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Ultimo aggiornamento: 1 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Durata massima ordinaria delle indagini: diciotto mesi
  • Durata estesa a due anni per delitti di criminalità organizzata, terrorismo, traffici illegali
  • Inapplicabilità dei limiti per custodia cautelare persone pericolo di fuga (art. 393 comma 4)
  • Atti compiuti oltre il termine massimo non sono utilizzabili nel procedimento

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 407 c.p.p. – Termini di durata massima delle indagini preliminari

Testo vigente — D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

Termini di durata massima delle indagini preliminari

1. Salvo quanto previsto dall’articolo 393 comma 4, la durata delle indagini preliminari non può comunque superare diciotto mesi o, se si procede per una contravvenzione, un anno.

2. La durata massima è tuttavia di due anni se le indagini preliminari riguardano:

a) i delitti appresso indicati:

1) delitti di cui agli articoli 285, 286, 416-bis e 422 del codice penale, 291-ter, limitatamente alle ipotesi aggravate previste dalle lettere a), d) ed e) del comma 2, e 291-quater, comma 4, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

2) delitti consumati o tentati di cui agli articoli 575, 628, terzo comma, 628-bis, 629, secondo comma, e 630 dello stesso codice penale;

3) delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo;

4) delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, nonché delitti di cui agli articoli 270, terzo comma, e 306, secondo comma, del codice penale;

5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall’articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110;

6) delitti di cui agli articoli 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell’articolo 80, comma 2, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Rupubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni;

7) delitto di cui all’articolo 416 del codice penale nei casi in cui è obbligatorio l’arresto in flagranza;

7-bis) dei delitti previsto dagli articoli 600, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma 601, 602, 609-bis nelle ipotesi aggravate previste dall’articolo 609-ter, 609-quater, 609-octies del codice penale, nonché dei delitti previsti dagli articoli 12, comma 3, e 12-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.

7-ter) delitti previsti dagli articoli 615-ter, 615-quater, 617-ter, 617-quater, 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quater.1 e 635-quinquies del codice penale, quando il fatto è commesso in danno di sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all’ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico;

7-quater) delitti previsti dal capo I-bis del titolo I del libro II del codice penale e dall’articolo 12, comma 1, aggravato ai sensi del comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

b) notizie di reato cherendono particolarmente complesse le investigazioni per la molteplicità di fatti tra loro collegati ovvero per l’elevato numero di persone sottoposte alle indagini o di persone offese;

c) indagini che richiedono il compimento di atti all’estero;

d) procedimenti in cui è indispensabile mantenere il collegamento tra più uffici del pubblico ministero a norma dell’articolo 371.

3. Salvo quanto previsto dall’articolo 415- bis, non possono essere utilizzati gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine per la conclusione delle indagini preliminari stabilito dalla legge o prorogato dal giudice.

3-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 150.

Commento

La durata delle indagini preliminari non può superare diciotto mesi, estesa a due anni per delitti gravi come mafia, terrorismo, stupefacenti, violenza sessuale.

Ratio

La norma costituisce un limite assoluto alla durata delle indagini preliminari, garantendo il diritto dell'imputato a una ragionevole durata del procedimento e una definizione tempestiva. Tuttavia, riconosce che certe fattispecie di elevata gravità e complessità richiedono tempo maggiore: la differenziazione tra diciotto mesi e due anni risponde a questa esigenza di proporzionalità.

Analisi

Il comma 1 fissa il limite ordinario: diciotto mesi dalla notizia di reato, salvo quanto previsto dall'art. 393 comma 4 (custodia cautelare per pericolo di fuga). Il comma 2 estende a due anni se le indagini riguardano delitti specifici elencati dettagliatamente: mafia (416-bis cp), associazione a delinquere, stupefacenti (artt. 73-74 TU droga), terrorismo, delitti contro l'integrità fisica (omicidio, rapina, violenza sessuale). Il comma 3 statuisce l'inutilizzabilità degli atti compiuti oltre il termine massimo. Non è derogabile nemmeno per giusta causa.

Quando si applica

Si applica come barriera temporale assoluta: qualunque procedimento che superi il termine massimo subisce una limitazione radicale nell'utilizzo della prova. È fondamentale per tutte le indagini, ordinarie o complesse. Nella prassi, i PM attuano una gestione rigorosa dei termini per evitare esclusioni probatorie.

Connessioni

Rimandi: art. 405 (Inizio azione penale), art. 406 (Proroga del termine), art. 393 comma 4 (Eccezione per custodia cautelare), art. 415-bis (Procedimenti particolari per mafia). Richiama il principio CEDU di ragionevole durata.

Casi pratici

Caso 1: Tizio è indagato per furto semplice dal 1° febbraio 2024

Il PM dispone due anni di investigazioni. Al 1° febbraio 2026, il termine ordinario di diciotto mesi è stato superato per tre mesi. Se il PM compie un atto di indagine il 15 febbraio (oltre il termine), esso non è utilizzabile nel procedimento, a meno che ricorra l'eccezione per custodia cautelare di pericolo di fuga.

Caso 2: Caio è indagato per narcotraffico dal 5 marzo 2024

Essendo un delitto dell'art. 73 TU droga, il termine massimo è due anni. Il PM può compiere atti di indagine fino al 5 marzo 2026 senza limitazione, purché entro quel termine. Gli atti successivi sarebbero inutilizzabili, salvo eccezione custodia cautelare.

Domande frequenti

Quale è il termine massimo per le indagini preliminari?

Diciotto mesi ordinariamente, esteso a due anni per delitti gravi (mafia, terrorismo, stupefacenti, violenza sessuale, omicidio).

Se il PM compie un atto di indagine oltre il termine massimo, cosa succede?

Quell'atto non è utilizzabile nel procedimento. È una sanzione radicale che ne esclude completamente l'uso.

Il giudice può autorizzare investigazioni oltre il termine massimo per giusta causa?

No, il termine massimo è assoluto e non derogabile. L'unica eccezione è l'art. 393 comma 4 per custodia cautelare di pericolo di fuga.

Come viene contato il termine: dalla noticia di reato o dall'iscrizione nel registro?

Dal momento in cui viene acquisita la notizia di reato, solitamente coincidente con l'iscrizione nel registro delle notizie.

Se sono sottoposto a custodia cautelare per pericolo di fuga, il termine ordinario cambia?

Sì, secondo l'art. 393 comma 4 il termine può eccezionalmente dilatarsi, ma con limiti ristretti e comunque soggetto a revisioni periodiche.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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