Autore: Andrea Marton

  • Articolo 418 Codice di Procedura Penale: Fissazione dell’udienza

    Articolo 418 Codice di Procedura Penale: Fissazione dell’udienza

    Art. 418 c.p.p. – Fissazione dell’udienza

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Fissazione dell’udienza

    1. Entro cinque giorni dal deposito della richiesta, il giudice fissa con decreto il giorno, l’ora e il luogo dell’udienza in camera di consiglio, provvedendo a norma dell’articolo 97 quando l’imputato è privo di difensore di fiducia.

    2. Tra la data di deposito della richiesta e la data dell’udienza non può intercorrere un termine superiore a trenta giorni.

  • Articolo 419 Codice di Procedura Penale: Atti introduttivi

    Articolo 419 Codice di Procedura Penale: Atti introduttivi

    Art. 419 c.p.p. – Atti introduttivi

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Atti introduttivi

    1. Il giudice fa notificare all’imputato e alla persona offesa, della quale risulti agli atti l’identità e il domicilio, l’avviso del giorno, dell’ora e del luogo dell’udienza, con la richiesta di rinvio a giudizio formulata dal pubblico ministero e con l’avvertimento all’imputato che, qualora non compaia, si applicheranno le disposizioni di cui agli articoli 420-bis, 420-ter, 420-quater, 420-quinquies e 420-sexies e potranno essere disposte, ove ne ricorrano le condizioni, le sanzioni e le misure, anche di confisca, previste dalla legge in relazione al reato per cui si procede .

    2. L’avviso è altresì comunicato al pubblico ministero e notificato al difensore dell’imputato con l’avvertimento della facoltà di prendere visione degli atti e delle cose trasmessi a norma dell’articolo 416 comma 2 e di presentare memorie e produrre documenti.

    3. L’avviso contiene inoltre l’invito a trasmettere la documentazione relativa alle indagini eventualmente espletate dopo la richiesta di rinvio a giudizio.

    3-bis. L’imputato e la persona offesa sono altresì informate che hanno facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.

    4. Gli avvisi sono notificati e comunicati almeno dieci giorni prima della data dell’udienza. Entro lo stesso termine è notificata la citazione del responsabile civile e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria.

    5. L’imputato può rinunciare all’udienza preliminare e richiedere il giudizio immediato con dichiarazione presentata in cancelleria, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, almeno tre giorni prima della data dell’udienza. Quando la dichiarazione è presentata a mezzo di procuratore speciale, si osservano le modalità previste dall’articolo 111-bis, commi 1 e 2. L’atto di rinuncia è notificato al pubblico ministero e alla persona offesa dal reato a cura dell’imputato.

    6. Nel caso previsto dal comma 5, il giudice emette decreto di giudizio immediato.

    7. Le disposizioni dei commi 1 e 4 sono previste a pena di nullità.

  • Articolo 420 Codice di Procedura Penale: Costituzione delle parti

    Articolo 420 Codice di Procedura Penale: Costituzione delle parti

    Art. 420 c.p.p. – Costituzione delle parti

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    1. L’udienza si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del pubblico ministero e del difensore dell’imputato.

    2. Il giudice procede agli accertamenti relativi alla costituzione delle parti ordinando la rinnovazione degli avvisi, delle citazioni, delle comunicazioni e delle notificazioni di cui dichiara la nullità.

    2-bis. In caso di regolarità delle notificazioni, se l’imputato non è presente e non ricorre alcuna delle condizioni di cui all’articolo 420-ter, il giudice procede ai sensi dell’articolo 420-bis.

    2-ter. Salvo che la legge disponga altrimenti, l’imputato che, dopo essere comparso, si allontana dall’aula di udienza o che, presente ad una udienza, non compare alle successive, è considerato presente ed è rappresentato dal difensore. È altresì considerato presente l’imputato che richiede per iscritto, nel rispetto delle forme di legge, di essere ammesso ad un procedimento speciale o che è rappresentato in udienza da un procuratore speciale nominato per la richiesta di un procedimento speciale.

