Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 387 c.p.p. – Avviso dell’arresto o del fermo ai familiari

Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

Avviso dell’arresto o del fermo ai familiari

1. La polizia giudiziaria, con il consenso dell’arrestato o del fermato, deve senza ritardo dare notizia dell’avvenuto arresto o fermo ai familiari dell’arrestato o del fermato o ad altra persona da essi indicata .

In sintesi

  • Diritto della persona arrestata a notificare la notizia ai familiari, esercitato con consenso
  • Dovere della polizia di comunicare ai familiari il fatto, il luogo, il motivo dell'arresto/fermo
  • Comunicazione 'senza ritardo': preferibilmente immediatamente dopo l'arresto, comunque in tempi brevi
  • Consenso dell'arrestato è condizione: non si comunica ai familiari se l'arrestato lo rifiuta esplicitamente
Indice dei contenuti

La polizia giudiziaria deve informare i familiari dell'arrestato o fermato dell'avvenuto arresto, con consenso della persona arrestata.

Ratio

L'art. 387 c.p.p. bilancia due diritti: la libertà personale (l'arrestato ha diritto che i suoi familiari sappiano dove si trova) e la privacy (l'arrestato può scegliere di non avvertire chi non desidera). La norma riconosce che un arresto crea ansia nelle famiglie: lasciare ignari i parenti che il congiunto è scomparso aggraverebbe il danno. Contemporaneamente, il consenso è una salvaguardia: un arrestato che sta al sicuro in un luogo segreto potrebbe temere ritorsioni da parte di familiari compromessi con criminali.

Analisi

Il testo è breve e non articolato in commi. Impone il dovere della polizia di 'dare notizia ai familiari dell'avvenuto arresto o fermo'. La comunicazione deve contenere i dati essenziali: il fatto (reato), la data/ora e il luogo dell'arresto, l'identità di chi è stato arrestato. Il termine 'senza ritardo' implica tempestività: idealmente subito, ma comunque entro poche ore (non giorni). Cruciale è il 'con consenso dell'arrestato o del fermato': questo significa che prima di contattare i familiari, la polizia deve chiedere esplicitamente se l'arrestato è d'accordo. Se questi rifiuta per qualsiasi motivo (timore di minacce, imbarazzo, motivi personali), la polizia non comunica. Se invece consente, la polizia procede anche se l'arrestato non fornisce i contatti: la polizia ha accesso ai dati anagrafici e può cercare i familiari.

Quando si applica

Una persona è arrestata per furto. La polizia la informa del diritto di avvertire i familiari. Se l'arrestato fornisce il numero di cellulare della madre, la polizia chiama e comunica: 'Suo figlio è stato arrestato stamattina per furto presso il centro commerciale, si trova presso il commissariato di Polizia'. Se l'arrestato si rifiuta perché teme reazioni violente dai genitori, la polizia non comunica. Se invece è d'accordo ma non fornisce contatti, la polizia può cercare i familiari in anagrafe e contattarli sul domicilio risultante.

Connessioni

L'art. 387 rimanda all'art. 380-386 (arresto, fermo e doveri conseguenti). Si collega indirettamente al diritto alla famiglia (art. 16 Carta diritti fondamentali UE, CEDU art. 8). Nel codice procedurale, complementa l'art. 386 (doveri della polizia verso l'arrestato) e l'art. 388 (interrogatorio). La giurisprudenza della Cassazione ha precisato che 'senza ritardo' non consente dilazioni eccessive: se l'arresto avviene venerdì sera, il tentativo di contatto deve esserci entro sabato mattina.

Casi pratici

Caso 1: Caso 1

Tizio, impiegato di banca, è arrestato giovedì pomeriggio per peculato (sottrazioni sistematiche di denaro da conti). La polizia lo accompagna in commissariato. Durante la procedura di arresto, gli ufficiali chiedono: 'Desideri avvertire i familiari dell'arresto?'. Tizio risponde sì e fornisce il numero di cellulare della moglie. La polizia chiama la moglie e comunica il fatto, il luogo (commissariato centrale) e il motivo (peculato). La moglie può così organizzarsi per contattare un avvocato e preparare i figli. Se Tizio avesse rifiutato, la polizia non avrebbe contattato nessuno.

Caso 2: Caio, minorenne, è fermato per rapina a mano armata

La polizia (che ha competenza su minori) lo informa della facoltà di avvertire i genitori. Caio acconsente. Poiché è minorenne, l'art. 387 si applica con rigore ancora maggiore (diritto di contatto con famiglia per minorenni è rafforzato dal diritto del minore). La polizia contatta subito un genitore, anche di notte se necessario. Se i genitori non rispondono, la polizia continua a cercarli, perché l'obbligo è 'senza ritardo' e il diritto della famiglia a essere informata di un minore arrestato è prioritario.

Domande frequenti

Se la polizia non mi avvisa di poter contattare i familiari, ho diritto a ricorso?

Sì. L'art. 387 è un diritto procedurale. Se la polizia omette di chiederti se desideri contattare i familiari, puoi lamentare la violazione al PM o al giudice. Se il danno è provato (familiari soffrono per non sapere dove sei), puoi chiedere risarcimento per violazione di diritti.

Se sono preso in finanza, devo avvisare il mio datore di lavoro?

Non esiste un obbligo per la polizia di contattare il datore di lavoro (non è un 'familiare'). Tuttavia, puoi chiedere alla polizia il permesso di contattare il datore stesso per comunicare un'assenza di emergenza. La decisione è discrezionale della polizia.

Posso scrivere una lettera ai familiari anziché chiamarli?

No direttamente durante l'arresto. Tuttavia, una volta consegnato al carcere, avrai diritto di scrivere lettere ai familiari (art. 18 ord. penit.). Durante le prime 24 ore in commissariato, la comunicazione con i familiari è principalmente attraverso la polizia su tua richiesta.

Se ho un figlio piccolo, la polizia deve avvisare subito i servizi sociali?

L'art. 387 riguarda solo l'avviso ai familiari. Tuttavia, se sei il caregiver principale di un minore e non c'è un altro adulto che se ne prenda cura, la polizia ha l'obbligo (per protezione del minore) di segnalare ai servizi sociali per evitare che il bambino rimanga solo. Questo va oltre l'art. 387 ma è dovere di protezione.

Se mi rifiuto di dare il consenso, la polizia può contattare i miei familiari lo stesso?

No. Il consenso è una precondizione. Se esplicitamente rifiuti ('Non contattate nessuno'), la polizia non deve comunicare. Eccezione: minorenne (diritto di contatto genitoriale è imperativo) o circostanze di grave pericolo (minore solo in casa fredda, anziano in pericolo).

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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