Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 409 c.p.p. – Provvedimenti del giudice sulla richiesta di archiviazione

Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

Provvedimenti del giudice sulla richiesta di archiviazione

1. Fuori dei casi in cui sia stata presentata l’opposizione prevista dall’articolo 410, il giudice, se accoglie la richiesta di archiviazione, pronuncia decreto motivato e restituisce gli atti al pubblico ministero. Il provvedimento che dispone l’archiviazione è notificato alla persona sottoposta alle indagini se nel corso del procedimento è stata applicata nei suoi confronti la misura della custodia cautelare.

2. Se non accoglie la richiesta, il giudice entro tre mesi fissa la data dell’udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso al pubblico ministero, alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa dal reato. La persona sottoposta alle indagini e la persona offesa sono altresì informate della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.

Il procedimento si svolge nelle forme previste dall’articolo 127. Fino al giorno dell’udienza gli atti restano depositati in cancelleria con facoltà del difensore di estrarne copia.

3. Della fissazione dell’udienza il giudice dà inoltre comunicazione al procuratore generale presso la corte di appello.

4. A seguito dell’udienza, il giudice, se ritiene necessarie ulteriori indagini, le indica con ordinanza al pubblico ministero, fissando il termine indispensabile per il compimento di esse, altrimenti provvede entro tre mesi sulle richieste.

5. Fuori del caso previsto dal comma 4, il giudice, quando non accoglie la richiesta di archiviazione, dispone con ordinanza che, entro dieci giorni, il pubblico ministero formuli l’imputazione.

Entro due giorni dalla formulazione dell’imputazione, il giudice fissa con decreto l’udienza preliminare. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 418 e 419.

6. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 GIUGNO 2017, N. 103.

In sintesi

  • Accoglimento della richiesta: decreto motivato, restituzione atti al PM
  • Non accoglimento: fissazione udienza in camera di consiglio con notificazione alle parti
  • Ordine di ulteriori indagini con termine indispensabile specifico
  • Disposizione all'imputazione entro dieci giorni se giudice non ordina ulteriori indagini
Indice dei contenuti

Il giudice accoglie la richiesta di archiviazione pronunciando decreto motivato; se non accoglie, fissa udienza e ordina ulteriori indagini o dispone l'imputazione.

Ratio

L'articolo regola la risposta giudiziale alla richiesta di archiviazione, garantendo un controllo della discrezionalità del PM. Il giudice specializzato non è un mero ratificante: può respingere la richiesta, ordire ulteriori investigazioni, o imporre al PM la formulazione dell'imputazione. Questo equilibra l'obbligatorietà dell'azione penale con la tutela dell'indagato e della persona offesa.

Analisi

Il comma 1 disciplina l'accoglimento: se nessuna opposizione è stata presentata e il giudice condivide l'infondatezza, pronuncia decreto motivato e restituisce gli atti al PM. Se custodia cautelare è stata applicata, avvisa l'indagato. Il comma 2 regola il non accoglimento: il giudice fissa udienza in camera di consiglio e notifica PM, indagato e offesa. Il comma 4 consente l'ordine di ulteriori indagini con termine indispensabile. Il comma 5 impone al PM di formulare imputazione entro dieci giorni se il giudice non ordina ulteriori indagini.

Quando si applica

Si applica sempre quando la richiesta di archiviazione è sottoposta al giudice. Determina il proseguimento o la chiusura del procedimento. È una fase cruciale di selezione dei procedimenti, dove il giudice esercita una sindacabilità reale sulla decisione del PM.

Connessioni

Rimandi: art. 408 (Richiesta di archiviazione), art. 410 (Opposizione), art. 411 (Altri casi), art. 127 (Camera di consiglio), art. 418-419 (Udienza preliminare), art. 412 (Procuratore generale). Legata all'accesso al dibattimento e alla parità fra PM e difesa.

Casi pratici

Caso 1: Caso 1

Il PM richiede l'archiviazione per Tizio (indagato per ricettazione) perché la prova dell'origine illecita dei beni è assente. Il giudice accoglie, pronuncia decreto motivato indicando l'infondatezza della querela, e restituisce gli atti al PM. Tizio è definitivamente scagionato da quel fatto (salvo nuove acquisizioni).

Caso 2: Caso 2

Il PM chiede l'archiviazione per Caio (indagato per peculato da pubblico ufficiale). Il giudice non ritiene completamente infondato e dispone ulteriori indagini: acquisizione di ulteriori documenti contabili e testimonianza di un funzionario specifico, da compiersi entro sessanta giorni. Scaduto il termine, il PM dovrà decidere se formulare imputazione o chiedere di nuovo l'archiviazione.

Domande frequenti

Se il giudice respinge la richiesta di archiviazione, cosa mi succede?

Il giudice convoca un'udienza in camera di consiglio per valutare ulteriormente. Può ordinare indagini supplementari oppure disporre che il PM formuli l'imputazione.

Se il giudice ordina ulteriori indagini, quanto tempo il PM ha?

Il giudice fissa un termine indispensabile, cioè il minimo necessario per il compimento degli atti ordinati, variabile secondo la complessità.

Qual è il termine massimo per il PM formulare l'imputazione dopo il decreto del giudice?

Dieci giorni dalla data della decisione del giudice di non accogliere la richiesta di archiviazione.

Posso partecipare all'udienza in camera di consiglio dove il giudice decide sulla richiesta di archiviazione?

Sì, se sei indagato o persona offesa, hai diritto di partecipare e presentare memorie secondo le forme dell'art. 127.

Se il decreto di accoglimento è pronunciato, il procedimento è definitivamente chiuso?

Sì, salvo che emerga nuova prova rilevante, nel qual caso il PM può presentare una nuova notizia di reato per gli stessi fatti.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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