Art. 537 c.p.p. – Pronuncia sulla falsità di documenti
Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)
Pronuncia sulla falsità di documenti
1. La falsità di un atto o di un documento, accertata con sentenza di condanna, è dichiarata nel dispositivo.
2. Con lo stesso dispositivo è ordinata la cancellazione totale o parziale, secondo le circostanze e, se è il caso, la ripristinazione, la rinnovazione o la riforma dell’atto o del documento, con la prescrizione del modo con cui deve essere eseguita.
La cancellazione, la ripristinazione, la rinnovazione o la riforma non è ordinata quando possono essere pregiudicati interessi di terzi non intervenuti come parti nel procedimento.
3. La pronuncia sulla falsità è impugnabile, anche autonomamente, con il mezzo previsto dalla legge per il capo che contiene la decisione sull’imputazione.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di sentenza di proscioglimento.

Spiegazione
Nel processo penale, quando c’è una parte civile, il giudice dichiara provvisoriamente esecutiva la condanna alle restituzioni e al risarcimento del danno, su richiesta della parte civile e se ricorrono giustificati motivi. La provvisionale è invece sempre immediatamente esecutiva.
Come funziona e quando si applica
La norma consente alla vittima costituita parte civile di ottenere subito – prima dell’irrevocabilità della sentenza – il pagamento di quanto liquidato. È strettamente collegata all’art. 600 c.p.p., che disciplina i provvedimenti in fase di impugnazione.
Esempio pratico
In un processo per lesioni la vittima costituita parte civile ottiene una provvisionale di 10.000 €: può escuterla subito, senza attendere il giudicato penale.
Domande frequenti
La vittima deve aspettare la sentenza definitiva per il risarcimento?
Non sempre: il giudice può dichiarare provvisoriamente esecutiva la condanna civile, e la provvisionale è immediatamente esecutiva.
Norme collegate
Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.