Autore: Andrea Marton

  • Articolo 407 Codice di Procedura Penale: Termini di durata massima delle indagini preliminari

    Articolo 407 Codice di Procedura Penale: Termini di durata massima delle indagini preliminari

    Art. 407 c.p.p. – Termini di durata massima delle indagini preliminari

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Termini di durata massima delle indagini preliminari

    1. Salvo quanto previsto dall’articolo 393 comma 4, la durata delle indagini preliminari non può comunque superare diciotto mesi o, se si procede per una contravvenzione, un anno.

    2. La durata massima è tuttavia di due anni se le indagini preliminari riguardano:

    a) i delitti appresso indicati:

    1) delitti di cui agli articoli 285, 286, 416-bis e 422 del codice penale, 291-ter, limitatamente alle ipotesi aggravate previste dalle lettere a), d) ed e) del comma 2, e 291-quater, comma 4, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

    2) delitti consumati o tentati di cui agli articoli 575, 628, terzo comma, 628-bis, 629, secondo comma, e 630 dello stesso codice penale;

    3) delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo;

    4) delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, nonché delitti di cui agli articoli 270, terzo comma, e 306, secondo comma, del codice penale;

    5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall’articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110;

    6) delitti di cui agli articoli 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell’articolo 80, comma 2, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Rupubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni;

    7) delitto di cui all’articolo 416 del codice penale nei casi in cui è obbligatorio l’arresto in flagranza;

    7-bis) dei delitti previsto dagli articoli 600, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma 601, 602, 609-bis nelle ipotesi aggravate previste dall’articolo 609-ter, 609-quater, 609-octies del codice penale, nonché dei delitti previsti dagli articoli 12, comma 3, e 12-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.

    7-ter) delitti previsti dagli articoli 615-ter, 615-quater, 617-ter, 617-quater, 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quater.1 e 635-quinquies del codice penale, quando il fatto è commesso in danno di sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all’ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico;

    7-quater) delitti previsti dal capo I-bis del titolo I del libro II del codice penale e dall’articolo 12, comma 1, aggravato ai sensi del comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

    b) notizie di reato cherendono particolarmente complesse le investigazioni per la molteplicità di fatti tra loro collegati ovvero per l’elevato numero di persone sottoposte alle indagini o di persone offese;

    c) indagini che richiedono il compimento di atti all’estero;

    d) procedimenti in cui è indispensabile mantenere il collegamento tra più uffici del pubblico ministero a norma dell’articolo 371.

    3. Salvo quanto previsto dall’articolo 415- bis, non possono essere utilizzati gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine per la conclusione delle indagini preliminari stabilito dalla legge o prorogato dal giudice.

    3-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 150.

  • Art. 408 c.p.p.: Richiesta di archiviazione per infondatezza del

    Art. 408 c.p.p.: Richiesta di archiviazione per infondatezza del

    Art. 408 c.p.p. – Richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato

    1. Quando gli elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna o di applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca, il pubblico ministero, presenta al giudice richiesta di archiviazione. Con la richiesta è trasmesso il fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali degli atti compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari.

    2. Fuori dei casi di rimessione della querela, l’avviso della richiesta è notificato, a cura del pubblico ministero, alla persona offesa che, nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione, abbia dichiarato di volere essere informata circa l’eventuale archiviazione.

    3. Nell’avviso è precisato che, nel termine di venti giorni, la persona offesa può prendere visione degli atti e presentare opposizione con richiesta motivata di prosecuzione delle indagini preliminari. La persona offesa è altresì informata della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.

    3-bis. Per i delitti commessi con violenza alla persona e per il reato di cui all’articolo 624-bis del codice penale, l’avviso della richiesta di archiviazione è in ogni caso notificato, a cura del pubblico ministero, alla persona offesa ed il termine di cui al comma 3 è elevato a trenta giorni.

  • Art. 409 c.p.p.: Provvedimenti del giudice sulla richiesta di ar

    Art. 409 c.p.p.: Provvedimenti del giudice sulla richiesta di ar

    Art. 409 c.p.p. – Provvedimenti del giudice sulla richiesta di archiviazione

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Provvedimenti del giudice sulla richiesta di archiviazione

    1. Fuori dei casi in cui sia stata presentata l’opposizione prevista dall’articolo 410, il giudice, se accoglie la richiesta di archiviazione, pronuncia decreto motivato e restituisce gli atti al pubblico ministero. Il provvedimento che dispone l’archiviazione è notificato alla persona sottoposta alle indagini se nel corso del procedimento è stata applicata nei suoi confronti la misura della custodia cautelare.

