Autore: Andrea Marton

  • Articolo 825 Codice di Procedura Civile: Deposito del lodo

    Articolo 825 Codice di Procedura Civile: Deposito del lodo

    Art. 825 c.p.c. – Deposito del lodo

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    La parte che intende fare eseguire il lodo nel territorio della Repubblica ne propone istanza depositando il lodo in originale, o in copia conforme, insieme con l’atto contenente la convenzione di arbitrato, in originale o in copia conforme, presso il tribunale nel cui circondario è la sede dell’arbitrato. Il tribunale, accertata la regolarità formale del lodo, lo dichiara esecutivo con decreto. Il lodo reso esecutivo è soggetto a trascrizione o annotazione, in tutti i casi nei quali sarebbe soggetta a trascrizione o annotazione la sentenza avente il medesimo contenuto.

    Del deposito e del provvedimento del tribunale è data notizia dalla cancelleria alle parti nei modi stabiliti dell’articolo 133, secondo comma.

    Contro il decreto che nega o concede l’esecutorietà del lodo, è ammesso reclamo mediante ricorso alla corte d’appello, entro trenta giorni dalla comunicazione; la corte, sentite le parti, provvede in camera di consiglio con ordinanza.

  • Articolo 824-bis Codice di Procedura Civile: . (Efficacia del lodo

    Articolo 824-bis Codice di Procedura Civile: . (Efficacia del lodo

    Art. 824-bis c.p.c. – Efficacia del lodo

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Salvo quanto disposto dall’articolo 825, il lodo ha dalla data della sua ultima sottoscrizione gli effetti della sentenza pronunciata dall’autorità giudiziaria.

  • Articolo 824 Codice di Procedura Civile: Originali e copie del lodo

    Articolo 824 Codice di Procedura Civile: Originali e copie del lodo

    Art. 824 c.p.c. – Originali e copie del lodo

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Gli arbitri redigono il lodo in uno o più originali.

    Gli arbitri danno comunicazione del lodo a ciascuna parte mediante consegna di un originale, o di una

    copia attestata conforme dagli stessi arbitri, anche con spedizione in plico raccomandato, entro dieci

    giorni dalla sottoscrizione del lodo.

  • Art. 823 c.p.c.: Deliberazione e requisiti del lodo

    Art. 823 c.p.c.: Deliberazione e requisiti del lodo

    Art. 823 c.p.c. – Deliberazione e requisiti del lodo

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Il lodo è deliberato a maggioranza di voti con la partecipazione di tutti gli arbitri ed è quindi redatto per iscritto. Ciascun arbitro può chiedere che il lodo, o una parte di esso, sia deliberato dagli arbitri riuniti in conferenza personale.

    Il lodo deve contenere:

    1) il nome degli arbitri;

    2) l’indicazione della sede dell’arbitrato;

    3) l’indicazione delle parti;

    4) l’indicazione della convenzione di arbitrato e delle conclusioni delle parti;

    5) l’esposizione sommaria dei motivi;

    6) il dispositivo;

    7) la sottoscrizione degli arbitri. La sottoscrizione della maggioranza degli arbitri è sufficiente, se accompagnata dalla dichiarazione che esso è stato deliberato con la partecipazione di tutti e che gli altri non hanno voluto o non hanno potuto sottoscriverlo;

    8) la data delle sottoscrizioni.

  • Articolo 822 Codice di Procedura Civile: Norme per la deliberazione

    Articolo 822 Codice di Procedura Civile: Norme per la deliberazione

    Art. 822 c.p.c. – Norme per la deliberazione

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Gli arbitri decidono secondo le norme di diritto, salvo che le parti abbiano disposto con qualsiasi espressione che gli arbitri pronunciano secondo equità.

    Quando gli arbitri sono chiamati a decidere secondo le norme di diritto, le parti, nella convenzione di arbitrato o con atto scritto anteriore all’instaurazione del giudizio arbitrale, possono indicare le norme o la legge straniera quale legge applicabile al merito della controversia. In mancanza, gli arbitri applicano le norme o la legge individuate ai sensi dei criteri di conflitto ritenuti applicabili.

  • Art. 821 c.p.c.: Rilevanza del decorso del termine

    Art. 821 c.p.c.: Rilevanza del decorso del termine

    Art. 821 c.p.c. – Rilevanza del decorso del termine

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il decorso del termine indicato nell’articolo precedente non può essere fatto valere come causa di nullità del

    lodo se la parte, prima della deliberazione del lodo risultante dal dispositivo sottoscritto dalla maggioranza

    degli arbitri, non abbia notificato alle altre parti e agli arbitri che intende far valere la loro decadenza.

    Se la parte fa valere la decadenza degli arbitri, questi, verificato il decorso del termine, dichiarano

    estinto il procedimento.

  • Articolo 820 Codice di Procedura Civile: Termine per la decisione

    Articolo 820 Codice di Procedura Civile: Termine per la decisione

    Art. 820 c.p.c. – Termine per la decisione

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Le parti possono, con la convenzione di arbitrato o con accordo anteriore all’accettazione degli arbitri, fissare un termine per la pronuncia del lodo.

    Se non è stato fissato un termine per la pronuncia del lodo, gli arbitri debbono pronunciare il lodo nel termine di duecentoquaranta giorni dall’accettazione della nomina.

