Autore: Andrea Marton

  • Art. 403 c.p.p.: Utilizzabilità nel dibattimento delle prove ass

    Art. 403 c.p.p.: Utilizzabilità nel dibattimento delle prove ass

    Art. 403 c.p.p. – Utilizzabilità nel dibattimento delle prove assunte con incidente probatorio

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Utilizzabilità nel dibattimento delle prove assunte con incidente probatorio

    1. Nel dibattimento le prove assunte con l’incidente probatorio sono utilizzabili soltanto nei confronti degli imputati i cui difensori hanno partecipato alla loro assunzione.

    1-bis. Le prove di cui al comma 1 non sono utilizzabili nei confronti dell’imputato raggiunto solo successivamente all’incidente probatorio da indizi di colpevolezza se il difensore non ha partecipato alla loro assunzione, salvo che i suddetti indizi siano emersi dopo che la ripetizione dell’atto sia divenuta impossibile

  • Art. 404 c.p.p.: Efficacia dell’incidente probatorio nei confron

    Art. 404 c.p.p.: Efficacia dell’incidente probatorio nei confron

    Art. 404 c.p.p. – Efficacia dell’incidente probatorio nei confronti della parte civile

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Efficacia dell’incidente probatorio nei confronti della parte civile

    1. La sentenza pronunciata sulla base di una prova assunta con incidente probatorio a cui il danneggiato dal reato non è stato posto in grado di partecipare non produce gli effetti previsti dall’articolo 652, salvo che il danneggiato stesso ne abbia fatta accettazione anche tacita.

  • Art. 405 c.p.p.: Inizio dell’azione penale. Forme e termini

    Art. 405 c.p.p.: Inizio dell’azione penale. Forme e termini

    Art. 405 c.p.p. – Termini per la conclusione delle indagini preliminari

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    1.

    COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 150 .

    1-bis. Il pubblico ministero, al termine delle indagini, formula richiesta di archiviazione quando la Corte di cassazione si è pronunciata in ordine alla insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ai sensi dell’articolo 273, e non sono stati acquisiti, successivamente, ulteriori elementi a carico della persona sottoposta alle indagini.

    2. Salvo quanto previsto dagli articoli 406 e 415- bis, il pubblico ministero conclude le indagini preliminari entro il termine di un anno dalla data in cui il nome della persona alla quale è attribuito il reato è iscritto nel registro delle notizie di reato.

    Il termine è di sei mesi, se si procede per una contravvenzione, e di un anno e sei mesi, se si procede per taluno dei delitti indicati nell’articolo 407, comma 2.

    3. Se è necessaria la querela, l’istanza o la richiesta di procedimento, il termine decorre dal momento in cui queste pervengono al pubblico ministero.

    4. Se è necessaria l’autorizzazione a procedere, il decorso del termine è sospeso dal momento della richiesta a quello in cui l’autorizzazione perviene al pubblico ministero.

  • Articolo 406 Codice di Procedura Penale: Proroga del termine

    Articolo 406 Codice di Procedura Penale: Proroga del termine

    Art. 406 c.p.p. – Proroga dei termini

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    1. Il pubblico ministero, prima della scadenza, può richiedere al giudice, quando le indagini sono complesse, la proroga del termine previsto dall’articolo 405. La richiesta contiene l’indicazione della notizia di reato e l’esposizione dei motivi che la giustificano.

    2. La proroga può essere autorizzata per una sola volta e per un tempo non superiore a sei mesi.

    2-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 150.

    2-ter. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 150.

    3. La richiesta di proroga, è notificata, a cura del giudice, con l’avviso della facoltà di presentare memorie entro cinque giorni dalla notificazione, alla persona sottoposta alle indagini nonché alla persona offesa dal reato che, nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione, abbia dichiarato di volere esserne informata. Il giudice provvede entro dieci giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle memorie.

    4. Il giudice autorizza la proroga del termine con ordinanza emessa in camera di consiglio senza intervento del pubblico ministero e dei difensori.

    5. Qualora ritenga che allo stato degli atti non si debba concedere la proroga, il giudice, entro il termine previsto dal comma 3 secondo periodo, fissa la data dell’udienza in camera di consiglio e ne fa notificare avviso al pubblico ministero, alla persona sottoposta alle indagini nonché, nella ipotesi prevista dal comma 3, alla persona offesa dal reato. Il procedimento si svolge nelle forme previste dall’articolo 127.

