Autore: Andrea Marton

  • Art. 459 c.p.p.: Casi di procedimento per decreto

    Art. 459 c.p.p.: Casi di procedimento per decreto

    Art. 459 c.p.p. – Casi di procedimento per decreto

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    1. Nei procedimenti per reati perseguibili di ufficio ed in quelli perseguibili a querela se questa è stata validamente presentata e se il querelante non ha nella stessa dichiarato di opporvisi, il pubblico ministero, quando ritiene che si debba applicare soltanto una pena pecuniaria, anche se inflitta in sostituzione di una pena detentiva, può presentare al giudice per le indagini preliminari, entro un anno dalla data in cui il nome della persona alla quale il reato è attribuito è iscritto nel registro delle notizie di reato e previa trasmissione del fascicolo, richiesta motivata di emissione del decreto penale di condanna, indicando la misura della pena.

    1-bis Nel caso di irrogazione di una pena pecuniaria in sostituzione di una pena detentiva, il giudice, per determinare l’ammontare della pena pecuniaria, individua il valore giornaliero al quale può essere assoggettato l’imputato e lo moltiplica per i giorni di pena detentiva. Il valore giornaliero non può essere inferiore a 5 euro e superiore a 250 euro e corrisponde alla quota di reddito giornaliero che può essere impiegata per il pagamento della pena pecuniaria, tenendo conto delle complessive condizioni economiche, patrimoniali e di vita dell’imputato e del suo nucleo familiare. Alla pena pecuniaria irrogata in sostituzione della pena detentiva si applica l’articolo 133-ter del codice penale. Entro gli stessi limiti, la pena detentiva può essere sostituita altresì con il lavoro di pubblica utilità di cui all’articolo 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, se l’indagato, prima dell’esercizio dell’azione penale, ne fa richiesta al pubblico ministero, presentando il programma di trattamento elaborato dall’ufficio di esecuzione penale esterna con la relativa dichiarazione di disponibilità dell’ente.

    1-ter. Quando è stato emesso decreto penale di condanna a pena pecuniaria sostitutiva di una pena detentiva, l’imputato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, nel termine di quindici giorni dalla notificazione del decreto, può chiedere la sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità di cui all’articolo 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, anche senza formulare l’atto di opposizione. Con l’istanza, l’imputato può chiedere un termine di sessanta giorni per depositare la dichiarazione di disponibilità dell’ente o dell’associazione di cui all’articolo 56-bis, primo comma, e il programma dell’ufficio di esecuzione penale esterna. Trascorso detto termine, il giudice che ha emesso il decreto di condanna può operare la sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità. In difetto dei presupposti, il giudice respinge la richiesta e, se non è stata proposta, congiuntamente o successivamente, tempestiva opposizione, dichiara esecutivo il decreto .

    2. Il pubblico ministero può chiedere l’applicazione di una pena diminuita sino alla metà rispetto al minimo edittale.

    3. Il giudice, quando non accoglie la richiesta, se non deve pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell’articolo 129, restituisce gli atti al pubblico ministero.

    4. Del decreto penale è data comunicazione al querelante.

    5. Il procedimento per decreto non è ammesso quando risulta la necessità di applicare una misura di sicurezza personale.

  • Art. 460 c.p.p.: Requisiti del decreto di condanna

    Art. 460 c.p.p.: Requisiti del decreto di condanna

    Art. 460 c.p.p. – Requisiti del decreto di condanna

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Requisiti del decreto di condanna

    1. Il decreto di condanna contiene:

    a) le generalità dell’imputato o le altre indicazioni personali che valgano a identificarlo nonché, quando occorre, quelle della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria;

    b) l’enunciazione del fatto, delle circostanze e delle disposizioni di legge violate;

    c) la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata, comprese le ragioni dell’eventuale diminuzione della pena al di sotto del minimo edittale;

    d) il dispositivo , con l’indicazione specifica della riduzione di un quinto della pena pecuniaria nel caso previsto dalla lettera h-ter );

    e) l’avviso che l’imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria possono proporre opposizione entro quindici giorni dalla notificazione del decreto e che l’imputato può chiedere mediante l’opposizione il giudizio immediato ovvero il giudizio abbreviato o l’applicazione della pena a norma dell’articolo 444;

    f) l’avvertimento all’imputato e alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria che, in caso di mancata opposizione, il decreto diviene esecutivo;

    g) l’avviso che l’imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria hanno la facoltà di nominare un difensore;

    h) la data e la sottoscrizione del giudice e dell’ausiliario che lo assiste ;

    h-bis) l’avviso all’imputato della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa;

    h-ter) l’avviso che può essere effettuato il pagamento della pena pecuniaria in misura ridotta di un quinto, nel termine di quindici giorni dalla notificazione del decreto, con rinuncia all’opposizione.

