Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Art. 420-ter c.p.p. – Impedimento a comparire dell’imputato o del difensore

Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

1. Quando l’imputato, anche se detenuto, non si presenta ad una udienza e risulta che l’assenza è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, il giudice, anche d’ufficio, rinvia con ordinanza ad una nuova udienza e dispone la notificazione dell’ordinanza medesima all’imputato.

2. Con le medesime modalità di cui al comma 1 il giudice provvede quando appare probabile che l’assenza dell’imputato sia dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito o forza maggiore. Tale probabilità è liberamente valutata dal giudice e non può formare oggetto di discussione successiva né motivo di impugnazione.

3.

COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 150 .

4. In ogni caso la lettura dell’ordinanza che fissa la nuova udienza sostituisce …

gli avvisi per tutti coloro che sono o devono considerarsi presenti.

5. Il giudice provvede a norma del comma 1 nel caso di assenza del difensore, quando risulta che l’assenza stessa è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento, purché prontamente comunicato. Tale disposizione non si applica se l’imputato è assistito da due difensori e l’impedimento riguarda uno dei medesimi ovvero quando il difensore impedito ha designato un sostituto o quando l’imputato chiede che si proceda in assenza del difensore impedito.

5-bis. Agli effetti di cui al comma 5 il difensore che abbia comunicato prontamente lo stato di gravidanza si ritiene legittimamente impedito a comparire nei due mesi precedenti la data presunta del parto e nei tre mesi successivi ad esso.

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In sintesi

  • Rinvio dell'udienza quando impedimento è dovuto a caso fortuito o forza maggiore
  • Valutazione libera della probabilità dell'impedimento da parte del giudice
  • Eccezioni per doppio difensore, sostituto designato, o richiesta di assenza
  • Lettura dell'ordinanza sostituisce citazione per chi è presente
Indice dei contenuti

Se l'imputato o il difensore non si presentano all'udienza per caso fortuito, forza maggiore o impedimento legittimo, il giudice rinvia e rinnova l'avviso.

Ratio

L'articolo 420-ter tutela il diritto di comparsa in giudizio quando impossibilità sopravvenuta non è imputabile alle parti. La norma distingue tra assenza volontaria e quella cagionata da impedimenti oggettivi: caso fortuito, forza maggiore, impedimento legittimo. Questo principio assicura che nessuno sia pregiudicato da circostanze al di fuori del suo controllo, rispecchiando il principio di personalità della responsabilità procedurale.

Analisi

Il comma 1 consente il rinvio e la rinnovazione dell'avviso quando l'assenza è dovuta ad assoluta impossibilità per caso fortuito, forza maggiore o impedimento legittimo. Il comma 2 estende il meccanismo ai casi di probabilità, affidando la valutazione al giudice. Il comma 3 regola le udienze successive. Il comma 4 stabilisce che la lettura dell'ordinanza equivale a citazione. Il comma 5 copre l'assenza del difensore, con eccezioni per difensori doppi o sostituto disponibile.

Quando si applica

La norma si applica quando l'imputato, pur intendendo comparire, non può farlo per cause esterne: malattia grave, incidente stradale, morte di un congiunto (se detenuto), allerta meteo che impedisce il viaggio. Allo stesso modo se il difensore è bloccato per calamità naturale, incidente, malore improvviso. L'impedimento deve essere comunicato tempestivamente al giudice perché sia valutato favorevolmente. Non sono equiparabili a impedimento legittimo dimenticanze, disguidi organizzativi, traffic non eccezionale.

Connessioni

Collegato agli artt. 420 (rinvio per assenza), 420-bis (rinnovazione avviso), 420-quater (contumacia), 424 (provvedimenti). Rinvia all'art. 419 comma 1 per le modalità di notificazione e all'art. 18 comma 1 lett. c) e d) per il regime multimputato. Correlato a principi costituzionali di uguaglianza (art. 3) e diritto di difesa (art. 24).

Casi pratici

Caso 1: Tizio è chiamato a comparire all'udienza preliminare il 15 maggio

La sera prima, viene ricoverato in ospedale con infarto acuto. Il suo difensore comunica immediatamente al giudice il certificato medico. Il giudice, accertato l'impedimento assoluto e non imputabile, dispone il rinvio con rinnovazione dell'avviso. Tizio è considerato scusato e la procedura continua senza sanzioni.

Caso 2: Caso 2

Caio è detenuto e dovrebbe comparire tramite videoconferenza all'udienza preliminare. Un guasto tecnico improvviso della struttura carceraria impedisce il collegamento. Il giudice, valutando la comunicazione del carcere, ritiene probabile che il guasto sia dovuto a caso fortuito. Dispone il rinvio e non attribuisce contumacia a Caio. Se Caio ha due difensori e uno è impedito, il giudice non rinvia se l'altro difensore è disponibile o se Caio chiede di procedere comunque.

Domande frequenti

Quali impedimenti sono considerati legittimi secondo l'art. 420-ter?

Sono impedimenti legittimi: malattia grave documentata, infortunio, decesso prossimo, calamità naturale, mancanza di trasporto pubblico eccezionale, blocco stradale. Non sono legittimi: ritardo dovuto a sbaglio dell'indirizzo, dimenticanza dell'appuntamento, motivi di lavoro ordinario.

Il giudice deve verificare l'impedimento oppure presume sempre la mala fede?

Il giudice valuta liberamente, considerando la documentazione fornita. Può operare una valutazione anche probabilistica: se è verosimile che l'impedimento sussista, il rinvio è concesso anche in assenza di certificati formali.

Se il difensore è impedito, il giudice rinvia automaticamente?

No. Se l'imputato ha due difensori, il procedimento continua con l'altro. Se il difensore impedito ha nominato un sostituto idoneo, il procedimento prosegue. Solo se l'imputato è assistito da un unico difensore impedito e non ha designato sostituto, il giudice rinvia.

Cosa significa che la lettura dell'ordinanza sostituisce la citazione?

Quando il giudice legge in aula l'ordinanza che rinvia l'udienza e fissa la nuova data, questa lettura equivale a notificazione per chi è presente in aula. Non serve una notificazione separata per chi ha assistito.

L'imputato può opporsi alla valutazione dell'impedimento da parte del giudice?

No. La norma esclude che la valutazione della probabilità dell'impedimento possa formare oggetto di discussione successiva o motivo di impugnazione. È valutazione discrezionale e non censurabile.

Ultimo aggiornamento redazionale: 9 maggio 2026
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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