Autore: Andrea Marton

  • Art. 537 c.p.p.: Pronuncia sulla falsità di documenti

    Art. 537 c.p.p.: Pronuncia sulla falsità di documenti

    Art. 537 c.p.p. – Pronuncia sulla falsità di documenti

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Pronuncia sulla falsità di documenti

    1. La falsità di un atto o di un documento, accertata con sentenza di condanna, è dichiarata nel dispositivo.

    2. Con lo stesso dispositivo è ordinata la cancellazione totale o parziale, secondo le circostanze e, se è il caso, la ripristinazione, la rinnovazione o la riforma dell’atto o del documento, con la prescrizione del modo con cui deve essere eseguita.

    La cancellazione, la ripristinazione, la rinnovazione o la riforma non è ordinata quando possono essere pregiudicati interessi di terzi non intervenuti come parti nel procedimento.

    3. La pronuncia sulla falsità è impugnabile, anche autonomamente, con il mezzo previsto dalla legge per il capo che contiene la decisione sull’imputazione.

    4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di sentenza di proscioglimento.

  • Art. 538 c.p.p.: Condanna per la responsabilità civile

    Art. 538 c.p.p.: Condanna per la responsabilità civile

    Art. 538 c.p.p. – Condanna per la responsabilità civile

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Condanna per la responsabilità civile

    1. Quando pronuncia sentenza di condanna, il giudice decide sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno, proposta a norma degli articoli 74 e seguenti.

    2. Se pronuncia condanna dell’imputato al risarcimento del danno, il giudice provvede altresì alla liquidazione, salvo che sia prevista la competenza di altro giudice.

    3. Se il responsabile civile è stato citato o è intervenuto nel giudizio, la condanna alle restituzioni e al risarcimento del danno è pronunciata anche contro di lui in solido, quando è riconosciuta la sua responsabilità.

  • Art. 539 c.p.p.: Condanna generica ai danni e provvisionale

    Art. 539 c.p.p.: Condanna generica ai danni e provvisionale

    Art. 539 c.p.p. – Condanna generica ai danni e provvisionale

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Condanna generica ai danni e provvisionale

    1. Il giudice, se le prove acquisite non consentono la liquidazione del danno, pronuncia condanna generica e rimette le parti davanti al giudice civile

    2. A richiesta della parte civile, l’imputato e il responsabile civile sono condannati al pagamento di una provvisoriale nei limiti del danno per cui si ritiene già raggiunta la prova.

    2-bis. Nel caso di cui al comma 1, quando si procede per l’omicidio del coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dell’altra parte dell’unione civile, anche se l’unione civile è cessata, o della persona che è o è stata legata da relazione affettiva anche senza stabile convivenza , il giudice, rilevata la presenza di figli della vittima minorenni o maggiorenni economicamente non autosufficienti, costituiti come parte civile, provvede, anche d’ufficio, all’assegnazione di una provvisionale in loro favore, in misura non inferiore al 50 per cento del presumibile danno, da liquidare in separato giudizio civile; nel caso vi siano beni dell’imputato già sottoposti a sequestro conservativo, in deroga all’articolo 320, comma 1, il sequestro si converte in pignoramento con la sentenza di condanna in primo grado, nei limiti della provvisionale accordata.

  • Art. 540 c.p.p.: Provvisoria esecuzione delle disposizioni civili

    Art. 540 c.p.p.: Provvisoria esecuzione delle disposizioni civili

    Art. 540 c.p.p. – Provvisoria esecuzione delle disposizioni civili

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Provvisoria esecuzione delle disposizioni civili

    1. La condanna alle restituzioniu e al risarcimento del danno è dichiarata provvisoriamente esecutiva, a richiesta della parte civile, quando ricorrono giustificati motivi.

    2. La condanna al pagamento della provvisionale è immediatamente esecutiva.

    Spiegazione

    Nel processo penale, quando c’è una parte civile, il giudice dichiara provvisoriamente esecutiva la condanna alle restituzioni e al risarcimento del danno, su richiesta della parte civile e se ricorrono giustificati motivi. La provvisionale è invece sempre immediatamente esecutiva.

    Come funziona e quando si applica

    La norma consente alla vittima costituita parte civile di ottenere subito – prima dell’irrevocabilità della sentenza – il pagamento di quanto liquidato. È strettamente collegata all’art. 600 c.p.p., che disciplina i provvedimenti in fase di impugnazione.