    2. Se non accoglie la richiesta, il giudice entro tre mesi fissa la data dell’udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso al pubblico ministero, alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa dal reato. La persona sottoposta alle indagini e la persona offesa sono altresì informate della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.

    Il procedimento si svolge nelle forme previste dall’articolo 127. Fino al giorno dell’udienza gli atti restano depositati in cancelleria con facoltà del difensore di estrarne copia.

    3. Della fissazione dell’udienza il giudice dà inoltre comunicazione al procuratore generale presso la corte di appello.

    4. A seguito dell’udienza, il giudice, se ritiene necessarie ulteriori indagini, le indica con ordinanza al pubblico ministero, fissando il termine indispensabile per il compimento di esse, altrimenti provvede entro tre mesi sulle richieste.

    5. Fuori del caso previsto dal comma 4, il giudice, quando non accoglie la richiesta di archiviazione, dispone con ordinanza che, entro dieci giorni, il pubblico ministero formuli l’imputazione.

    Entro due giorni dalla formulazione dell’imputazione, il giudice fissa con decreto l’udienza preliminare. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 418 e 419.

    6. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 GIUGNO 2017, N. 103.

  • Art. 410 c.p.p.: Opposizione alla richiesta di archiviazione

    Art. 410 c.p.p.: Opposizione alla richiesta di archiviazione

    Art. 410 c.p.p. – Opposizione alla richiesta di archiviazione

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Opposizione alla richiesta di archiviazione

    1. Con l’opposizione alla richiesta di archiviazione la persona offesa dal reato chiede la prosecuzione delle indagini preliminari indicando, a pena di inammissibilità, l’oggetto della investigazione suppletiva e i relativi elementi di prova.

    2. Se l’opposizione è inammissibile e la notizia di reato è infondata, il giudice dispone l’archiviazione con decreto motivato e restituisce gli atti al pubblico ministero.

    3. Fuori dei casi previsti dal comma 2, il giudice provvede a norma dell’articolo 409 commi 2, 3, 4 e 5, ma, in caso di più persone offese, l’avviso per l’udienza è notificato al solo opponente.

  • Articolo 411 Codice di Procedura Penale: Altri casi di archiviazione

    Articolo 411 Codice di Procedura Penale: Altri casi di archiviazione

    Art. 411 c.p.p. – Altri casi di archiviazione

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Altri casi di archiviazione

    1. Le disposizioni degli articoli 408, 409, 410 e 410-bis si applicano anche quando risulta che manca una condizione di procedibilità, che la persona sottoposta alle indagini non è punibile ai sensi dell’articolo 131-bis del codice penale per particolare tenuità del fatto, che il reato è estinto o che il fatto non è previsto dalla legge come reato.

    1-bis. Se l’archiviazione è richiesta per particolare tenuità del fatto, il pubblico ministero deve darne avviso alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa, precisando che, nel termine di dieci giorni, possono prendere visione degli atti e presentare opposizione in cui indicare, a pena di inammissibilità, le ragioni del dissenso rispetto alla richiesta. Il giudice, se l’opposizione non è inammissibile, procede ai sensi dell’articolo 409, comma 2, e, dopo avere sentito le parti, se accoglie la richiesta, provvede con ordinanza. In mancanza di opposizione, o quando questa è inammissibile, il giudice procede senza formalità e, se accoglie la richiesta di archiviazione, pronuncia decreto motivato. Nei casi in cui non accoglie la richiesta il giudice restituisce gli atti al pubblico ministero, eventualmente provvedendo ai sensi dell’articolo 409, commi 4 e 5.

  • Art. 412 c.p.p.: Avocazione delle indagini preliminari per manca

    Art. 412 c.p.p.: Avocazione delle indagini preliminari per manca

    Art. 412 c.p.p. – Avocazione delle indagini preliminari per mancato esercizio dell’azione penale

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Avocazione delle indagini preliminari per mancato esercizio dell’azione penale

    1. Il procuratore generale presso la corte di appello può disporre, con decreto motivato, l’avocazione delle indagini preliminari se il pubblico ministero non ha disposto la notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, oppure non ha esercitato l’azione penale o richiesto l’archiviazione, entro i termini previsti dall’articolo 407-bis, comma 2. Se il pubblico ministero ha formulato richiesta di differimento del deposito ai sensi dell’articolo 415-ter, comma 2, l’avocazione può essere disposta solo se la richiesta è stata rigettata. L’avocazione può essere, altresì, disposta nei casi in cui il pubblico ministero non ha assunto le determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale entro il termine fissato dal giudice ai sensi dell’articolo 415-ter, comma 4, ovvero dal procuratore generale ai sensi dell’articolo 415-ter, comma 5, primo periodo.