    5-bis. Le disposizioni dei commi 3, 4 e 5 non si applicano se si procede per taluno dei delitti indicati nell’ articolo 51 comma 3-bis e nell’articolo 407, comma 2, lettera a), numeri 4), 7-bis) e 7-ter) . In tali casi, il giudice provvede con ordinanza entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta, dandone comunicazione al pubblico ministero.

    6. Se non ritiene di respingere la richiesta di proroga, il giudice autorizza con ordinanza il pubblico ministero a proseguire le indagini

    7. Con l’ordinanza che respinge la richiesta di proroga, il giudice, se il termine per le indagini preliminari è già scaduto, fissa un termine non superiore a dieci giorni per la formulazione delle richieste del pubblico ministero a norma dell’articolo 405.

    8. Gli atti di indagine compiuti dopo la presentazione della richiesta di proroga e prima della comunicazione del provvedimento del giudice sono comunque utilizzabili, sempre che, nel caso di provvedimento negativo, non siano successivi alla data di scadenza del termine originariamente previsto per le indagini.

  • Articolo 407 Codice di Procedura Penale: Termini di durata massima delle indagini preliminari

    Articolo 407 Codice di Procedura Penale: Termini di durata massima delle indagini preliminari

    Art. 407 c.p.p. – Termini di durata massima delle indagini preliminari

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Termini di durata massima delle indagini preliminari

    1. Salvo quanto previsto dall’articolo 393 comma 4, la durata delle indagini preliminari non può comunque superare diciotto mesi o, se si procede per una contravvenzione, un anno.

    2. La durata massima è tuttavia di due anni se le indagini preliminari riguardano:

    a) i delitti appresso indicati:

    1) delitti di cui agli articoli 285, 286, 416-bis e 422 del codice penale, 291-ter, limitatamente alle ipotesi aggravate previste dalle lettere a), d) ed e) del comma 2, e 291-quater, comma 4, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

    2) delitti consumati o tentati di cui agli articoli 575, 628, terzo comma, 628-bis, 629, secondo comma, e 630 dello stesso codice penale;

    3) delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo;

    4) delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, nonché delitti di cui agli articoli 270, terzo comma, e 306, secondo comma, del codice penale;

    5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall’articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110;

    6) delitti di cui agli articoli 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell’articolo 80, comma 2, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Rupubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni;

    7) delitto di cui all’articolo 416 del codice penale nei casi in cui è obbligatorio l’arresto in flagranza;

    7-bis) dei delitti previsto dagli articoli 600, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma 601, 602, 609-bis nelle ipotesi aggravate previste dall’articolo 609-ter, 609-quater, 609-octies del codice penale, nonché dei delitti previsti dagli articoli 12, comma 3, e 12-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.

    7-ter) delitti previsti dagli articoli 615-ter, 615-quater, 617-ter, 617-quater, 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quater.1 e 635-quinquies del codice penale, quando il fatto è commesso in danno di sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all’ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico;

    7-quater) delitti previsti dal capo I-bis del titolo I del libro II del codice penale e dall’articolo 12, comma 1, aggravato ai sensi del comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

    b) notizie di reato cherendono particolarmente complesse le investigazioni per la molteplicità di fatti tra loro collegati ovvero per l’elevato numero di persone sottoposte alle indagini o di persone offese;

    c) indagini che richiedono il compimento di atti all’estero;

    d) procedimenti in cui è indispensabile mantenere il collegamento tra più uffici del pubblico ministero a norma dell’articolo 371.

    3. Salvo quanto previsto dall’articolo 415- bis, non possono essere utilizzati gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine per la conclusione delle indagini preliminari stabilito dalla legge o prorogato dal giudice.

    3-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 150.

  • Art. 408 c.p.p.: Richiesta di archiviazione per infondatezza del

    Art. 408 c.p.p.: Richiesta di archiviazione per infondatezza del

    Art. 408 c.p.p. – Richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato

    1. Quando gli elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna o di applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca, il pubblico ministero, presenta al giudice richiesta di archiviazione. Con la richiesta è trasmesso il fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali degli atti compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari.

