Autore: Andrea Marton

  • Articolo 425 Codice di Procedura Penale: Sentenza di non luogo a procedere

    Articolo 425 Codice di Procedura Penale: Sentenza di non luogo a procedere

    Art. 425 c.p.p. – Sentenza di non luogo a procedere

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    1. Se sussiste una causa che estingue il reato o per la quale l’azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita se il fatto non è previsto dalla legge come reato ovvero quando risulta che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o che si tratta di persona non punibile per qualsiasi causa, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere, indicandone la causa nel dispositivo.

    2. Ai fini della pronuncia della sentenza di cui al comma 1, il giudice tiene conto delle circostanze attenuanti. Si applicano le disposizioni dell’articolo 69 del codice penale.

    3. Il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere anche quando gli elementi acquisiti non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna .

    4. Il giudice non può pronunciare sentenza di non luogo a procedere se ritiene che dal proscioglimento dovrebbe conseguire l’applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca.

    5. Si applicano le disposizioni dell’articolo 537″.

  • Articolo 426 Codice di Procedura Penale: Requisiti della sentenza

    Articolo 426 Codice di Procedura Penale: Requisiti della sentenza

    Art. 426 c.p.p. – Requisiti della sentenza

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Requisiti della sentenza

    1. La sentenza contiene:

    a) l’intestazione “in nome del popolo italiano” e l’indicazione dell’autorità che l’ha pronunciata;

    b) le generalità dell’imputato o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonché le generalità delle altre parti private;

    c) l’imputazione;

    d) l’esposizione sommaria dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata;

    e) il dispositivo, con l’indicazione degli articoli di legge applicati;

    f) la data e la sottoscrizione del giudice.

    2. In caso di impedimento del giudice, la sentenza è sottoscritta dal presidente del tribunale previa menzione della causa della sostituzione.

    3. Oltre che nel caso previsto dall’articolo 125 comma 3, la sentenza è nulla se manca o è incompleto nei suoi elementi essenziali il dispositivo ovvero se manca la sottoscrizione del giudice.

  • Art. 427 c.p.p.: Condanna del querelante alle spese e ai danni

    Art. 427 c.p.p.: Condanna del querelante alle spese e ai danni

    Art. 427 c.p.p. – Condanna del querelante alle spese e ai danni

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Condanna del querelante alle spese e ai danni

    1. Quando si tratta di reato per il quale si procede a querela della persona offesa, con la sentenza di non luogo a procedere perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso il giudice condanna il querelante al pagamento delle spese del procedimento anticipate dallo Stato.

    2. Nei casi previsti dal comma 1, il giudice, quando ne è fatta domanda, condanna inoltre il querelante alla rifusione delle spese sostenute dall’imputato e, se il querelante si è costituito parte civile, anche di quelle sostenute dal responsabile civile citato o intervenuto. Quando ricorrono giusti motivi, le spese possono essere compensate in tutto o in parte.

    3. Se vi è colpa grave, il giudice può condannare il querelante a risarcire i danni all’imputato e al responsabile civile che ne abbiano fatto domanda.

    4. Contro il capo della sentenza di non luogo a procedere che decide sulle spese e sui danni possono proporre impugnazione, a norma dell’articolo 428, il querelante, l’imputato e il responsabile civile.

    5. Se il reato è estinto per remissione della querela, si applica la disposizione dell’articolo 340 comma 4.

  • Art. 428 c.p.p.: Impugnazione della sentenza di non luogo a procedere

    Art. 428 c.p.p.: Impugnazione della sentenza di non luogo a procedere

    Art. 428 c.p.p. – Impugnazione della sentenza di non luogo a procedere

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    1. Contro la sentenza di non luogo a procedere possono proporre appello:

    a) il procuratore della Repubblica e il procuratore generale nei casi di cui all’articolo 593-bis, comma 2;

    b) l’imputato, salvo che con la sentenza sia stato dichiarato che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso.

    2. La persona offesa può proporre appello nei soli casi di nullità previsti dall’articolo 419, comma 7. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 23 GIUGNO 2017, N. 103.

    3. Sull’impugnazione la corte di appello decide in camera di consiglio con le forme previste dall’articolo 127. In caso di appello del pubblico ministero, la corte, se non conferma la sentenza, pronuncia decreto che dispone il giudizio, formando il fascicolo per il dibattimento secondo le disposizioni degli articoli 429 e 431, o sentenza di non luogo a procedere con formula meno favorevole all’imputato. In caso di appello dell’imputato, la corte, se non conferma la sentenza, pronuncia sentenza di non luogo a procedere con formula più favorevole all’imputato.