    2. Il procuratore generale può altresì disporre l’avocazione a seguito della comunicazione prevista dall’articolo 409, comma 3.

    2-bis. Il procuratore generale svolge le indagini preliminari indispensabili e formula le sue richieste entro novanta giorni dal decreto di avocazione. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 415-ter, commi 1, 2, 3 e 4.

    2-ter. Il procuratore generale, quando dispone l’avocazione delle indagini preliminari per i delitti di cui agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater , e 371-bis, comma 4-bis, informa il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo.

  • Art. 413 c.p.p.: Richiesta della persona sottoposta alle indagin

    Art. 413 c.p.p.: Richiesta della persona sottoposta alle indagin

    Art. 413 c.p.p. – Richiesta della persona sottoposta alle indagini o della persona offesa dal reato

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Richiesta della persona sottoposta alle indagini o della persona offesa dal reato

    1. La persona sottoposta alle indagini o la persona offesa dal reato può chiedere al procuratore generale di disporre l’avocazione a norma dell’articolo 412 comma 1.

    2. Disposta l’avocazione, il procuratore generale svolge le indagini preliminari indispensabili e formula le sue richieste entro trenta giorni dalla richiesta proposta a norma del comma 1.

  • Articolo 414 Codice di Procedura Penale: Riapertura delle indagini

    Articolo 414 Codice di Procedura Penale: Riapertura delle indagini

    Art. 414 c.p.p. – Riapertura delle indagini

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Riapertura delle indagini

    1. Dopo il provvedimento di archiviazione emesso a norma degli articoli precedenti, il giudice autorizza con decreto motivato la riapertura delle indagini su richiesta del pubblico ministero motivata dalla esigenza di nuove investigazioni.La richiesta di riapertura delle indagini è respinta quando non è ragionevolmente prevedibile la individuazione di nuove fonti di prova che, da sole o unitamente a quelle già acquisite, possono determinare l’esercizio dell’azione penale.

    2. Quando è autorizzata la riapertura delle indagini, il pubblico ministero procede a nuova iscrizione a norma dell’articolo 335.

    2-bis. Gli atti di indagine compiuti in assenza di un provvedimento di riapertura del giudice sono inutilizzabili.

  • Articolo 415 Codice di Procedura Penale: Reato commesso da persone ignote

    Articolo 415 Codice di Procedura Penale: Reato commesso da persone ignote

    Art. 415 c.p.p. – Reato commesso da persone ignote

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    1. Quando è ignoto l’autore del reato il pubblico ministero entro sei mesi dalla data della registrazione della notizia di reato, presenta al giudice richiesta di archiviazione ovvero di autorizzazione a proseguire le indagini.

    2. Quando accoglie la richiesta di archiviazione ovvero di autorizzazione a proseguire le indagini, il giudice pronuncia decreto motivato e restituisce gli atti al pubblico ministero. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 150 .

    2-bis.

    COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 150 .

    3. Si osservano, in quanto applicabili, le altre disposizioni di cui al presente titolo.

    4. Nell’ipotesi di cui all’articolo 107-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, la richiesta di archiviazione ed il decreto del giudice che accoglie la richiesta sono pronunciati cumulativamente con riferimento agli elenchi trasmessi dagli organi di polizia con l’eventuale indicazione delle denunce che il pubblico ministero o il giudice intendono escludere, rispettivamente dalla richiesta o dal decreto.

  • Art. 415-bis c.p.p.: Avviso all’indagato della conclusione delle

    Art. 415-bis c.p.p.: Avviso all’indagato della conclusione delle

    Art. 415-bis c.p.p. – Avviso all’indagato della conclusione delle indagini preliminari

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    1.

    Prima della scadenza del termine previsto dal comma 2 dell’articolo 405, anche se prorogato, il pubblico ministero, se non deve formulare richiesta di archiviazione ai sensi degli articoli 408 e 411, fa notificare alla persona sottoposta alle indagini e al difensore nonché, quando si procede per i reati di cui agli articoli 572 e 612-bis del codice penale, anche al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa avviso della conclusione delle indagini preliminari.