    3. Se il difensore dell’imputato non è presente il giudice provvede a norma dell’articolo 97, comma 4.

    4. Il verbale dell’udienza preliminare è redatto di regola in forma riassuntiva a norma dell’articolo 140, comma 2; il giudice, su richiesta di parte, dispone la riproduzione fonografica o audiovisiva ovvero la redazione del verbale con la stenotipia.

  • Articolo 420-bis Codice di Procedura Penale: Assenza dell’imputato

    Articolo 420-bis Codice di Procedura Penale: Assenza dell’imputato

    Art. 420-bis c.p.p. – Assenza dell’imputato

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    1. Se l’imputato, libero o detenuto, non è presente all’udienza, il giudice procede in sua assenza:

    a) quando l’imputato è stato citato a comparire a mezzo di notificazione dell’atto in mani proprie o di persona da lui espressamente delegata al ritiro dell’atto;

    b) quando l’imputato ha espressamente rinunciato a comparire o, sussistendo un impedimento ai sensi dell’articolo 420-ter, ha rinunciato espressamente a farlo valere.

    2. Il giudice procede in assenza dell’imputato anche quando ritiene altrimenti provato che lo stesso ha effettiva conoscenza della pendenza del processo e che la sua assenza all’udienza è dovuta ad una scelta volontaria e consapevole. A tal fine il giudice tiene conto delle modalità della notificazione, degli atti compiuti dall’imputato prima dell’udienza, della nomina di un difensore di fiducia e di ogni altra circostanza rilevante.

    3. Il giudice procede in assenza anche fuori dai casi di cui ai commi 1 e 2, quando l’imputato è stato dichiarato latitante o si è in altro modo volontariamente sottratto alla conoscenza della pendenza del processo.

    4. Nei casi previsti dai commi 1, 2 e 3 il giudice dichiara l’imputato assente. Salvo che la legge disponga altrimenti, l’imputato dichiarato assente è rappresentato dal difensore.

    5. Fuori dai casi previsti dai commi 1, 2 e 3, prima di procedere ai sensi dell’articolo 420-quater, il giudice rinvia l’udienza e dispone che l’avviso di cui all’articolo 419, la richiesta di rinvio a giudizio e il verbale d’udienza siano notificati all’imputato personalmente ad opera della polizia giudiziaria.

    6. L’ordinanza che dichiara l’assenza dell’imputato è revocata anche d’ufficio se, prima della decisione, l’imputato compare.

    L’imputato è restituito nel termine per esercitare le facoltà dalle quali è decaduto:

    a) se fornisce la prova che, per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, si è trovato nell’assoluta impossibilità di comparire in tempo utile per esercitare le facoltà dalle quali è decaduto e che non ha potuto trasmettere tempestivamente la prova dell’impedimento senza sua colpa;

    b) se, nei casi previsti dai commi 2 e 3, fornisce la prova di non aver avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo e di non essere potuto intervenire senza sua colpa in tempo utile per esercitare le facoltà dalle quali è decaduto;

    c) se comunque risulta che le condizioni per procedere in sua assenza non erano soddisfatte.

    7. Fuori del caso previsto dal comma 6, se risulta che le condizioni per procedere in assenza non erano soddisfatte, il giudice revoca, anche d’ufficio, l’ordinanza che dichiara l’assenza dell’imputato e provvede ai sensi del comma 5.

  • Art. 420-ter c.p.p.: Impedimento a comparire dell’imputato o del

    Art. 420-ter c.p.p.: Impedimento a comparire dell’imputato o del

    Art. 420-ter c.p.p. – Impedimento a comparire dell’imputato o del difensore

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    1. Quando l’imputato, anche se detenuto, non si presenta ad una udienza e risulta che l’assenza è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, il giudice, anche d’ufficio, rinvia con ordinanza ad una nuova udienza e dispone la notificazione dell’ordinanza medesima all’imputato.