    3-bis. Contro la sentenza di non luogo a procedere pronunciata in grado di appello possono ricorrere per cassazione l’imputato e il procuratore generale solo per i motivi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell’articolo 606.

    3-ter. Sull’impugnazione la corte di cassazione decide in camera di consiglio con le forme previste dall’articolo 611.

    3-quater. Sono inappellabili le sentenze di non luogo a procedere relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa.

  • Art. 429 c.p.p.: Decreto che dispone il giudizio

    Art. 429 c.p.p.: Decreto che dispone il giudizio

    Art. 429 c.p.p. – Decreto che dispone il giudizio

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Decreto che dispone il giudizio

    1. Il decreto che dispone il giudizio contiene:

    a) le generalità dell’imputato e le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonché le generalità delle altre parti private, con l’indicazione dei difensori;

    b) l’indicazione della persona offesa dal reato qualora risulti identificata;

    c) l’enunciazione , in forma chiara e precisa del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l’applicazione di misure di sicurezza, con l’indicazione dei relativi articoli di legge;

    d) l’indicazione sommaria delle fonti di prova e dei fatti cui esse si riferiscono;

    d-bis) l’avviso all’imputato e alla persona offesa che hanno facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa;

    e) il dispositivo, con l’indicazione del giudice competente per il giudizio;

    f) l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora dell’udienza per la prosecuzione del processo davanti al giudice del dibattimento con l’avvertimento all’imputato che potranno essere disposte, ove ne ricorrano le condizioni, le sanzioni e le misure, anche di confisca, previste dalla legge in relazione al reato per cui si procede;

    ;

    g) la data e la sottoscrizione del giudice e dell’ausiliario che l’assiste.

    2. Il decreto è nullo se l’imputato non è identificato in modo certo ovvero se manca o è insufficiente l’indicazione di uno dei requisiti previsti dal comma 1 lettere c) e f).

    2-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 150.

    3. Tra la data del decreto e la data fissata per il giudizio deve intercorrere un termine non inferiore a venti giorni.

    3-bis. Qualora si proceda per i reati di cui agli articoli 589, secondo comma, e 589-bis del codice penale, il termine di cui al comma 3 non può essere superiore a sessanta giorni.

    4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 150.

  • Art. 430 c.p.p.: Attività integrativa di indagine del pubblico m

    Art. 430 c.p.p.: Attività integrativa di indagine del pubblico m

    Art. 430 c.p.p. – Attività integrativa di indagine del pubblico ministero e del difensore

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    1. Successivamente all’emissione del decreto che dispone il giudizio, il pubblico ministero e il difensore possono, ai fini delle proprie richieste al giudice del dibattimento, compiere attività integrativa di indagine, fatta eccezione degli atti pe ri quali è prevista la partecipazione dell’imputato o del difensore di questo.

    2. La documentazione relativa all’attività indicata nel comma 1 è immediatamente depositata nella segreteria del pubblico ministero con facoltà delle parti di prenderne visione e di estrarne copia.

  • Articolo 430-bis Codice di Procedura Penale: Divieto di assumere informazioni

    Articolo 430-bis Codice di Procedura Penale: Divieto di assumere informazioni

    Art. 430-bis c.p.p. – Divieto di assumere informazioni

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    1. È vietato al pubblico ministero, alla polizia giudiziaria e al difensore assumere informazioni dalla persona ammessa ai sensi dell’articolo 507 o indicata nella richiesta di incidente probatorio o ai sensi dell’articolo 422, comma 2, ovvero nella lista prevista dall’articolo 468 e presentata dalle altre parti processuali. Le informazioni assunte in violazione del divieto sono inutilizzabili.

    2. Il divieto di cui al comma 1 cessa dopo l’assunzione della testimonianza e nei casi in cui questa non sia ammessa o non abbia luogo.