    In ogni caso il termine può essere prorogato:

    a) mediante dichiarazioni scritte di tutte le parti indirizzate agli arbitri;

    b) dal presidente del tribunale indicato nell’articolo 810, secondo comma, su istanza motivata di una delle parti o degli arbitri, sentite le altre parti; il termine può essere prorogato solo prima della sua scadenza.

    Se le parti non hanno disposto diversamente, il termine è prorogato di centottanta giorni nei casi seguenti e per non più di una volta nell’ambito di ciascuno di essi:

    a) se debbono, essere assunti mezzi di prova;

    b) se è disposta consulenza tecnica d’ufficio;

    c) se è pronunciato un lodo non definitivo o un lodo parziale;

    d) se è modificata la composizione del collegio arbitrale o è sostituito l’arbitro unico. Il termine per la pronuncia del lodo è sospeso durante la sospensione del procedimento. In ogni caso, dopo la ripresa del procedimento, il termine residuo, se inferiore, è esteso a novanta giorni.

  • Art. 819-ter c.p.c.: Rapporti tra arbitri e autorità giudiziaria

    Art. 819-ter c.p.c.: Rapporti tra arbitri e autorità giudiziaria

    Art. 819-ter c.p.c. – Rapporti tra arbitri e autorità giudiziaria

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    La competenza degli arbitri non è esclusa dalla pendenza della stessa causa davanti al giudice, né dalla connessione tra la controversia ad essi deferita ed una causa pendente davanti al giudice. La sentenza o l’ordinanza, con la quale il giudice afferma o nega la propria competenza in relazione a una convenzione d’arbitrato, è impugnabile a norma degli articoli 42 e 43.

    L’eccezione di incompetenza del giudice in ragione della convenzione di arbitrato deve essere proposta, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta. La mancata proposizione dell’eccezione esclude la competenza arbitrale limitatamente alla controversia decisa in quel giudizio.

    Nei rapporti tra arbitrato e processo non si applicano regole corrispondenti agli articoli 44, 45, 48, 50 e 295.

    In pendenza del procedimento arbitrale non possono essere proposte domande giudiziali aventi ad oggetto l’invalidità o inefficacia della convenzione d’arbitrato.

  • Art. 819-bis c.p.c.: Sospensione del procedimento arbitrale

    Art. 819-bis c.p.c.: Sospensione del procedimento arbitrale

    Art. 819-bis c.p.c. – Sospensione del procedimento arbitrale

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Ferma l’applicazione dell’articolo 816-sexies, gli arbitri sospendono il procedimento arbitrale con ordinanza motivata nei seguenti casi:

    1) quando il processo dovrebbe essere sospeso a norma del comma terzo dell’articolo 75 del codice di procedura penale, se la controversia fosse pendente davanti all’autorità giudiziaria;

    2) se sorge questione pregiudiziale su materia che non puo essere oggetto di convenzione d’arbitrato e per legge deve essere decisa con autorità di giudicato;

    3) quando rimettono alla Corte costituzionale una questione di legittimità costituzionale ai sensi dell’articolo 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

    Se nel procedimento arbitrale è invocata l’autorità di una sentenza e questa è impugnata, si applica il secondo comma dell’articolo 337.

    Una volta disposta la sospensione, il procedimento si estingue se nessuna parte deposita presso gli arbitri istanza di prosecuzione entro il termine fissato dagli arbitri stessi o, in difetto, entro un anno dalla cessazione della causa di sospensione. Nel caso previsto dal primo comma, numero 2), il procedimento si estingue altresì se entro novanta giorni dall’ordinanza di sospensione nessuna parte deposita presso gli arbitri copia autentica dell’atto con il quale la controversia sulla questione pregiudiziale è proposta davanti all’autorità giudiziaria.

  • Art. 819 c.p.c.: Questioni pregiudiziali di merito

    Art. 819 c.p.c.: Questioni pregiudiziali di merito

    Art. 819 c.p.c. – Questioni pregiudiziali di merito

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Gli arbitri risolvono senza autorità di giudicato tutte le questioni rilevanti per la decisione della

    controversia, anche se vertono su materie che non possono essere oggetto di convenzione di arbitrato,

    salvo che debbano essere decise con efficacia di giudicato per legge.

    Su domanda di parte, le questioni pregiudiziali sono decise con efficacia di giudicato se vertono su

    materie che possono essere oggetto di convenzione di arbitrato. Se tali questioni non sono comprese

    nella convenzione di arbitrato, la decisione con efficacia di giudicato è subordinata alla richiesta di

    tutte le parti.

  • Articolo 818 Codice di Procedura Civile: Provvedimenti cautelari

    Articolo 818 Codice di Procedura Civile: Provvedimenti cautelari

    Art. 818 c.p.c. – Provvedimenti cautelari

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Le parti, anche mediante rinvio a regolamenti arbitrali, possono attribuire agli arbitri il potere di concedere misure cautelari con la convenzione di arbitrato o con atto scritto anteriore all’instaurazione del giudizio arbitrale. La competenza cautelare attribuita agli arbitri è esclusiva.

    Prima dell’accettazione dell’arbitro unico o della costituzione del collegio arbitrale, la domanda cautelare si propone al giudice competente ai sensi dell’articolo 669-quinquies.

  • Articolo 817-bis Codice di Procedura Civile: Compensazione

    Articolo 817-bis Codice di Procedura Civile: Compensazione

    Art. 817-bis c.p.c. – Compensazione

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Gli arbitri sono competenti a conoscere dell’eccezione di compensazione, nei limiti del valore della

    domanda, anche se il controcredito non è compreso nell’ambito della convenzione di arbitrato.