Art. 409 c.p.p. – Provvedimenti del giudice sulla richiesta di archiviazione
In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)
1. Fuori dei casi in cui sia stata presentata l’opposizione prevista dall’art. 410, il giudice, se accoglie la richiesta di archiviazione, pronuncia decreto motivato e restituisce gli atti al pubblico ministero. Il provvedimento che dispone l’archiviazione è notificato alla persona sottoposta alle indagini se nel corso del procedimento è stata applicata nei suoi confronti la misura della custodia cautelare.
2. Se non accoglie la richiesta, il giudice fissa la data dell’udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso al pubblico ministero, alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa dal reato (90, 91). Il procedimento si svolge nelle forme previste dall’art. 127. Fino al giorno dell’udienza gli atti restano depositati in cancelleria con facoltà del difensore di estrarne copia.
3. Della fissazione dell’udienza il giudice dà inoltre comunicazione al procuratore generale presso la corte di appello (412).
4. A seguito dell’udienza, il giudice, se ritiene necessarie ulteriori indagini, le indica con ordinanza al pubblico ministero fissando il termine indispensabile per il compimento di esse.
5. Fuori del caso previsto dal comma 4, il giudice, quando non accoglie la richiesta di archiviazione, dispone con ordinanza che, entro dieci giorni, il pubblico ministero formuli l’imputazione. Entro due giorni dalla formulazione dell’imputazione, il giudice fissa con decreto l’udienza preliminare. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli artt. 418 e 419 (128 att.).
6. L’ordinanza di archiviazione è ricorribile per cassazione solo nei casi di nullità previsti dall’art. 127 comma 5.
In sintesi
Il giudice accoglie la richiesta di archiviazione pronunciando decreto motivato; se non accoglie, fissa udienza e ordina ulteriori indagini o dispone l'imputazione.
Ratio
L'articolo regola la risposta giudiziale alla richiesta di archiviazione, garantendo un controllo della discrezionalità del PM. Il giudice specializzato non è un mero ratificante: può respingere la richiesta, ordire ulteriori investigazioni, o imporre al PM la formulazione dell'imputazione. Questo equilibra l'obbligatorietà dell'azione penale con la tutela dell'indagato e della persona offesa.
Analisi
Il comma 1 disciplina l'accoglimento: se nessuna opposizione è stata presentata e il giudice condivide l'infondatezza, pronuncia decreto motivato e restituisce gli atti al PM. Se custodia cautelare è stata applicata, avvisa l'indagato. Il comma 2 regola il non accoglimento: il giudice fissa udienza in camera di consiglio e notifica PM, indagato e offesa. Il comma 4 consente l'ordine di ulteriori indagini con termine indispensabile. Il comma 5 impone al PM di formulare imputazione entro dieci giorni se il giudice non ordina ulteriori indagini.
Quando si applica
Si applica sempre quando la richiesta di archiviazione è sottoposta al giudice. Determina il proseguimento o la chiusura del procedimento. È una fase cruciale di selezione dei procedimenti, dove il giudice esercita una sindacabilità reale sulla decisione del PM.
Connessioni
Rimandi: art. 408 (Richiesta di archiviazione), art. 410 (Opposizione), art. 411 (Altri casi), art. 127 (Camera di consiglio), art. 418-419 (Udienza preliminare), art. 412 (Procuratore generale). Legata all'accesso al dibattimento e alla parità fra PM e difesa.
Domande frequenti
Se il giudice respinge la richiesta di archiviazione, cosa mi succede?
Il giudice convoca un'udienza in camera di consiglio per valutare ulteriormente. Può ordinare indagini supplementari oppure disporre che il PM formuli l'imputazione.
Se il giudice ordina ulteriori indagini, quanto tempo il PM ha?
Il giudice fissa un termine indispensabile, cioè il minimo necessario per il compimento degli atti ordinati, variabile secondo la complessità.
Qual è il termine massimo per il PM formulare l'imputazione dopo il decreto del giudice?
Dieci giorni dalla data della decisione del giudice di non accogliere la richiesta di archiviazione.
Posso partecipare all'udienza in camera di consiglio dove il giudice decide sulla richiesta di archiviazione?
Sì, se sei indagato o persona offesa, hai diritto di partecipare e presentare memorie secondo le forme dell'art. 127.
Se il decreto di accoglimento è pronunciato, il procedimento è definitivamente chiuso?
Sì, salvo che emerga nuova prova rilevante, nel qual caso il PM può presentare una nuova notizia di reato per gli stessi fatti.