  • Art. 431 c.p.p.: Fascicolo per il dibattimento

    Art. 431 c.p.p.: Fascicolo per il dibattimento

    Art. 431 c.p.p. – Fascicolo per il dibattimento

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Fascicolo per il dibattimento

    1. Immediatamente dopo l’emissione del decreto che dispone il giudizio, il giudice provvede nel contraddittorio delle parti alla formazione del fascicolo per il dibattimento. Se una delle parti ne fa richiesta il giudice fissa una nuova udienza, non oltre il termine di quindici giorni, per la formazione del fascicolo. Nel fascicolo per il dibattimento sono raccolti:

    a) gli atti relativi alla procedibilità dell’azione penale e all’esercizio dell’azione civile;

    b) i verbali degli atti non ripetibili compiuti dalla polizia giudiziaria;

    c) i verbali degli atti non ripetibili compiuti dal pubblico ministero e dal difensore;

    d) i documenti acquisiti all’estero, mediante rogatoria internazionale e i verbali degli atti non ripetibili assunti con le stesse modalità;

    e) i verbali degli atti assunti nell’incidente probatorio;

    f) i verbali degli atti, diversi da quelli previsti dalla lettera d), assunti all’estero a seguito di rogatoria internazionale ai quali i difensori sono stati posti in grado di assistere e di esercitare le facoltà loro consentite dalla legge italiana;

    g) il certificato generale del casellario giudiziario e gli altri documenti indicati nell’articolo 236 , nonché, quando si procede nei confronti di un apolide, di una persona della quale è ignota la cittadinanza, di un cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea ovvero di un cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea privo del codice fiscale o che è attualmente, o è stato in passato, titolare anche della cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Unione europea, una copia del cartellino fotodattiloscopico con indicazione del codice univoco identificativo ;

    h) il corpo del reato e le cose pertinenti al reato, qualora non debbano essere custoditi altrove.

    2 Le parti possono concordare l’acquisizione al fascicolo per il dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, nonché della documentazione relativa all’attività di investigazione difensiva.

  • Art. 432 c.p.p.: Trasmissione e custodia del fascicolo per il di

    Art. 432 c.p.p.: Trasmissione e custodia del fascicolo per il di

    Art. 432 c.p.p. – Trasmissione e custodia del fascicolo per il dibattimento

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Trasmissione e custodia del fascicolo per il dibattimento

    1. Il decreto che dispone il giudizio è trasmesso senza ritardo, con il fascicolo previsto dall’articolo 431 e con l’eventuale provvedimento che abbia disposto misure cautelari in corso di esecuzione, alla cancelleria del giudice competente per il giudizio.

  • Art. 433 c.p.p.: Fascicolo del pubblico ministero

    Art. 433 c.p.p.: Fascicolo del pubblico ministero

    Art. 433 c.p.p. – Fascicolo del pubblico ministero

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Fascicolo del pubblico ministero

    1. Gli atti diversi da quelli previsti dall’articolo 431 sono trasmessi al pubblico ministero con gli atti acquisiti all’udienza preliminare unitamente al verbale dell’udienza.

    2. I difensori hanno facoltà di prendere visione ed estrarre copia, nella segreteria del pubblico ministero, degli atti raccolti nel fascicolo formato a norma del comma 1.

    3. Nel fascicolo del pubblico ministero ed in quello del difensore è altresì inserita la documentazione dell’attività prevista dall’articolo 430 quando di essa le parti si sono servite per la formulazione di richieste al giudice del dibattimento e quest’ultimo le ha accolte.

  • Articolo 434 Codice di Procedura Penale: Casi di revoca

    Articolo 434 Codice di Procedura Penale: Casi di revoca

    Art. 434 c.p.p. – Casi di revoca

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Casi di revoca

    1. Se dopo la pronuncia di una sentenza di non luogo a procedere sopravvengono o si scoprono nuove fonti di prova che, da sole o unitamente a quelle già acquisite, possono determinare il rinvio a giudizio, il giudice per le indagini preliminari, su richiesta del pubblico ministero, dispone la revoca della sentenza.

  • Articolo 435 Codice di Procedura Penale: Richiesta di revoca

    Articolo 435 Codice di Procedura Penale: Richiesta di revoca

    Art. 435 c.p.p. – Richiesta di revoca

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Richiesta di revoca

    1. Nella richiesta di revoca il pubblico ministero indica le nuove fonti di prova, specifica se queste sono già state acquisite o sono ancora da acquisire e richiede, nel primo caso, il rinvio a giudizio e, nel secondo, la riapertura delle indagini.

    2. Con la richiesta sono trasmessi alla cancelleria del giudice gli atti relativi alle nuove fonti di prova.

    3. Il giudice, se non dichiara inammissibile la richiesta, designa un difensore all’imputato che ne sia privo, fissa la data dell’udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso al pubblico ministero, all’imputato, al difensore e alla persona offesa. Il procedimento si svolge nelle forme previste dall’articolo 127.