Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 406 c.p.p. – Proroga dei termini

Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

1. Il pubblico ministero, prima della scadenza, può richiedere al giudice, quando le indagini sono complesse, la proroga del termine previsto dall’articolo 405. La richiesta contiene l’indicazione della notizia di reato e l’esposizione dei motivi che la giustificano.

2. La proroga può essere autorizzata per una sola volta e per un tempo non superiore a sei mesi.

2-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 150.

2-ter. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 150.

3. La richiesta di proroga, è notificata, a cura del giudice, con l’avviso della facoltà di presentare memorie entro cinque giorni dalla notificazione, alla persona sottoposta alle indagini nonché alla persona offesa dal reato che, nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione, abbia dichiarato di volere esserne informata. Il giudice provvede entro dieci giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle memorie.

4. Il giudice autorizza la proroga del termine con ordinanza emessa in camera di consiglio senza intervento del pubblico ministero e dei difensori.

5. Qualora ritenga che allo stato degli atti non si debba concedere la proroga, il giudice, entro il termine previsto dal comma 3 secondo periodo, fissa la data dell’udienza in camera di consiglio e ne fa notificare avviso al pubblico ministero, alla persona sottoposta alle indagini nonché, nella ipotesi prevista dal comma 3, alla persona offesa dal reato. Il procedimento si svolge nelle forme previste dall’articolo 127.

5-bis. Le disposizioni dei commi 3, 4 e 5 non si applicano se si procede per taluno dei delitti indicati nell’ articolo 51 comma 3-bis e nell’articolo 407, comma 2, lettera a), numeri 4), 7-bis) e 7-ter) . In tali casi, il giudice provvede con ordinanza entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta, dandone comunicazione al pubblico ministero.

6. Se non ritiene di respingere la richiesta di proroga, il giudice autorizza con ordinanza il pubblico ministero a proseguire le indagini

7. Con l’ordinanza che respinge la richiesta di proroga, il giudice, se il termine per le indagini preliminari è già scaduto, fissa un termine non superiore a dieci giorni per la formulazione delle richieste del pubblico ministero a norma dell’articolo 405.

8. Gli atti di indagine compiuti dopo la presentazione della richiesta di proroga e prima della comunicazione del provvedimento del giudice sono comunque utilizzabili, sempre che, nel caso di provvedimento negativo, non siano successivi alla data di scadenza del termine originariamente previsto per le indagini.

In sintesi

  • Richiesta motivata di proroga prima della scadenza del termine ordinario
  • Ulteriori proroghe per complessità indagini o oggettiva impossibilità di concluderle
  • Ciascuna proroga massimo sei mesi secondo art. 407
  • Notificazione con facoltà di presentare memorie entro cinque giorni per indagato e offesa
Indice dei contenuti

Il PM richiede al giudice proroga del termine per giusta causa, notificata all'indagato e alla persona offesa con diritto di presentare memorie entro cinque giorni.

Ratio

L'articolo tempera la rigidità dei termini ordinari quando la complessità fattuale o le circostanze oggettive rendono impossibile concludere le indagini nei tempi standard. Il bilanciamento tra celerità e completezza acquisitiva è il principio sotteso. Tuttavia, la proroga non è automatica: il giudice sindaca le ragioni esposte dal PM e protegge l'indagato mediante partecipazione procedurale.

Analisi

Il comma 1 permette la richiesta di proroga prima della scadenza per giusta causa, con indicazione della notizia di reato e motivazione. I commi 2 e 2-bis disciplinano ulteriori proroghe: per complessità, molteplicità di fatti collegati, numerosità di imputati/offesi, atti all'estero, collegamento multiufficio. Ogni proroga massimo sei mesi. I commi 3-5 garantiscono il contraddittorio: notificazione all'indagato e offesa, facoltà di memorie entro cinque giorni, ordinanza del giudice in camera di consiglio senza intervento delle parti. Il comma 5-bis prevede una deroga per certi delitti gravi (criminalità organizzata, terrorismo).

Quando si applica

Si applica quotidianamente negli uffici del PM quando le investigazioni richiedono tempi superiori al termine ordinario. Ricorre soprattutto in procedimenti articolati (associazione a delinquere, frodi complesse, reati contro PA) dove la molteplicità di fatti, persone e atti all'estero rende impossibile concludere entro sei o dodici mesi.

Connessioni

Rimandi: art. 405 (Inizio azione penale), art. 407 (Delitti gravi e durata massima), art. 393 comma 4 (Custodia cautelare), art. 127 (Procedimento in camera di consiglio), art. 415-bis (Procedimenti particolari). Legata al diritto dell'indagato di conoscere l'avanzamento investigativo.

Casi pratici

Caso 1: Tizio è indagato per associazione a delinquere

Il PM richiede prima della scadenza dei sei mesi una proroga di quattro mesi per completare le acquisizioni documentali e gli accertamenti tecnici presso banche estere. Il giudice acquisisce memorie del difensore di Tizio e della parte offesa, poi autorizza la proroga con ordinanza in camera di consiglio.

Caso 2: Caio è indagato insieme a dieci altri soggetti per frode fiscale pluriennale

Il PM presenta richiesta di proroga evidenziando la complessità: molteplicità di fatti fra loro collegati, analisi di centinaia di documenti contabili, audizioni di testimoni in più regioni. Il giudice consente una prima proroga di sei mesi; successivamente, se necessario, il PM può chiederne un'altra per giusta causa.

Domande frequenti

Quante volte il PM può chiedere la proroga?

Non c'è limite al numero di proroghe, ma ciascuna non può superare sei mesi. Il giudice valuta ogni volta se ricorrono motivi di giusta causa.

Se non sono notificato della richiesta di proroga, posso oppormi?

Sì, il giudice deve notificarti e puoi presentare memorie entro cinque giorni per contestare la proroga.

Il giudice è obbligato ad accogliere la richiesta di proroga?

No, il giudice valuta se sussistono giusta causa, complessità o impossibilità oggettiva. Può respingere la richiesta.

Quali sono le ragioni per cui il PM può chiedere proroga?

Giusta causa generica, complessità investigativa, molteplicità di fatti/persone, atti all'estero, oggettiva impossibilità di concludere le indagini.

Se il giudice respinge la proroga, quanto tempo ho per essere rinviato a giudizio?

Se il termine già scadde, il giudice fissa al PM massimo dieci giorni per formulare le richieste (rinvio a giudizio, archiviazione, ecc.).

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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