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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 406 c.p.p. – Proroga del termine

In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

1. Il pubblico ministero, prima della scadenza, può richiedere al giudice (328; 2584 trans.), per giusta causa, la proroga del termine previsto dall’art. 405 (3934, 5532). La richiesta contiene l’indicazione della notizia di reato (330 s., 369) e l’esposizione dei motivi che la giustificano.

2. Ulteriori proroghe possono essere richieste dal pubblico ministero nei casi di particolare complessità delle indagini ovvero di oggettiva impossibilità di concluderle entro il termine prorogato.

2-bis. Ciascuna proroga può essere autorizzata dal giudice per un tempo non superiore a sei mesi (407; 240-bis coord.).

3. La richiesta di proroga è notificata, a cura del giudice, con l’avviso della facoltà di presentare memorie entro cinque giorni dalla notificazione, alla persona sottoposta alle indagini nonché alla persona offesa dal reato (90, 91) che, nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione, abbia dichiarato di volere esserne informata (4082). Il giudice provvede entro dieci giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle memorie.

4. Il giudice autorizza la proroga del termine con ordinanza emessa in camera di consiglio senza intervento del pubblico ministero e dei difensori.

5. Qualora ritenga che allo stato degli atti non si debba concedere la proroga, il giudice, entro il termine previsto dal comma 3 secondo periodo, fissa la data dell’udienza in camera di consiglio e ne fa notificare avviso al pubblico ministero, alla persona sottoposta alle indagini nonché, nella ipotesi prevista dal comma 3, alla persona offesa dal reato (90, 91). Il procedimento si svolge nelle forme previste dall’art. 127.

5-bis. Le disposizioni dei commi 3, 4 e 5 non si applicano se si procede per taluno dei delitti indicati nell’art. 51 comma 3-bis e nell’articolo 407, comma 2, lettera a), numeri 4 e 7-bis. In tali casi, il giudice provvede con ordinanza entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta, dandone comunicazione al pubblico ministero.

6. Se non ritiene di respingere la richiesta di proroga, il giudice autorizza con ordinanza il pubblico ministero a proseguire le indagini.

7. Con l’ordinanza che respinge la richiesta di proroga, il giudice, se il termine per le indagini preliminari è già scaduto, fissa un termine non superiore a dieci giorni per la formulazione delle richieste del pubblico ministero a norma dell’art. 405.

8. Gli atti di indagine compiuti dopo la presentazione della richiesta di proroga e prima della comunicazione del provvedimento del giudice sono comunque utilizzabili, sempre che, nel caso di provvedimento negativo, non siano successivi alla data di scadenza del termine originariamente previsto per le indagini.

In sintesi

  • Richiesta motivata di proroga prima della scadenza del termine ordinario
  • Ulteriori proroghe per complessità indagini o oggettiva impossibilità di concluderle
  • Ciascuna proroga massimo sei mesi secondo art. 407
  • Notificazione con facoltà di presentare memorie entro cinque giorni per indagato e offesa

Il PM richiede al giudice proroga del termine per giusta causa, notificata all'indagato e alla persona offesa con diritto di presentare memorie entro cinque giorni.

Ratio

L'articolo tempera la rigidità dei termini ordinari quando la complessità fattuale o le circostanze oggettive rendono impossibile concludere le indagini nei tempi standard. Il bilanciamento tra celerità e completezza acquisitiva è il principio sotteso. Tuttavia, la proroga non è automatica: il giudice sindaca le ragioni esposte dal PM e protegge l'indagato mediante partecipazione procedurale.

Analisi

Il comma 1 permette la richiesta di proroga prima della scadenza per giusta causa, con indicazione della notizia di reato e motivazione. I commi 2 e 2-bis disciplinano ulteriori proroghe: per complessità, molteplicità di fatti collegati, numerosità di imputati/offesi, atti all'estero, collegamento multiufficio. Ogni proroga massimo sei mesi. I commi 3-5 garantiscono il contraddittorio: notificazione all'indagato e offesa, facoltà di memorie entro cinque giorni, ordinanza del giudice in camera di consiglio senza intervento delle parti. Il comma 5-bis prevede una deroga per certi delitti gravi (criminalità organizzata, terrorismo).

Quando si applica

Si applica quotidianamente negli uffici del PM quando le investigazioni richiedono tempi superiori al termine ordinario. Ricorre soprattutto in procedimenti articolati (associazione a delinquere, frodi complesse, reati contro PA) dove la molteplicità di fatti, persone e atti all'estero rende impossibile concludere entro sei o dodici mesi.

Connessioni

Rimandi: art. 405 (Inizio azione penale), art. 407 (Delitti gravi e durata massima), art. 393 comma 4 (Custodia cautelare), art. 127 (Procedimento in camera di consiglio), art. 415-bis (Procedimenti particolari). Legata al diritto dell'indagato di conoscere l'avanzamento investigativo.

Domande frequenti

Quante volte il PM può chiedere la proroga?

Non c'è limite al numero di proroghe, ma ciascuna non può superare sei mesi. Il giudice valuta ogni volta se ricorrono motivi di giusta causa.

Se non sono notificato della richiesta di proroga, posso oppormi?

Sì, il giudice deve notificarti e puoi presentare memorie entro cinque giorni per contestare la proroga.

Il giudice è obbligato ad accogliere la richiesta di proroga?

No, il giudice valuta se sussistono giusta causa, complessità o impossibilità oggettiva. Può respingere la richiesta.

Quali sono le ragioni per cui il PM può chiedere proroga?

Giusta causa generica, complessità investigativa, molteplicità di fatti/persone, atti all'estero, oggettiva impossibilità di concludere le indagini.

Se il giudice respinge la proroga, quanto tempo ho per essere rinviato a giudizio?

Se il termine già scadde, il giudice fissa al PM massimo dieci giorni per formulare le richieste (rinvio a giudizio, archiviazione, ecc.).

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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