    2. Fuori dei casi di rimessione della querela, l’avviso della richiesta è notificato, a cura del pubblico ministero, alla persona offesa che, nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione, abbia dichiarato di volere essere informata circa l’eventuale archiviazione.

    3. Nell’avviso è precisato che, nel termine di venti giorni, la persona offesa può prendere visione degli atti e presentare opposizione con richiesta motivata di prosecuzione delle indagini preliminari. La persona offesa è altresì informata della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.

    3-bis. Per i delitti commessi con violenza alla persona e per il reato di cui all’articolo 624-bis del codice penale, l’avviso della richiesta di archiviazione è in ogni caso notificato, a cura del pubblico ministero, alla persona offesa ed il termine di cui al comma 3 è elevato a trenta giorni.

  • Art. 409 c.p.p.: Provvedimenti del giudice sulla richiesta di ar

    Art. 409 c.p.p.: Provvedimenti del giudice sulla richiesta di ar

    Art. 409 c.p.p. – Provvedimenti del giudice sulla richiesta di archiviazione

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Provvedimenti del giudice sulla richiesta di archiviazione

    1. Fuori dei casi in cui sia stata presentata l’opposizione prevista dall’articolo 410, il giudice, se accoglie la richiesta di archiviazione, pronuncia decreto motivato e restituisce gli atti al pubblico ministero. Il provvedimento che dispone l’archiviazione è notificato alla persona sottoposta alle indagini se nel corso del procedimento è stata applicata nei suoi confronti la misura della custodia cautelare.

    2. Se non accoglie la richiesta, il giudice entro tre mesi fissa la data dell’udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso al pubblico ministero, alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa dal reato. La persona sottoposta alle indagini e la persona offesa sono altresì informate della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.

    Il procedimento si svolge nelle forme previste dall’articolo 127. Fino al giorno dell’udienza gli atti restano depositati in cancelleria con facoltà del difensore di estrarne copia.

    3. Della fissazione dell’udienza il giudice dà inoltre comunicazione al procuratore generale presso la corte di appello.

    4. A seguito dell’udienza, il giudice, se ritiene necessarie ulteriori indagini, le indica con ordinanza al pubblico ministero, fissando il termine indispensabile per il compimento di esse, altrimenti provvede entro tre mesi sulle richieste.

    5. Fuori del caso previsto dal comma 4, il giudice, quando non accoglie la richiesta di archiviazione, dispone con ordinanza che, entro dieci giorni, il pubblico ministero formuli l’imputazione.

    Entro due giorni dalla formulazione dell’imputazione, il giudice fissa con decreto l’udienza preliminare. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 418 e 419.

    6. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 GIUGNO 2017, N. 103.

  • Art. 410 c.p.p.: Opposizione alla richiesta di archiviazione

    Art. 410 c.p.p.: Opposizione alla richiesta di archiviazione

    Art. 410 c.p.p. – Opposizione alla richiesta di archiviazione

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Opposizione alla richiesta di archiviazione

    1. Con l’opposizione alla richiesta di archiviazione la persona offesa dal reato chiede la prosecuzione delle indagini preliminari indicando, a pena di inammissibilità, l’oggetto della investigazione suppletiva e i relativi elementi di prova.

    2. Se l’opposizione è inammissibile e la notizia di reato è infondata, il giudice dispone l’archiviazione con decreto motivato e restituisce gli atti al pubblico ministero.

    3. Fuori dei casi previsti dal comma 2, il giudice provvede a norma dell’articolo 409 commi 2, 3, 4 e 5, ma, in caso di più persone offese, l’avviso per l’udienza è notificato al solo opponente.

  • Articolo 411 Codice di Procedura Penale: Altri casi di archiviazione

    Articolo 411 Codice di Procedura Penale: Altri casi di archiviazione

    Art. 411 c.p.p. – Altri casi di archiviazione

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Altri casi di archiviazione

    1. Le disposizioni degli articoli 408, 409, 410 e 410-bis si applicano anche quando risulta che manca una condizione di procedibilità, che la persona sottoposta alle indagini non è punibile ai sensi dell’articolo 131-bis del codice penale per particolare tenuità del fatto, che il reato è estinto o che il fatto non è previsto dalla legge come reato.