    2. L’avviso contiene la sommaria enunciazione del fatto per il quale si procede, delle norme di legge che si assumono violate, della data e del luogo del fatto con l’avvertimento che la documentazione relativa alle indagini espletate è depositata presso la segreteria del pubblico ministero e che l’indagato e il suo difensore hanno facoltà di prenderne visione ed estrarne copia.

    2-bis. Qualora non si sia proceduto ai sensi dell’articolo 268, commi 4, 5 e 6, l’avviso contiene inoltre l’avvertimento che l’indagato e il suo difensore hanno facoltà di esaminare per via telematica gli atti depositati relativi ad intercettazioni ed ascoltare le registrazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche e che hanno la facoltà di estrarre copia delle registrazioni o dei flussi indicati come rilevanti dal pubblico ministero. Il difensore può, entro il termine di venti giorni, depositare l’elenco delle ulteriori registrazioni ritenute rilevanti e di cui chiede copia. Sull’istanza provvede il pubblico ministero con decreto motivato. In caso di rigetto dell’istanza o di contestazioni sulle indicazioni relative alle registrazioni ritenute rilevanti il difensore può avanzare al giudice istanza affinchè si proceda nelle forme di cui all’articolo 268, comma 6.

    3. L’avviso contiene altresì l’avvertimento che l’indagato ha facoltà entro il termine di venti giorni, di presentare memorie, produrre documenti, depositare documentazione relativa ad investigazioni del difensore, chiedere al pubblico ministero il compimento di atti di indagine, nonché di presentarsi per rilasciare dichiarazioni ovvero chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio.

    Se l’indagato chiede di essere sottoposto ad interrogatorio il pubblico ministero deve procedervi. Con l’avviso l’indagato e la persona offesa alla quale lo stesso è notificato sono altresì informati che hanno facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.

    4. Quando il pubblico ministero, a seguito delle richieste dell’indagato, dispone nuove indagini, queste devono essere compiute entro trenta giorni dalla presentazione, della richiesta. Il termine può essere prorogato dal giudice per le indagini preliminari, su richiesta dei pubblico ministero, per una sola volta e per non più di sessanta giorni.

    5. Le dichiarazioni rilasciate dall’indagato, l’interrogatorio del medesimo ed i nuovi atti di indagine del pubblico ministero, previsti dai commi 3 e 4, sono utilizzabili se compiuti entro il termine stabilito dal comma 4, ancorché sia decorso il termine stabilito dalla legge o prorogato dal giudice.

    5-bis.

    COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 MARZO 2024, N. 31 .

    5-ter.

    COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 MARZO 2024, N. 31 .

    5-quater.

    COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 MARZO 2024, N. 31 .

    5-quinquies.

    COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 MARZO 2024, N. 31 .

    5-sexies.

    COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 MARZO 2024, N. 31 .

  • Art. 416 c.p.p.: Presentazione della richiesta del pubblico mini

    Art. 416 c.p.p.: Presentazione della richiesta del pubblico mini

    Art. 416 c.p.p. – Presentazione della richiesta del pubblico ministero

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Presentazione della richiesta del pubblico ministero

    1. La richiesta di rinvio a giudizio è depositata dal pubblico ministero nella cancelleria del giudice. La richiesta di rinvio a giudizio è nulla se non è preceduta dall’avviso, previsto dall’articolo 415-bis, nonché dall’invito a presentarsi per rendere l’interrogatorio ai sensi dell’articolo 375. comma 3, qualora la persona sottoposta alle indagini abbia chiesto di essere sottoposta ad interrogatorio entro il termine di cui all’articolo 415-bis, comma 3.

    2. Con la richiesta è trasmesso il fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali degli atti compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari. Il corpo del reato e le cose pertinenti al reato sono allegati al fascicolo, qualora non debbano essere custoditi altrove.

    2-bis.

    COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 150 .

  • Art. 417 c.p.p.: Requisiti formali della richiesta di rinvio a g

    Art. 417 c.p.p.: Requisiti formali della richiesta di rinvio a g

    Art. 417 c.p.p. – Requisiti formali della richiesta di rinvio a giudizio

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Requisiti formali della richiesta di rinvio a giudizio

    1. La richiesta di rinvio a giudizio contiene:

    a) le generalità dell’imputato o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonché le generalità della persona offesa dal reato qualora ne sia possibile l’identificazione;

    b) l’enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l’applicazione di misure di sicurezza, con l’indicazione dei relativi articoli di legge

    c) l’indicazione delle fonti di prova acquisite;

    d) la domanda al giudice di emissione del decreto che dispone il giudizio;

    e) la data e la sottoscrizione.