    2. Con il decreto di condanna il giudice applica la pena nella misura richiesta dal pubblico ministero indicando l’entità dell’eventuale diminuzione della pena stessa al di sotto del minimo edittale; ordina la confisca, nei casi previsti dall’articolo 240, secondo comma del codice penale, o la restituzione delle cose sequestrate; concede la sospensione condizionale della pena. Nei casi previsti dagli articoli 196 e 197 del codice penale, dichiara altresì la responsabilità della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria.

    3. Copia del decreto è comunicata al pubblico ministero ed è notificata con il precetto al condannato, al difensore d’ufficio o al difensore di fiducia eventualmente nominato ed alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria.

    4. Se non è possibile eseguire la notificazione per irreperibilità dell’imputato, il giudice revoca il decreto penale di condanna e restituisce gli atti al pubblico ministero.

    5. Il decreto penale di condanna non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento, né l’applicazione di pene accessorie. Nel termine di quindici giorni dalla notifica del decreto il condannato può effettuare il pagamento della sanzione nella misura ridotta di un quinto, con rinuncia all’opposizione. Il decreto, anche se divenuto esecutivo non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo. Il reato è estinto se il condannato ha pagato la pena pecuniaria e, nel termine di cinque anni, quando il decreto concerne un delitto, ovvero di due anni, quando il decreto concerne una contravvenzione, …

    non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole. In questo caso si estingue ogni effetto penale e la condanna non è comunque di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione condizionale della pena.

  • Articolo 461 Codice di Procedura Penale: Opposizione

    Articolo 461 Codice di Procedura Penale: Opposizione

    Art. 461 c.p.p. – Opposizione

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Opposizione

    1. Nel termine di quindici giorni dalla notificazione del decreto, l’imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, personalmente o a mezzo del difensore eventualmente nominato, possono proporre opposizione con le forme previste dall’articolo 582 nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari che ha emesso il decreto ovvero nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trova l’opponente.

    2. La dichiarazione di opposizione deve indicare, a pena di inammissibilità, gli estremi del decreto di condanna, la data del medesimo e il giudice che lo ha emesso. Ove non abbia già provveduto in precedenza, nella dichiarazione l’opponente può nominare un difensore di fiducia.

    3. Con l’atto di opposizione l’imputato può chiedere al giudice che ha emesso il decreto di condanna il giudizio immediato ovvero il giudizio abbreviato o l’applicazione della pena a norma dell’articolo 444.

    4. L’opposizione è inammissibile, oltre che nei casi indicati nel comma 2, quando è proposta fuori termine o da persona non legittimata.

    5. Se non è proposta opposizione o se questa è dichiarata inammissibile, il giudice che ha emesso il decreto di condanna ne ordina l’esecuzione.

    6. Contro l’ordinanza di inammissibilità l’opponente può proporre ricorso per cassazione.

  • Art. 462 c.p.p.: Restituzione nel termine per proporre opposizio

    Art. 462 c.p.p.: Restituzione nel termine per proporre opposizio

    Art. 462 c.p.p. – Restituzione nel termine per proporre opposizione

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Restituzione nel termine per proporre opposizione

    1. L’imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria sono restituiti nel termine per proporre opposizione a norma degli articoli 175 e 175-bis .

  • Art. 463 c.p.p.: Opposizione proposta soltanto da alcuni interes

    Art. 463 c.p.p.: Opposizione proposta soltanto da alcuni interes

    Art. 463 c.p.p. – Opposizione proposta soltanto da alcuni interessati

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Opposizione proposta soltanto da alcuni interessati

    1. L’esecuzione del decreto di condanna pronunciato a carico di più persone imputate dello stesso reato rimane sospesa nei confronti di coloro che non hanno proposto opposizione fino a quando il giudizio conseguente all’opposizione proposta da altri coimputati non sia definito con pronuncia irrevocabile.

