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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 410 c.p.p. – Opposizione alla richiesta di archiviazione

In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

1. Con l’opposizione alla richiesta di archiviazione la persona offesa dal reato (90, 91) chiede la prosecuzione delle indagini preliminari indicando, a pena di inammissibilità, l’oggetto della investigazione suppletiva e i relativi elementi di prova.

2. Se l’opposizione è inammissibile e la notizia di reato è infondata, il giudice dispone l’archiviazione con decreto motivato e restituisce gli atti al pubblico ministero.

3. Fuori dei casi previsti dal comma 2, il giudice provvede a norma dell’art. 409 commi 2, 3, 4 e 5, ma, in caso di più persone offese, l’avviso per l’udienza è notificato al solo opponente.

In sintesi

  • Diritto di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione
  • Requisito di ammissibilità: indicazione precisa dell'oggetto investigativo e elementi di prova
  • Procedimento semplificato se l'opposizione è inammissibile e la notizia è infondata
  • Applicazione delle disposizioni sull'archiviazione se l'opposizione è ammissibile

La persona offesa può opporsi alla richiesta di archiviazione indicando l'oggetto dell'investigazione suppletiva e gli elementi di prova necessari, a pena di inammissibilità.

Ratio

L'articolo garantisce il diritto della persona offesa di contrastare la decisione del PM di non proseguire. Non si tratta di una impugnazione vera e propria, ma di un diritto partecipativo che consente al danneggiato di sottoporre nuove investigazioni al vaglio del giudice. La pena di inammissibilità (la richiesta vaga non è accolta) impedisce contestazioni generiche e protegge l'efficienza procedurale.

Analisi

Il comma 1 richiede che l'opposizione sia motivata e specifichi l'oggetto dell'investigazione suppletiva e i relativi elementi di prova, a pena di inammissibilità. Non è sufficiente contestare genericamente l'archiviazione. Il comma 2 consente al giudice di dichiarare l'opposizione inammissibile e disporre l'archiviazione se la notizia è davvero infondata. Il comma 3 applica le norme dell'art. 409 commi 2-5 se l'opposizione è ammissibile, cioè convoca udienza in camera di consiglio e decide se ordinare indagini o imputazione.

Quando si applica

Si applica quando la persona offesa ha ricevuto notificazione della richiesta di archiviazione (art. 408 comma 2) ed entro dieci giorni decide di opporsi. È una fase partecipativa che fortifica la posizione della parte civile nel procedimento penale.

Connessioni

Rimandi: art. 408 (Richiesta di archiviazione), art. 409 (Provvedimenti sulla richiesta), art. 127 (Camera di consiglio), art. 90-91 (Persona offesa). Garanzia del diritto di partecipazione della vittima del reato.

Domande frequenti

Cosa devo scrivere nella mia opposizione per non farla dichiarare inammissibile?

Devi indicare specificamente gli atti investigativi che ritieni necessari (es. acquisizione documenti, audizione testimoni, consulenze) e i relativi elementi di prova che li giustificano.

Se la mia opposizione è inammissibile, il giudice accoglie automaticamente l'archiviazione?

Sì, se è inammissibile e la notizia è infondata. Se inammissibile ma ci sono dubbi su fondatezza, il giudice applica comunque l'art. 409.

Se la mia opposizione è ammissibile, cosa succede?

Il giudice convoca un'udienza in camera di consiglio, ordina le indagini che hai richiesto oppure dispone l'imputazione.

Ho il diritto di partecipare all'udienza in cui il giudice decide sulla mia opposizione?

Sì, come persona offesa puoi partecipare, ma solo se sei stata notificata dell'opposizione, secondo l'art. 410 comma 3.

Posso impugnare il provvedimento del giudice sulla mia opposizione?

No direttamente; ma se l'ordinanza contiene nullità procedurali, puoi contestarla in cassazione secondo l'art. 409 comma 6.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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