Art. 464 c.p.p. – Giudizio conseguente all’opposizione
In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)
1. Se l’opponente ha chiesto il giudizio immediato, il giudice emette decreto a norma dell’articolo 456, commi 1, 3 e 5. Se l’opponente ha chiesto il giudizio abbreviato, il giudice fissa con decreto l’udienza dandone avviso almeno cinque giorni prima al pubblico ministero, all’imputato, al difensore e alla persona offesa; nel giudizio si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 438, commi 3 e 5, 441, 441-bis, 442 e 443; nel caso di cui all’articolo 441-bis, comma 4, il giudice, revocata l’ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato, fissa l’udienza per il giudizio conseguente all’opposizione. Se l’opponente ha chiesto l’applicazione della pena a norma dell’articolo 444, il giudice fissa con decreto un termine entro il quale il pubblico ministero deve esprimere il consenso, disponendo che la richiesta e il decreto siano notificati al pubblico ministero a cura dell’opponente. Ove il pubblico ministero non abbia espresso il consenso nel termine stabilito ovvero l’imputato non abbia formulato nell’atto di opposizione alcuna richiesta, il giudice emette decreto di giudizio immediato.
2. Il giudice, se è presentata domanda di oblazione (141 att.) contestuale all’opposizione, decide sulla domanda stessa prima di emettere i provvedimenti a norma del comma 1.
3. Nel giudizio conseguente all’opposizione, l’imputato non può chiedere il giudizio abbreviato o l’applicazione della pena su richiesta, né presentare domanda di oblazione. In ogni caso, il giudice revoca il decreto penale di condanna.
4. Il giudice può applicare in ogni caso una pena anche diversa e più grave di quella fissata nel decreto di condanna e revocare i benefici già concessi.
5. Con la sentenza che proscioglie l’imputato perché il fatto non sussiste, non è previsto dalla legge come reato ovvero è commesso in presenza di una causa di giustificazione, il giudice revoca il decreto di condanna anche nei confronti degli imputati dello stesso reato che non hanno proposto opposizione.
In sintesi
Opposizione a decreto penale: il giudice decide quale rito applicare (immediato, abbreviato o applicazione pena).
Ratio
Il decreto penale è uno strumento rapido di conclusione del processo per reati minori quando entrambe le parti non si oppongono. Quando l'imputato o il PM si oppongono, il diritto di difesa richiede un nuovo giudizio con pienezza di poteri. La norma trasforma l'opposizione in una scelta di rito, dando al ricorrente la facoltà di indirizzare il processo verso forme più veloci o più tradizionali.
Analisi
L'articolo si divide in cinque commi. Il primo disciplina le tre possibili scelte dell'opponente: giudizio immediato (con decreto del giudice), giudizio abbreviato (con fissazione di udienza), o applicazione della pena (con termine al PM per consenso). Se il PM non consente all'applicazione della pena, il giudice emette decreto di giudizio immediato. Il secondo comma prevede una priorità procedurale per le domande di oblazione presentate contemporaneamente. Il terzo nega la possibilità di riproporre abbreviato o applicazione pena nello stesso procedimento. Il quarto ricorda il potere del giudice di modificare la sanzione verso l'alto. Il quinto protegge gli imputati non ricorrenti attraverso l'estensione della sentenza assolutoria.
Quando si applica
Tizio riceve un decreto penale di 500 euro per guida senza patente. Decide di opporsi. Tramite l'avvocato chiede il giudizio abbreviato, preferendo dibattito più veloce. Il giudice fissa l'udienza entro 5 giorni, e il processo prosegue con regole abbreviate. Caio invece riceve decreto per truffa aggravata in concorso con Sempronio. Caio si oppone chiedendo giudizio immediato perché ha testimoni chiave, mentre Sempronio rinuncia. Se il giudice assolve Caio, automaticamente annulla il decreto anche contro Sempronio.
Connessioni
Rimandi significativi agli articoli 438 (dibattimento abbreviato), 441 (esecuzione e termini), 441-bis (conversione di rito), 442-443 (poteri del giudice), 456 (decreto di giudizio), 444 (applicazione della pena), 90 (persona offesa). Integra il sistema del decreto penale originariamente previsto negli articoli precedenti del Codice.
Domande frequenti
Se mi oppongo al decreto penale, il giudice può condannarmi a una pena più pesante?
Sì, purtroppo. L'art. 464 comma 4 permette al giudice di applicare 'una pena anche diversa e più grave' di quella nel decreto. Per questo l'opposizione va valutata bene con l'avvocato.
Quante volte posso richiedere il giudizio abbreviato se mi oppongo al decreto?
Una sola volta. Se ti opponi e chiedi abbreviato, nel giudizio conseguente all'opposizione non puoi riproporre abbreviato o applicazione della pena (art. 464 comma 3).
Che cos'è l'oblazione nel contesto del decreto penale?
L'oblazione è il pagamento volontario della somma dovuta a titolo risarcitorio, che estingue il reato in alcuni casi. Può essere proposta insieme all'opposizione e il giudice la esamina prioritariamente.
Se mi oppongo ma il mio compagno di reato non si oppone, cosa succede?
Processi separati. Tu avrai il nuovo giudizio scelto (immediato, abbreviato o applicazione pena). Il tuo compagno rimane con il decreto originario, salvo che il giudice successivamente assolva te per assoluta innocenza, nel qual caso il decreto cade anche per lui.
Quanto tempo ho per presentare opposizione al decreto?
L'articolo 464 non specifica il termine. Generalmente è quello previsto per l'opposizione al decreto penale, disciplinato negli articoli precedenti (solitamente 30 giorni dalla notifica).