    2. Se l’opposizione è proposta dal solo imputato o dalla sola persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, gli effetti si estendono anche a quella fra le dette parti che non ha proposto opposizione.

  • Art. 464 c.p.p.: Giudizio conseguente all’opposizione

    Art. 464 c.p.p.: Giudizio conseguente all’opposizione

    Art. 464 c.p.p. – Giudizio conseguente all’opposizione

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Giudizio conseguente all’opposizione

    1. Se l’opponente ha chiesto il giudizio immediato, il giudice emette decreto a norma dell’articolo 456, comma, 3 e 5. Se l’opponente ha chiesto il giudizio abbreviato, il giudice fissa con decreto l’udienza dandone avviso almeno cinque giorni prima al pubblico ministero, all’imputato, al difensore e alla persona offesa; nel giudizio si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 438, commi 3 e 5, 441, 441-bis, 442 e 443; si applicano altresì le disposizioni di cui all’articolo 438, comma 6-bis;

    nel caso di cui all’articolo 441-bis, comma 4, il giudice, revocata l’ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato, fissa l’udienza per il giudizio conseguente all’opposizione. Se l’opponente ha chiesto l’applicazione della pena a norma dell’articolo 444, il giudice fissa con decreto un termine entro il quale il pubblico ministero deve esprimere il consenso, disponendo che la richiesta e il decreto siano notificati al pubblico ministero a cura dell’opponente. Ove il pubblico ministero non abbia espresso il consenso nel termine stabilito ovvero l’imputato non abbia formulato nell’ atto di opposizione alcuna richiesta, il giudice emette decreto di giudizio immediato.

    2. Il giudice, se è presentata domanda di oblazione contestuale all’opposizione, decide sulla domanda stessa prima di emettere i provvedimenti a norma del comma 1.

    3. Nel giudizio conseguente all’opposizione, l’imputato non può chiedere il giudizio abbreviato o l’applicazione della pena su richiesta, né presentare domanda di oblazione. In ogni caso, il giudice revoca il decreto penale di condanna.

    4. Il giudice può applicare in ogni caso una pena anche diversa e più grave di quella fissata nel decreto di condanna e revocare i benefici già concessi.

    5. Con la sentenza che proscioglie l’imputato perché il fatto non sussiste, non è previsto dalla legge come reato ovvero è commesso in presenza di una causa di giustificazione, il giudice revoca il decreto di condanna anche nei confronti degli imputati dello stesso reato che non hanno proposto opposizione.

  • Art. 465 c.p.p.: Atti del presidente del tribunale o della Corte

    Art. 465 c.p.p.: Atti del presidente del tribunale o della Corte

    Art. 465 c.p.p. – Atti del presidente del tribunale o della corte di assise

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Atti del presidente del tribunale o della corte di assise

    1. Il presidente del tribunale o della corte di assise, ricevuto il decreto che dispone il giudizio, può, con decreto, per giustificati motivi, anticipare l’udienza o differirla non più di una volta.

    2. Il provvedimento è comunicato al pubblico ministero e notificato alle parti private, alla persona offesa e ai difensori; nel caso di anticipazione, fermi restando i termini previsti dall’articolo 429 commi 3 e 4, il provvedimento è comunicato e notificato almeno sette giorni prima della nuova udienza.

  • Articolo 466 Codice di Procedura Penale: Facoltà dei difensori

    Articolo 466 Codice di Procedura Penale: Facoltà dei difensori

    Art. 466 c.p.p. – Facoltà dei difensori

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Facoltà dei difensori

    1. Durante il termine per comparire, le parti e i loro difensori hanno facoltà di prendere visione, nel luogo dove si trovano, delle cose sequestrate, di esaminare in cancelleria gli atti e i documenti raccolti nel fascicolo per il dibattimento e di estrarne copia.

  • Articolo 467 Codice di Procedura Penale: Atti urgenti

    Articolo 467 Codice di Procedura Penale: Atti urgenti

    Art. 467 c.p.p. – Atti urgenti

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Atti urgenti

    1. Nei casi previsti dall’articolo 392, il presidente del tribunale o della corte di assise dispone, a richiesta di parte, l’assunzione delle prove non rinviabili, osservando le forme previste per il dibattimento.

