Autore: Andrea Marton

  • Art. 395 c.p.p.: Presentazione e notificazione della richiesta

    Art. 395 c.p.p.: Presentazione e notificazione della richiesta

    Art. 395 c.p.p. – Presentazione e notificazione della richiesta

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Presentazione e notificazione della richiesta

    1. La richiesta di incidente probatorio è depositata nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari, unitamente a eventuali cose o documenti, ed è notificata a cura di chi l’ha proposta, secondo i casi, al pubblico ministero e alle persone indicate nell’articolo 393 comma 1 lettera b). La prova della notificazione è depositata in cancelleria.

  • Articolo 396 Codice di Procedura Penale: Deduzioni

    Articolo 396 Codice di Procedura Penale: Deduzioni

    Art. 396 c.p.p. – Deduzioni

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Deduzioni

    1. Entro due giorni dalla notificazione della richiesta, il pubblico ministero ovvero la persona sottoposta alle indagini può presentare deduzioni sull’ammissibilità e sulla fondatezza della richiesta, depositare cose, produrre documenti nonché indicare altri fatti che debbano costituire oggetto della prova e altre persone interessate a norma dell’articolo 393 comma 1 lettera b).

    2. Copia delle deduzioni è consegnata dalla persona sottoposta alle indagini alla segreteria del pubblico ministero, che comunica senza ritardo al giudice le indicazioni necessarie per gli avvisi. La persona sottoposta alle indagini può prendere visione ed estrarre copia delle deduzioni da altri presentate.

  • Art. 397 c.p.p.: Differimento dell’incidente probatorio

    Art. 397 c.p.p.: Differimento dell’incidente probatorio

    Art. 397 c.p.p. – Differimento dell’incidente probatorio

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Differimento dell’incidente probatorio

    1. Il pubblico ministero può chiedere che il giudice disponga il differimento dell’incidente probatorio richiesto dalla persona sottoposta alle indagini quando la sua esecuzione pregiudicherebbe uno o più atti di indagine preliminare. Il differimento non è consentito quando pregiudicherebbe l’assunzione della prova.

    2. La richiesta di differimento è presentata a pena di inammissibilità nella cancelleria del giudice entro il termine previsto dall’articolo 396, comma 1, e indica:

    a) l’atto o gli atti di indagine preliminare che l’incidente probatorio pregiudicherebbe e le cause del pregiudizio;

    b) il termine del differimento richiesto.

    3. Il giudice, se non dichiara inammissibile o rigetta la richiesta di incidente probatorio, provvede entro due giorni con ordinanza con la quale accoglie, dichiara inammissibile o rigetta la richiesta di differimento. L’ordinanza di inammissibilità o di rigetto è immediatamente comunicata al pubblico ministero.

    4. Nell’accogliere la richiesta di differimento il giudice fissa l’udienza per l’incidente probatorio non oltre il termine strettamente necessario al compimento dell’atto o degli atti di indagine preliminare indicati nel comma 2 lettera a). L’ordinanza è immediatamente comunicata al pubblico ministero e notificata per estratto alle persone indicate nell’articolo 393 comma 1 lettera b).

    La richiesta di differimento e l’ordinanza sono depositate alla udienza.

  • Art. 398 c.p.p.: Provvedimenti sulla richiesta di incidente prob

    Art. 398 c.p.p.: Provvedimenti sulla richiesta di incidente prob

    Art. 398 c.p.p. – Provvedimenti sulla richiesta di incidente probatorio

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Provvedimenti sulla richiesta di incidente probatorio

    1. Entro due giorni dal deposito della prova della notifica e comunque dopo la scadenza del termine previsto dall’articolo 396 comma 1, il giudice pronuncia ordinanza con la quale accoglie, dichiara inammissibile o rigetta la richiesta di incidente probatorio. L’ordinanza di inammissibilità o di rigetto è immediatamente comunicata al pubblico ministero e notificata alle persone interessate.