    2. Con le medesime modalità di cui al comma 1 il giudice provvede quando appare probabile che l’assenza dell’imputato sia dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito o forza maggiore. Tale probabilità è liberamente valutata dal giudice e non può formare oggetto di discussione successiva né motivo di impugnazione.

    3.

    COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 150 .

    4. In ogni caso la lettura dell’ordinanza che fissa la nuova udienza sostituisce …

    gli avvisi per tutti coloro che sono o devono considerarsi presenti.

    5. Il giudice provvede a norma del comma 1 nel caso di assenza del difensore, quando risulta che l’assenza stessa è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento, purché prontamente comunicato. Tale disposizione non si applica se l’imputato è assistito da due difensori e l’impedimento riguarda uno dei medesimi ovvero quando il difensore impedito ha designato un sostituto o quando l’imputato chiede che si proceda in assenza del difensore impedito.

    5-bis. Agli effetti di cui al comma 5 il difensore che abbia comunicato prontamente lo stato di gravidanza si ritiene legittimamente impedito a comparire nei due mesi precedenti la data presunta del parto e nei tre mesi successivi ad esso.

  • Articolo 420-quater Codice di Procedura Penale: Sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell’imputato

    Articolo 420-quater Codice di Procedura Penale: Sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell’imputato

    Art. 420-quater c.p.p. – Sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell’imputato

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 420-bis e 420-ter, se l’imputato non è presente, il giudice pronuncia sentenza inappellabile di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell’imputato.

    2. La sentenza contiene:

    a) l’intestazione “in nome del popolo italiano” e l’indicazione dell’autorità che l’ha pronunciata;

    b) le generalità dell’imputato o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo, nonché le generalità delle altre parti private;

    c) l’imputazione;

    d) l’indicazione dell’esito delle notifiche e delle ricerche effettuate;

    e) l’indicazione della data fino alla quale dovranno continuare le ricerche per rintracciare la persona nei cui confronti la sentenza è emessa;

    f) il dispositivo, con l’indicazione degli articoli di legge applicati;

    g) la data e la sottoscrizione del giudice.

    3. Con la sentenza il giudice dispone che, fino a quando per tutti i reati oggetto di imputazione non sia superato il termine previsto dall’articolo 159, ultimo comma, del codice penale, la persona nei cui confronti è stata emessa la sentenza sia ricercata dalla polizia giudiziaria e, nel caso in cui sia rintracciata, le sia personalmente notificata la sentenza.

    4. La sentenza contiene altresì:

    a) l’avvertimento alla persona rintracciata che il processo a suo carico sarà riaperto davanti alla stessa autorità giudiziaria che ha pronunciato la sentenza;

    b) quando la persona non è destinataria di un provvedimento applicativo della misura cautelare degli arresti domiciliari o della custodia in carcere per i fatti per cui si procede, l’avviso che l’udienza per la prosecuzione del processo è fissata:

    1) il primo giorno non festivo del successivo mese di ottobre , se la persona è stata rintracciata nel primo semestre dell’anno;

    2) il primo giorno non festivo del mese di marzo dell’anno successivo, se la persona è stata rintracciata nel secondo semestre dell’anno;

    c) l’indicazione del luogo in cui l’udienza si terrà;

    d) l’avviso che, qualora la persona rintracciata non compaia e non ricorra alcuno dei casi di cui all’articolo 420-ter, si procederà in sua assenza e sarà rappresentata in udienza dal difensore.

    5. Alla sentenza si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 546.

    6. Decorso il termine di cui al comma 3 senza che la persona nei cui confronti è stata emessa la sentenza sia stata rintracciata, la sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo non può più essere revocata.

    7. In deroga a quanto disposto dall’articolo 300, le misure cautelari degli arresti domiciliari e della custodia in carcere perdono efficacia solo quando la sentenza non è più revocabile ai sensi del comma 6. In deroga a quanto disposto dagli articoli 262, 317 e 323, gli effetti dei provvedimenti che hanno disposto il sequestro probatorio, il sequestro conservativo e il sequestro preventivo permangono fino a quando la sentenza non è più revocabile ai sensi del comma 6.

