Art. 788 c.p.c. – Vendita di immobili
Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)
Quando occorre procedere alla vendita di immobili, il giudice istruttore provvede con ordinanza a norma dell’articolo 569, terzo comma, se non sorge controversia sulla necessità della vendita .
Se sorge controversia, la vendita non può essere disposta se non con sentenza del collegio.
La vendita si svolge davanti al giudice istruttore. Si applicano gli articoli 570 e seguenti .
Quando le operazioni sono affidate a un professionista , questi provvede direttamente alla vendita, a norma delle disposizioni del presente articolo.
