Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 424 c.p.p. – Provvedimenti del giudice
In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)
1. Subito dopo che è stata dichiarata chiusa la discussione, il giudice procede alla deliberazione pronunciando sentenza di non luogo a procedere (425) o decreto che dispone il giudizio (429).
2. Il giudice dà immediata lettura del provvedimento. La lettura equivale a notificazione per le parti presenti.
3. Il provvedimento è immediatamente depositato in cancelleria (128). Le parti hanno diritto di ottenerne copia.
4. Qualora non sia possibile procedere alla redazione immediata dei motivi della sentenza di non luogo a procedere, il giudice provvede non oltre il trentesimo giorno da quello della pronuncia (544).
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Dopo chiusura discussione, giudice pronuncia sentenza non luogo a procedere o decreto rinvio a giudizio, con lettura immediata equivalente a notificazione.
Ratio
L'articolo 424 disciplina il momento cruciale della deliberazione giudiziale in udienza preliminare. Due sono i possibili provvedimenti: sentenza di non luogo a procedere (decisione definitiva di assoluzione/non prosecuzione) o decreto di rinvio a giudizio (rinvio al dibattimento). La pronunzia immediata e la lettura equivalente a notificazione assicurano trasparenza e certezza sulle decisioni. Il deposito e la comunipazione garantiscono accessibilità ai motivi e possibilità di impugnazione.
Analisi
Il comma 1 fissa il momento: immediatamente dopo dichiarazione chiusura discussione (art. 421 comma 4), il giudice delibera e pronuncia. Il comma 2 precisa che la lettura del provvedimento equivale a notificazione per le parti presenti in aula. Il comma 3 obliga il giudice a depositare immediatamente il provvedimento in cancelleria (art. 128) e le parti hanno diritto a copia. Il comma 4 consente rinvio dei motivi se il giudice non può redigerli subito, ma comunque entro 30 giorni dalla pronuncia (art. 544, che regola restrittivamente questa possibilità).
Quando si applica
In ogni udienza preliminare conclusiva. Il giudice non ha discrezionalità sulla pronuncia immediata della sentenza/decreto: è obbligato dopo chiusura discussione. Se il giudice non ritiene di poter decidere (indagini incomplete), non chiude discussione, rinvia per integrazioni (artt. 421-bis, 422). Una volta chiusa, la pronuncia è immediata e inappellabile in sé (ma il provvedimento è impugnabile secondo le regole di rito).
Connessioni
Strettamente collegato agli artt. 421 (discussione), 425 (sentenza non luogo a procedere), 429 (decreto rinvio giudizio), 544 (deposito motivi). Rinvia all'art. 128 (deposito cancelleria). La struttura riflette il modello accusatorio della cpp: il giudice è arbitro neutrale che decide sulla fondatezza dell'accusa, non protagonista.
Domande frequenti
Il giudice è obbligato a pronunciare la sentenza lo stesso giorno dell'udienza preliminare?
Sì, immediatamente dopo la chiusura della discussione. Non può rinviare la pronuncia. Quello che può rinviare è solo la redazione per esteso dei motivi (art. 544), ma il dispositivo (decreto non luogo a procedere o rinvio giudizio) è pronunciato subito.
Se il giudice non si sente pronto a decidere, cosa fa?
Non chiude la discussione. Rinvia per integrazioni (art. 421-bis) o dispone assunzione prove (art. 422). Una volta aperta la fase deliberativa con chiusura della discussione, la pronuncia è obbligatoria.
La lettura della sentenza da parte del giudice è una lettura completa o sintetica?
La norma non specifica. Tipicamente il giudice legge il dispositivo e un sintetico motivazione orale. I motivi per esteso sono depositati successivamente, se non redatti subito.
Se l'imputato è assente in udienza preliminare, la lettura del decreto lo notifica comunque?
La notificazione via lettura (comma 2) si applica a chi è presente in aula. Se l'imputato è assente (legittimamente per sua scelta, art. 420-quinquies), la notificazione avviene tramite il difensore o successivamente via cancelleria.
Il giudice deve depositare i motivi entro 30 giorni o può farlo anche dopo?
Entro 30 giorni è il termine massimo (art. 544). Se scaduti i 30 giorni senza deposito, la sentenza è comunque valida, ma il mancato deposito è motivo di ricorso per violazione termini. Il diritto di impugnazione decorre dalla pronuncia, non dal deposito motivi.