    2. Del giorno, dell’ora e del luogo stabiliti per il compimento dell’atto è dato avviso almeno ventiquattro ore prima al pubblico ministero, alla persona offesa e ai difensori.

    3. I verbali degli atti compiuti sono inseriti nel fascicolo per il dibattimento.

  • Art. 468 c.p.p.: Citazione di testimoni, periti e consulenti tec

    Art. 468 c.p.p.: Citazione di testimoni, periti e consulenti tec

    Art. 468 c.p.p. – Citazione di testimoni, periti e consulenti tecnici

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Citazione di testimoni, periti e consulenti tecnici

    1. Le parti che intendono chiedere l’esame di testimoni, periti o consulenti tecnici nonché delle persone indicate nell’articolo 210 devono, a pena di inammissibilità, depositare in cancelleria, almeno sette giorni prima della data fissata per il dibattimento, la lista con la indicazione delle circostanze su cui deve vertere l’esame.

    2. Il presidente del tribunale o della corte di assise, quando ne sia fatta richiesta, autorizza con decreto la citazione dei testimoni, periti o consulenti tecnici nonché delle persone indicate nell’articolo 210, escludendo le testimonianze vietate dalla legge e quelle manifestamente sovrabbondanti. Il presidente può stabilire che la citazione dei testimoni, periti o consulenti tecnici nonché delle persone indicate nell’articolo 210 sia effettuata per la data fissata per il dibattimento ovvero per altre successive udienze nelle quali ne sia previsto l’esame. In ogni caso, il provvedimento non pregiudica la decisione sull’ammissibilità della prova a norma dell’articolo 495

    3. I testimoni e i consulenti tecnici indicati nelle liste possono anche essere presentati direttamente al dibattimento.

    4. In relazione alle circostanze indicate nelle liste, ciascuna parte può chiedere la citazione a prova contraria di testimoni, periti e consulenti tecnici non compresi nella propria lista, ovvero presentarli al dibattimento.

    4-bis. La parte che intende chiedere l’acquisizione di verbali di prove di altro procedimento penale deve farne espressa richiesta unitamente al deposito delle liste. Se si tratta di verbali di dichiarazioni di persone delle quali la stessa o altra parte chiede la citazione, questa è autorizzata dal presidente solo dopo che in dibattimento il giudice ha ammesso l’esame a norma dall’articolo 495.

    5. Il presidente in ogni caso dispone di ufficio la citazione del perito nominato nell’incidente probatorio a norma dell’articolo 392 comma 2.

  • Art. 469 c.p.p.: Proscioglimento prima del dibattimento

    Art. 469 c.p.p.: Proscioglimento prima del dibattimento

    Art. 469 c.p.p. – Proscioglimento prima del dibattimento

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Proscioglimento prima del dibattimento

    1. Salvo quanto previsto dall’articolo 129 comma 2, se l’azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita ovvero se il reato è estinto e se per accertarlo non è necessario procedere al dibattimento, il giudice, in camera di consiglio, sentiti il pubblico ministero e l’imputato e se questi non si oppongono, pronuncia sentenza inappellabile di non doversi procedere enunciandone la causa nel dispositivo.

    1-bis. La sentenza di non doversi procedere è pronunciata anche quando l’imputato non è punibile ai sensi dell’articolo 131-bis del codice penale, previa audizione in camera di consiglio anche della persona offesa, se compare.

  • Articolo 470 Codice di Procedura Penale: Disciplina dell’udienza

    Articolo 470 Codice di Procedura Penale: Disciplina dell’udienza

    Art. 470 c.p.p. – Disciplina dell’udienza

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Disciplina dell’udienza

    1. La disciplina dell’udienza e la direzione del dibattimento sono esercitate dal presidente che decide senza formalità; in sua assenza la disciplina dell’udienza è esercitata dal pubblico ministero.

    2. Per l’esercizio delle funzioni indicate in questo capo, il presidente o il pubblico ministero si avvale, ove occorra, anche della forza pubblica, che dà immediata esecuzione ai relativi provvedimenti.