    1-bis. Se l’archiviazione è richiesta per particolare tenuità del fatto, il pubblico ministero deve darne avviso alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa, precisando che, nel termine di dieci giorni, possono prendere visione degli atti e presentare opposizione in cui indicare, a pena di inammissibilità, le ragioni del dissenso rispetto alla richiesta. Il giudice, se l’opposizione non è inammissibile, procede ai sensi dell’articolo 409, comma 2, e, dopo avere sentito le parti, se accoglie la richiesta, provvede con ordinanza. In mancanza di opposizione, o quando questa è inammissibile, il giudice procede senza formalità e, se accoglie la richiesta di archiviazione, pronuncia decreto motivato. Nei casi in cui non accoglie la richiesta il giudice restituisce gli atti al pubblico ministero, eventualmente provvedendo ai sensi dell’articolo 409, commi 4 e 5.

  • Art. 412 c.p.p.: Avocazione delle indagini preliminari per manca

    Art. 412 c.p.p.: Avocazione delle indagini preliminari per manca

    Art. 412 c.p.p. – Avocazione delle indagini preliminari per mancato esercizio dell’azione penale

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Avocazione delle indagini preliminari per mancato esercizio dell’azione penale

    1. Il procuratore generale presso la corte di appello può disporre, con decreto motivato, l’avocazione delle indagini preliminari se il pubblico ministero non ha disposto la notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, oppure non ha esercitato l’azione penale o richiesto l’archiviazione, entro i termini previsti dall’articolo 407-bis, comma 2. Se il pubblico ministero ha formulato richiesta di differimento del deposito ai sensi dell’articolo 415-ter, comma 2, l’avocazione può essere disposta solo se la richiesta è stata rigettata. L’avocazione può essere, altresì, disposta nei casi in cui il pubblico ministero non ha assunto le determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale entro il termine fissato dal giudice ai sensi dell’articolo 415-ter, comma 4, ovvero dal procuratore generale ai sensi dell’articolo 415-ter, comma 5, primo periodo.

    2. Il procuratore generale può altresì disporre l’avocazione a seguito della comunicazione prevista dall’articolo 409, comma 3.

    2-bis. Il procuratore generale svolge le indagini preliminari indispensabili e formula le sue richieste entro novanta giorni dal decreto di avocazione. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 415-ter, commi 1, 2, 3 e 4.

    2-ter. Il procuratore generale, quando dispone l’avocazione delle indagini preliminari per i delitti di cui agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater , e 371-bis, comma 4-bis, informa il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo.

  • Art. 413 c.p.p.: Richiesta della persona sottoposta alle indagin

    Art. 413 c.p.p.: Richiesta della persona sottoposta alle indagin

    Art. 413 c.p.p. – Richiesta della persona sottoposta alle indagini o della persona offesa dal reato

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Richiesta della persona sottoposta alle indagini o della persona offesa dal reato

    1. La persona sottoposta alle indagini o la persona offesa dal reato può chiedere al procuratore generale di disporre l’avocazione a norma dell’articolo 412 comma 1.

    2. Disposta l’avocazione, il procuratore generale svolge le indagini preliminari indispensabili e formula le sue richieste entro trenta giorni dalla richiesta proposta a norma del comma 1.

  • Articolo 414 Codice di Procedura Penale: Riapertura delle indagini

    Articolo 414 Codice di Procedura Penale: Riapertura delle indagini

    Art. 414 c.p.p. – Riapertura delle indagini

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Riapertura delle indagini

    1. Dopo il provvedimento di archiviazione emesso a norma degli articoli precedenti, il giudice autorizza con decreto motivato la riapertura delle indagini su richiesta del pubblico ministero motivata dalla esigenza di nuove investigazioni.La richiesta di riapertura delle indagini è respinta quando non è ragionevolmente prevedibile la individuazione di nuove fonti di prova che, da sole o unitamente a quelle già acquisite, possono determinare l’esercizio dell’azione penale.

    2. Quando è autorizzata la riapertura delle indagini, il pubblico ministero procede a nuova iscrizione a norma dell’articolo 335.

    2-bis. Gli atti di indagine compiuti in assenza di un provvedimento di riapertura del giudice sono inutilizzabili.