  • Art. 420-quinquies c.p.p.: Assenza e allontanamento volontario d

    Art. 420-quinquies c.p.p.: Assenza e allontanamento volontario d

    Art. 420-quinquies c.p.p. – Atti urgenti

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    1. Finchè le ricerche della persona nei cui confronti è stata emessa la sentenza di non doversi procedere ai sensi dell’articolo 420-quater sono in corso, il giudice che l’ha pronunciata assume, a richiesta di parte, le prove non rinviabili nelle forme di cui all’articolo 401. Del giorno, dell’ora e del luogo stabiliti per il compimento dell’atto è dato avviso almeno ventiquattro ore prima al pubblico ministero, alla persona offesa e ai difensori già nominati nel procedimento in cui è stata pronunciata la sentenza.

    2. Per lo stesso periodo di tempo indicato nel comma 1, il giudice che ha pronunciato la sentenza di non doversi procedere ai sensi dell’articolo 420-quater resta competente a provvedere sulle misure cautelari e sui provvedimenti di sequestro fino alla perdita di efficacia prevista dal comma 7 dell’articolo 420-quater.

  • Articolo 421 Codice di Procedura Penale: Discussione

    Articolo 421 Codice di Procedura Penale: Discussione

    Art. 421 c.p.p. – Discussione

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Discussione

    1. Conclusi gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti, se rileva una violazione dell’articolo 417, comma 1, lettera b), il giudice, sentite le parti, invita il pubblico ministero a riformulare l’imputazione. Qualora il pubblico ministero non provveda, il giudice, sentite le parti, dichiara anche d’ufficio la nullità della richiesta di rinvio a giudizio e dispone, con ordinanza, la restituzione degli atti al pubblico ministero.

    1-bis. L’imputazione modificata è inserita nel verbale di udienza e contestata all’imputato se presente in aula, anche mediante collegamento a distanza. In caso contrario, il giudice sospende il processo e rinvia a una nuova udienza e dispone che il verbale sia notificato all’imputato entro un termine non inferiore a dieci giorni dalla data della nuova udienza.

    2.

    Se non dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero, il giudice dichiara aperta la discussione.

    Il pubblico ministero espone sinteticamente i risultati delle indagini preliminari e gli elementi di prova che giustificano la richiesta di rinvio a giudizio. L’imputato può rendere dichiarazioni spontanee e chiedere di essere sottoposto all’interrogatorio, per il quale si applicano le disposizioni degli articoli 64 e 65. Su richiesta di parte, il giudice dispone che l’interrogatorio sia reso nelle forme previste dagli articoli 498 e 499. Prendono poi la parola, nell’ordine, i difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e dell’imputato che espongono le loro difese. Il pubblico ministero e i difensori possono replicare una sola volta.

    3. Il pubblico ministero e i difensori formulano e illustrano le rispettive conclusioni utilizzando gli atti contenuti nel fascicolo trasmesso a norma dell’articolo 416 comma 2 nonché gli atti e i documenti ammessi dal giudice prima dell’inizio della discussione.

    4. Se il giudice ritiene di poter decidere allo stato degli atti, dichiara chiusa la discussione.

  • Art. 421-bis c.p.p.: Ordinanza per l’integrazione delle indagini

    Art. 421-bis c.p.p.: Ordinanza per l’integrazione delle indagini

    Art. 421-bis c.p.p. – Ordinanza per l’integrazione delle indagini

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    1. Quando non provvede a norma del comma 4 dell’articolo 421, il giudice, se le indagini preliminari sono incomplete, indica le ulteriori indagini, fissando il termine per il loro compimento e la data della nuova udienza preliminare. Del provvedimento è data comunicazione al procuratore generale presso la corte d’appello.

    2. Il procuratore generale presso la corte d’appello può disporre con decreto motivato l’avocazione delle indagini a seguito della comunicazione prevista dal comma 1. Si applica, in quanto compatibile, la disposizione dell’articolo 412, comma 1.