    2. Con l’ordinanza che accoglie la richiesta il giudice stabilisce:

    a) l’oggetto della prova nei limiti della richiesta e delle deduzioni;

    b) le persone interessate all’assunzione della prova individuate sulla base della richiesta e delle deduzioni;

    c) la data dell’udienza. Tra il provvedimento e la data dell’udienza non può intercorrere un termine superiore a dieci giorni.

    3. Il giudice fa notificare alla persona sottoposta alle indagini, alla persona offesa e ai difensori avviso del giorno, dell’ora e del luogo in cui si deve procedere all’incidente probatorio almeno due giorni prima della data fissata con l’avvertimento che nei due giorni precedenti l’udienza possono prendere cognizione ed estrarre copia delle dichiarazioni già rese dalla persona da esaminare. Nello stesso termine l’avviso e ’comunicato al pubblico ministero.

    3-bis. La persona sottoposta alle indagini ed i difensori delle parti hanno diritto di ottenere copia degli atti depositati ai sensi dell’articolo 393, comma 2-bis.

    4. Se si deve procedere a più incidenti probatori, essi sono assegnati alla medesima udienza, sempre che non ne derivi ritardo.

    5. Quando ricorrono ragioni di urgenza e l’incidente probatorio non può essere svolto nella circoscrizione del giudice competente, quest’ultimo può delegare il giudice per le indagini preliminari del luogo dove la prova deve essere assunta.

    5-bis. Nel caso di indagini che riguardano ipotesi di reato previste dagli articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater 1, 609-quater e 609-octies, 609-undecies e 612-bis del codice penale, il giudice, ove fra le persone interessate all’assunzione della prova vi siano minorenni, con l’ordinanza di cui al comma 2, stabilisce il luogo, il tempo e Le modalità particolari attraverso cui procedere all’incidente probatorio, quando le esigenze di tutela delle persone lo rendono necessario od opportuno. A tal fine l’udienza può svolgersi anche in luogo diverso dal tribunale, avvalendosi il giudice, ove esistano, di strutture specializzate di assistenza o, in mancanza, presso l’abitazione della persona interessata all’assunzione della prova. Le dichiarazioni testimoniali debbono essere documentate integralmente con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva. Quando si verifica una indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico, si provvede con le forme della perizia ovvero della consulenza tecnica.

    Dell’interrogatorio è anche redatto verbale in forma riassuntiva. La trascrizione della riproduzione è disposta solo se richiesta dalle parti.

    5-ter. Il giudice, su richiesta di parte, applica le disposizioni di cui al comma 5-bis quando fra le persone interessate all’assunzione della prova vi siano maggiorenni in condizione di particolare vulnerabilità, desunta anche dal tipo di reato per cui si procede.

    5-quater. Fermo quanto previsto dal comma 5-ter, quando occorre procedere all’esame di una persona offesa che versa in condizione di particolare vulnerabilità si applicano le diposizioni di cui all’articolo 498, comma 4-quater

  • Art. 399 c.p.p.: Accompagnamento coattivo della persona sottopos

    Art. 399 c.p.p.: Accompagnamento coattivo della persona sottopos

    Art. 399 c.p.p. – Accompagnamento coattivo della persona sottoposta alle indagini

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Accompagnamento coattivo della persona sottoposta alle indagini

    1. Se la persona sottoposta alle indagini, la cui presenza è necessaria per compiere un atto da assumere con l’incidente probatorio, non compare senza addurre un legittimo impedimento, il giudice ne ordina l’accompagnamento coattivo.

  • Art. 400 c.p.p.: Provvedimenti per i casi di urgenza

    Art. 400 c.p.p.: Provvedimenti per i casi di urgenza

    Art. 400 c.p.p. – Provvedimenti per i casi di urgenza

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Provvedimenti per i casi di urgenza

    1. Quando per assicurare l’assunzione della prova è indispensabile procedere con urgenza all’incidente probatorio, il giudice dispone con decreto motivato che i termini previsti dagli articoli precedenti siano abbreviati nella misura necessaria.