    Esempio pratico

    In un processo per lesioni la vittima costituita parte civile ottiene una provvisionale di 10.000 €: può escuterla subito, senza attendere il giudicato penale.

    Domande frequenti

    La vittima deve aspettare la sentenza definitiva per il risarcimento?

    Non sempre: il giudice può dichiarare provvisoriamente esecutiva la condanna civile, e la provvisionale è immediatamente esecutiva.

    Norme collegate

    Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.

  • Art. 541 c.p.p.: Condanna alle spese relative all’azione civile

    Art. 541 c.p.p.: Condanna alle spese relative all’azione civile

    Art. 541 c.p.p. – Condanna alle spese relative all’azione civile

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Condanna alle spese relative all’azione civile

    1. Con la sentenza che accoglie la domanda di restituzione o di risarcimento del danno, il giudice condanna l’imputato e il responsabile civile in solido al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, salvo che ritenga di disporne, per giusti motivi, la compensazione totale o parziale.

    2. Con la sentenza che rigetta la domanda indicata nel comma 1 o che assolve l’imputato per cause diverse dal difetto di imputabilità, il giudice, se ne è fatta richiesta, condanna la parte civile alla rifusione delle spese processuali sostenute dall’imputato e dal responsabile civile per effetto dell’azione civile, sempre che non ricorrano giustificati motivi per la compensazione totale o parziale. Se vi è colpa grave, può inoltre condannarla al risarcimento dei danni causati all’imputato o al responsabile civile.

  • Art. 542 c.p.p.: Condanna del querelante alle spese e ai danni

    Art. 542 c.p.p.: Condanna del querelante alle spese e ai danni

    Art. 542 c.p.p. – Condanna del querelante alle spese e ai danni

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Condanna del querelante alle spese e ai danni

    1. Nel caso di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non lo ha commesso, quando si tratta di reato perseguibile a querela, si applicano le disposizioni dell’articolo 427 per ciò che concerne la condanna del querelante al pagamento delle spese del procedimento anticipate dallo Stato nonché alla rifusione delle spese e al risarcimento del danno in favore dell’imputato e del responsabile civile.

    2. L’avviso del deposito della sentenza è notificato al querelante.

  • Art. 543 c.p.p.: Ordine di pubblicazione della sentenza come rip

    Art. 543 c.p.p.: Ordine di pubblicazione della sentenza come rip

    Art. 543 c.p.p. – Ordine di pubblicazione della sentenza come riparazione del danno

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Ordine di pubblicazione della sentenza come riparazione del danno

    1. La pubblicazione della sentenza di condanna a norma dell’articolo 186 del codice penale è ordinata dal giudice su richiesta della parte civile con la stessa sentenza.

    2. La pubblicazione ha luogo a spese del condannato e, se del caso, anche del responsabile civile, per una o due volte, per estratto o per intero, in giornali indicati dal giudice.

    3. Se l’inserzione non avviene nel termine stabilito dal giudice con la sentenza, la parte civile può provvedervi direttamente con diritto a ripetere le spese dall’obbligato.

  • Articolo 544 Codice di Procedura Penale: Redazione della sentenza

    Articolo 544 Codice di Procedura Penale: Redazione della sentenza

    Art. 544 c.p.p. – Redazione della sentenza

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Redazione della sentenza

    1. Conclusa la deliberazione, il presidente redige e sottoscrive il dispositivo. Subito dopo è redatta una concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la sentenza è fondata.

    2. Qualora non sia possibile procedere alla redazione immediata dei motivi in camera di consiglio, vi si provvede non oltre il quindicesimo giorno da quello della pronuncia.

    3. Quando la stesura della motivazione è particolarmente complessa per il numero delle parti o per il numero e la gravità delle imputazioni, il giudice, se ritiene di non poter depositare la sentenza nel termine previsto dal comma 2, può indicare nel dispositivo un termine più lungo, non eccedente comunque il novantesimo giorno da quello della pronuncia.