  • Art. 422 c.p.p.: Attività di integrazione probatoria del giudice

    Art. 422 c.p.p.: Attività di integrazione probatoria del giudice

    Art. 422 c.p.p. – Attività di integrazione probatoria del giudice

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    1. Quando non provvede a norma del comma 4 dell’articolo 421, ovvero a norma dell’articolo 421-bis, il giudice può disporre, anche d’ufficio, l’assunzione delle prove delle quali appare evidente la decisività ai fini della sentenza di non luogo a procedere.

    2. Il giudice, se non è possibile procedere immediatamente all’assunzione delle prove, fissa la data della nuova udienza e dispone la citazione dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici e delle persone indicate nell’articolo 210 di cui siano stati ammessi l’audizione o l’interrogatorio. Quando una particolare disposizione di legge lo prevede, il giudice dispone che l’esame si svolga a distanza. Il giudice può altresì disporre che l’esame si svolga a distanza quando le parti vi consentono.

    3. L’audizione e l’interrogatorio delle persone indicate nel comma 2 sono condotti dal giudice. Il pubblico ministero e i difensori possono porre domande, a mezzo del giudice, nell’ordine previsto dall’articolo 421, comma 2. Successivamente, il pubblico ministero e i difensori formulano e illustrano le rispettive conclusioni.

    4. In ogni caso l’imputato può chiedere di essere sottoposto all’interrogatorio, per il quale si applicano le disposizioni degli articoli 64 e 65. Su richiesta di parte, il giudice dispone che l’interrogatorio sia reso nelle forme previste dagli articoli 498 e 499.

    4-bis. COMMA SOPPRESSO DAL D.L. 30 DICEMBRE 2019, N. 161, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 28 FEBBRAIO 2020, N. 7.

  • Art. 423 c.p.p.: Modificazione dell’imputazione

    Art. 423 c.p.p.: Modificazione dell’imputazione

    Art. 423 c.p.p. – Modificazione dell’imputazione

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Modificazione dell’imputazione

    1. Se nel corso dell’udienza il fatto risulta diverso da come è descritto nell’imputazione ovvero emerge un reato connesso a norma dell’articolo 12 comma 1 lettera b), o una circostanza aggravante, il pubblico ministero modifica l’imputazione …

    .

    1-bis. Se rileva che il fatto, le circostanze aggravanti e quelle che possono comportare l’applicazione di misure di sicurezza non sono indicati nell’imputazione in termini corrispondenti a quanto emerge dagli atti o che la definizione giuridica non è corretta, il giudice invita il pubblico ministero a operare le necessarie modificazioni.

    Se la difformità indicata permane, sentite le parti, il giudice dispone con ordinanza, anche d’ufficio, la restituzione degli atti al pubblico ministero.

    1-ter. Nei casi di modifica dell’imputazione ai sensi dei commi 1 e 1-bis, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 421, comma 1-bis.

    2. Se risulta a carico dell’imputato un fatto nuovo non enunciato nella richiesta di rinvio a giudizio, per il quale si debba procedere di ufficio, il giudice ne autorizza la contestazione se il pubblico ministero ne fa richiesta e vi è il consenso dell’imputato.

  • Articolo 424 Codice di Procedura Penale: Provvedimenti del giudice

    Articolo 424 Codice di Procedura Penale: Provvedimenti del giudice

    Art. 424 c.p.p. – Provvedimenti del giudice

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Provvedimenti del giudice

    1. Subito dopo che è stata dichiarata chiusa la discussione, il giudice procede alla deliberazione pronunciando sentenza di non luogo a procedere o decreto che dispone il giudizio.

    2. Il giudice dà immediata lettura del provvedimento. La lettura equivale a notificazione per le parti presenti.

    3. Il provvedimento è immediatamente depositato in cancelleria. Le parti hanno diritto di ottenere copia.

    4. Qualora non sia possibile procedere alla redazione immediata dei motivi della sentenza di non luogo a procedere, il giudice provvede non oltre il trentesimo giorno da quello della pronuncia.