  • Articolo 401 Codice di Procedura Penale: Udienza

    Articolo 401 Codice di Procedura Penale: Udienza

    Art. 401 c.p.p. – U d i e n z a

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    U d i e n z a

    1. L’udienza si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del pubblico ministero e del difensore della persona sottoposta alle indagini. Ha altresì diritto di parteciparvi il difensore della persona offesa.

    2. In caso di mancata comparizione del difensore della persona sottoposta alle indagini, il giudice designa altro difensore a norma dell’articolo 97 comma 4.

    3. La persona sottoposta alle indagini e la persona offesa hanno diritto di assistere all’incidente probatorio quando si deve esaminare un testimone o un’altra persona. Negli altri casi possono assistere previa autorizzazione del giudice.

    4. Non è consentita la trattazione e la pronuncia di nuovi provvedimenti su questioni relative all’ammissibilità e alla fondatezza della richiesta.

    5. Le prove sono assunte e documentate con le forme stabilite per il dibattimento. Il difensore della persona offesa può chiedere al giudice di rivolgere domande alle persone sottoposte ad esame.

    6. Salvo quanto previsto dall’articolo 402, è vietato estendere l’assunzione della prova a fatti riguardanti persone diverse da quelle i cui difensori partecipano all’incidente probatorio. È in ogni caso vietato verbalizzare dichiarazioni riguardanti tali soggetti.

    7. Se l’assunzione della prova non si conclude nella medesima udienza, il giudice ne dispone il rinvio al giorno successivo non festivo, salvo che lo svolgimento delle attività di prova richieda un termine maggiore.

    8. Il verbale, le cose e i documenti acquisiti nell’incidente probatorio sono trasmessi al pubblico ministero. I difensori hanno diritto di prenderne visione ed estrarne copia.

  • Art. 402 c.p.p.: Estensione dell’incidente probatorio

    Art. 402 c.p.p.: Estensione dell’incidente probatorio

    Art. 402 c.p.p. – Estensione dell’incidente probatorio

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Estensione dell’incidente probatorio

    1. Se il pubblico ministero o il difensore della persona sottoposta alle indagini chiede che la prova si estenda ai fatti o alle dichiarazioni previsti dall’articolo 401 comma 6, il giudice, se ne ricorrono i requisiti, dispone le necessarie notifiche a norma dell’articolo 398 comma 3 rinviando l’udienza per il tempo strettamente necessario e comunque non oltre tre giorni. La richiesta non è accolta se il rinvio pregiudica l’assunzione della prova.

  • Art. 403 c.p.p.: Utilizzabilità nel dibattimento delle prove ass

    Art. 403 c.p.p.: Utilizzabilità nel dibattimento delle prove ass

    Art. 403 c.p.p. – Utilizzabilità nel dibattimento delle prove assunte con incidente probatorio

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Utilizzabilità nel dibattimento delle prove assunte con incidente probatorio

    1. Nel dibattimento le prove assunte con l’incidente probatorio sono utilizzabili soltanto nei confronti degli imputati i cui difensori hanno partecipato alla loro assunzione.

    1-bis. Le prove di cui al comma 1 non sono utilizzabili nei confronti dell’imputato raggiunto solo successivamente all’incidente probatorio da indizi di colpevolezza se il difensore non ha partecipato alla loro assunzione, salvo che i suddetti indizi siano emersi dopo che la ripetizione dell’atto sia divenuta impossibile

  • Art. 404 c.p.p.: Efficacia dell’incidente probatorio nei confron

    Art. 404 c.p.p.: Efficacia dell’incidente probatorio nei confron

    Art. 404 c.p.p. – Efficacia dell’incidente probatorio nei confronti della parte civile

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Efficacia dell’incidente probatorio nei confronti della parte civile

    1. La sentenza pronunciata sulla base di una prova assunta con incidente probatorio a cui il danneggiato dal reato non è stato posto in grado di partecipare non produce gli effetti previsti dall’articolo 652, salvo che il danneggiato stesso ne abbia fatta accettazione anche tacita.

