il giudice delibera e pronuncia. Il comma 2 precisa che la lettura del provvedimento equivale a notificazione per le parti presenti in aula. Il comma 3 obliga il giudice a depositare immediatamente il provvedimento in cancelleria (art. 128) e le parti hanno diritto a copia. Il comma 4 consente rinvio dei motivi se il giudice non può redigerli subito, ma comunque entro 30 giorni dalla pronuncia (art. 544, che regola restrittivamente questa possibilità).

Quando si applica

In ogni udienza preliminare conclusiva. Il giudice non ha discrezionalità sulla pronuncia immediata della sentenza/decreto: è obbligato dopo chiusura discussione. Se il giudice non ritiene di poter decidere (indagini incomplete), non chiude discussione, rinvia per integrazioni (artt. 421-bis, 422). Una volta chiusa, la pronuncia è immediata e inappellabile in sé (ma il provvedimento è impugnabile secondo le regole di rito).

Connessioni

Strettamente collegato agli artt. 421 (discussione), 425 (sentenza non luogo a procedere), 429 (decreto rinvio giudizio), 544 (deposito motivi). Rinvia all'art. 128 (deposito cancelleria). La struttura riflette il modello accusatorio della cpp: il giudice è arbitro neutrale che decide sulla fondatezza dell'accusa, non protagonista.

Casi pratici

Caso 1: Tizio è imputato di appropriazione indebita

L'udienza preliminare si conclude. Il giudice dichiara chiusa la discussione. Senza esitazione, il giudice pronuncia immediatamente la sentenza: 'Non luogo a procedere per il fatto non sussiste, tenuto conto che l'imputato ha provato il regime di deposito, non di appropriazione.' La sentenza è letta in aula davanti a PM, Tizio, avvocato. La lettura vale come notificazione. Il provvedimento è depositato in cancelleria lo stesso giorno.

Caso 2: Caio è accusato di corruzione

La discussione si conclude. Il giudice, ritenendo prove sufficienti, pronuncia immediatamente: 'Decreto che dispone il rinvio a giudizio per corruzione di pubblico ufficiale (art. X cp).' La lettura equivale a notificazione. Il giudice non può rinviare la redazione dei motivi: il decreto deve contenere gli elementi essenziali subito. Se motivi sono complicati, il giudice può depositarli entro 30 giorni, ma solo se ha esplicitamente indicato questa facoltà.

Domande frequenti

Il giudice è obbligato a pronunciare la sentenza lo stesso giorno dell'udienza preliminare?

Sì, immediatamente dopo la chiusura della discussione. Non può rinviare la pronuncia. Quello che può rinviare è solo la redazione per esteso dei motivi (art. 544), ma il dispositivo (decreto non luogo a procedere o rinvio giudizio) è pronunciato subito.

Se il giudice non si sente pronto a decidere, cosa fa?

Non chiude la discussione. Rinvia per integrazioni (art. 421-bis) o dispone assunzione prove (art. 422). Una volta aperta la fase deliberativa con chiusura della discussione, la pronuncia è obbligatoria.

La lettura della sentenza da parte del giudice è una lettura completa o sintetica?

La norma non specifica. Tipicamente il giudice legge il dispositivo e un sintetico motivazione orale. I motivi per esteso sono depositati successivamente, se non redatti subito.

Se l'imputato è assente in udienza preliminare, la lettura del decreto lo notifica comunque?

La notificazione via lettura (comma 2) si applica a chi è presente in aula. Se l'imputato è assente (legittimamente per sua scelta, art. 420-quinquies), la notificazione avviene tramite il difensore o successivamente via cancelleria.

Il giudice deve depositare i motivi entro 30 giorni o può farlo anche dopo?

Entro 30 giorni è il termine massimo (art. 544). Se scaduti i 30 giorni senza deposito, la sentenza è comunque valida, ma il mancato deposito è motivo di ricorso per violazione termini. Il diritto di impugnazione decorre dalla pronuncia, non dal deposito motivi.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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