    3-bis. Nelle ipotesi previste dall’articolo 533, comma 3-bis, il giudice provvede alla stesura della motivazione per ciascuno dei procedimenti separati, accordando precedenza alla motivazione della condanna degli imputati in stato di custodia cautelare. In tal caso il termine di cui al comma 3 è raddoppiato per la motivazione della sentenza cui non si è accordata precedenza

  • Articolo 545 Codice di Procedura Penale: Pubblicazione della sentenza

    Articolo 545 Codice di Procedura Penale: Pubblicazione della sentenza

    Art. 545 c.p.p. – Pubblicazione della sentenza

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Pubblicazione della sentenza

    1. La sentenza è pubblicata in udienza dal presidente o da un giudice del collegio mediante la lettura del dispositivo.

    2. La lettura della motivazione redatta a norma dell’articolo 544 comma 1, segue quella del dispositivo e può essere sostituita con un’esposizione riassuntiva.

    3. La pubblicazione prevista dal comma 2 equivale a notificazione della sentenza per le parti che sono o devono considerarsi presenti all’udienza.

  • Articolo 546 Codice di Procedura Penale: Requisiti della sentenza

    Articolo 546 Codice di Procedura Penale: Requisiti della sentenza

    Art. 546 c.p.p. – Requisiti della sentenza

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Requisiti della sentenza

    1. La sentenza contiene:

    a) l’intestazione “in nome del popolo italiano” e l’indicazione dell’autorità che l’ha pronunciata;

    b) le generalità dell’imputato o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonché le generalità delle altre parti private;

    c) l’imputazione;

    d) l’indicazione delle conclusioni delle parti;

    e) la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata, con l’indicazione dei risultati acquisiti e dei criteri di valutazione della prova adottati e con l’enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie, con riguardo:

    1) all’accertamento dei fatti e delle circostanze che si riferiscono all’imputazione e alla loro qualificazione giuridica;

    2) alla punibilità e alla determinazione della pena, secondo le modalità stabilite dal comma 2 dell’articolo 533, e della misura di sicurezza;

    3) alla responsabilità civile derivante dal reato;

    4) all’accertamento dei fatti dai quali dipende l’applicazione di norme processuali

    f) il dispositivo, con l’indicazione degli articoli di legge applicati;

    g) la data e la sottoscrizione del giudice.

    2. La sentenza emessa dal giudice collegiale è sottoscritta dal presidente e dal giudice estensore. Se, per morte o altro impedimento, il presidente non può sottoscrivere, alla sottoscrizione provvede, previa menzione dell’impedimento, il componente più anziano del collegio; se non può sottoscrivere l’estensore, alla sottoscrizione, previa menzione dell’impedimento, provvede il solo presidente.

    3. Oltre che nel caso previsto dall’articolo 125 comma 3, la sentenza è nulla se manca o è incompleto nei suoi elementi essenziali il dispositivo ovvero se manca la sottoscrizione del giudice.

  • Articolo 547 Codice di Procedura Penale: Correzione della sentenza

    Articolo 547 Codice di Procedura Penale: Correzione della sentenza

    Art. 547 c.p.p. – Correzione della sentenza

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Correzione della sentenza

    1. Fuori dei casi previsti dall’articolo 546 comma 3, se occorre completare la motivazione insufficiente ovvero se manca o è incompleto alcuno degli altri requisiti previsti dall’articolo 546, si procede anche di ufficio alla correzione della sentenza a norma dell’articolo 130.

  • Articolo 548 Codice di Procedura Penale: Deposito della sentenza

    Articolo 548 Codice di Procedura Penale: Deposito della sentenza

    Art. 548 c.p.p. – Deposito della sentenza

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Deposito della sentenza

    1. La sentenza è depositata in cancelleria immediatamente dopo la pubblicazione ovvero entro i termini previsti dall’articolo 544 commi 2 e 3. Il pubblico ufficiale addetto vi appone la sottoscrizione e la data del deposito.

    2. Quando la sentenza non è depositata entro il trentesimo giorno o entro il diverso termine indicato dal giudice a norma dell’articolo 544 comma 3, l’avviso di deposito è comunicato al pubblico ministero e notificato alle parti private cui spetta il diritto di impugnazione. È notificato altresì a chi risulta difensore dell’imputato al momento del deposito della sentenza.

    3. L’avviso di deposito con l’estratto della sentenza è in ogni caso comunicato al procuratore generale presso la corte di appello.