  • Art. 405 c.p.p.: Inizio dell’azione penale. Forme e termini

    Art. 405 c.p.p.: Inizio dell’azione penale. Forme e termini

    Art. 405 c.p.p. – Termini per la conclusione delle indagini preliminari

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    1.

    COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 150 .

    1-bis. Il pubblico ministero, al termine delle indagini, formula richiesta di archiviazione quando la Corte di cassazione si è pronunciata in ordine alla insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ai sensi dell’articolo 273, e non sono stati acquisiti, successivamente, ulteriori elementi a carico della persona sottoposta alle indagini.

    2. Salvo quanto previsto dagli articoli 406 e 415- bis, il pubblico ministero conclude le indagini preliminari entro il termine di un anno dalla data in cui il nome della persona alla quale è attribuito il reato è iscritto nel registro delle notizie di reato.

    Il termine è di sei mesi, se si procede per una contravvenzione, e di un anno e sei mesi, se si procede per taluno dei delitti indicati nell’articolo 407, comma 2.

    3. Se è necessaria la querela, l’istanza o la richiesta di procedimento, il termine decorre dal momento in cui queste pervengono al pubblico ministero.

    4. Se è necessaria l’autorizzazione a procedere, il decorso del termine è sospeso dal momento della richiesta a quello in cui l’autorizzazione perviene al pubblico ministero.

  • Articolo 406 Codice di Procedura Penale: Proroga del termine

    Articolo 406 Codice di Procedura Penale: Proroga del termine

    Art. 406 c.p.p. – Proroga dei termini

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    1. Il pubblico ministero, prima della scadenza, può richiedere al giudice, quando le indagini sono complesse, la proroga del termine previsto dall’articolo 405. La richiesta contiene l’indicazione della notizia di reato e l’esposizione dei motivi che la giustificano.

    2. La proroga può essere autorizzata per una sola volta e per un tempo non superiore a sei mesi.

    2-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 150.

    2-ter. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 150.

    3. La richiesta di proroga, è notificata, a cura del giudice, con l’avviso della facoltà di presentare memorie entro cinque giorni dalla notificazione, alla persona sottoposta alle indagini nonché alla persona offesa dal reato che, nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione, abbia dichiarato di volere esserne informata. Il giudice provvede entro dieci giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle memorie.

    4. Il giudice autorizza la proroga del termine con ordinanza emessa in camera di consiglio senza intervento del pubblico ministero e dei difensori.

    5. Qualora ritenga che allo stato degli atti non si debba concedere la proroga, il giudice, entro il termine previsto dal comma 3 secondo periodo, fissa la data dell’udienza in camera di consiglio e ne fa notificare avviso al pubblico ministero, alla persona sottoposta alle indagini nonché, nella ipotesi prevista dal comma 3, alla persona offesa dal reato. Il procedimento si svolge nelle forme previste dall’articolo 127.

    5-bis. Le disposizioni dei commi 3, 4 e 5 non si applicano se si procede per taluno dei delitti indicati nell’ articolo 51 comma 3-bis e nell’articolo 407, comma 2, lettera a), numeri 4), 7-bis) e 7-ter) . In tali casi, il giudice provvede con ordinanza entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta, dandone comunicazione al pubblico ministero.

    6. Se non ritiene di respingere la richiesta di proroga, il giudice autorizza con ordinanza il pubblico ministero a proseguire le indagini

    7. Con l’ordinanza che respinge la richiesta di proroga, il giudice, se il termine per le indagini preliminari è già scaduto, fissa un termine non superiore a dieci giorni per la formulazione delle richieste del pubblico ministero a norma dell’articolo 405.

    8. Gli atti di indagine compiuti dopo la presentazione della richiesta di proroga e prima della comunicazione del provvedimento del giudice sono comunque utilizzabili, sempre che, nel caso di provvedimento negativo, non siano successivi alla data di scadenza del termine originariamente previsto per le indagini.