Testo dell'articoloVigente
Art. 420-bis c.p.p. – Assenza dell’imputato
Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)
1. Se l’imputato, libero o detenuto, non è presente all’udienza, il giudice procede in sua assenza:
a) quando l’imputato è stato citato a comparire a mezzo di notificazione dell’atto in mani proprie o di persona da lui espressamente delegata al ritiro dell’atto;
b) quando l’imputato ha espressamente rinunciato a comparire o, sussistendo un impedimento ai sensi dell’articolo 420-ter, ha rinunciato espressamente a farlo valere.
2. Il giudice procede in assenza dell’imputato anche quando ritiene altrimenti provato che lo stesso ha effettiva conoscenza della pendenza del processo e che la sua assenza all’udienza è dovuta ad una scelta volontaria e consapevole. A tal fine il giudice tiene conto delle modalità della notificazione, degli atti compiuti dall’imputato prima dell’udienza, della nomina di un difensore di fiducia e di ogni altra circostanza rilevante.
3. Il giudice procede in assenza anche fuori dai casi di cui ai commi 1 e 2, quando l’imputato è stato dichiarato latitante o si è in altro modo volontariamente sottratto alla conoscenza della pendenza del processo.
4. Nei casi previsti dai commi 1, 2 e 3 il giudice dichiara l’imputato assente. Salvo che la legge disponga altrimenti, l’imputato dichiarato assente è rappresentato dal difensore.
5. Fuori dai casi previsti dai commi 1, 2 e 3, prima di procedere ai sensi dell’articolo 420-quater, il giudice rinvia l’udienza e dispone che l’avviso di cui all’articolo 419, la richiesta di rinvio a giudizio e il verbale d’udienza siano notificati all’imputato personalmente ad opera della polizia giudiziaria.
6. L’ordinanza che dichiara l’assenza dell’imputato è revocata anche d’ufficio se, prima della decisione, l’imputato compare.
L’imputato è restituito nel termine per esercitare le facoltà dalle quali è decaduto:
a) se fornisce la prova che, per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, si è trovato nell’assoluta impossibilità di comparire in tempo utile per esercitare le facoltà dalle quali è decaduto e che non ha potuto trasmettere tempestivamente la prova dell’impedimento senza sua colpa;
b) se, nei casi previsti dai commi 2 e 3, fornisce la prova di non aver avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo e di non essere potuto intervenire senza sua colpa in tempo utile per esercitare le facoltà dalle quali è decaduto;
c) se comunque risulta che le condizioni per procedere in sua assenza non erano soddisfatte.
7. Fuori del caso previsto dal comma 6, se risulta che le condizioni per procedere in assenza non erano soddisfatte, il giudice revoca, anche d’ufficio, l’ordinanza che dichiara l’assenza dell’imputato e provvede ai sensi del comma 5.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il giudice rinova l'avviso dell'udienza preliminare quando l'imputato non ne ha avuto effettiva conoscenza e il fatto non è dovuto a sua colpa.
Ratio
La norma protegge il diritto di difesa dell'imputato garantendo che questi sia messo a conoscenza effettiva dell'udienza preliminare. La rinnovazione dell'avviso è uno strumento procedurale volto a sanare vizi formali che non dipendono dalla negligenza dell'imputato stesso. La regola si fonda sul principio costituzionale di cui all'art. 24 della Costituzione.
Analisi
Il comma 1 dispone che il giudice, anche d'ufficio, rinova l'avviso quando è provato o appare probabile che l'imputato non ne abbia avuto conoscenza effettiva, sempre che il fatto non sia dovuto a colpa dell'imputato. La rinnovazione non si applica nei casi di notificazione mediante consegna al difensore secondo gli artt. 159, 161 comma 4, e 169. Il comma 2 affida al giudice la valutazione libera della probabilità, escludendo discussioni successive e motivi di impugnazione.
Quando si applica
La rinnovazione dell'avviso è necessaria quando sussistono indizi che l'imputato non sia venuto a conoscenza della data e del luogo dell'udienza per cause che non gli sono attribuibili: per esempio, un vizio formale nella notificazione, un errore del cancelliere, un'omissione nella consegna al domicilio. Se invece l'assenza dipende dalla negligenza dell'imputato (cambiamento di domicilio non comunicato, accettazione errata), la rinnovazione non è possibile.
Connessioni
L'articolo è collegato agli artt. 419 (avviso dell'udienza), 420 (rinvio in caso di assenza), 420-ter (impedimento a comparire) e 424 (provvedimenti del giudice). Rinvia agli artt. 159, 161 e 169 relativi alle modalità di notificazione e consegna al difensore. Correlato all'art. 24 della Costituzione (diritto di difesa).
Casi pratici
Caso 1: Tizio è imputato per ricettazione
Il giudice fissa l'udienza preliminare e dispone che sia notificato al suo domicilio. L'avviso viene spedito via posta raccomandata, ma Tizio risulta assente dal domicilio. Successivamente si scopre che la raccomandata non è stata consegnata per problemi del servizio postale. Il giudice, accertata la mancata conoscenza effettiva non imputabile a Tizio, dispone la rinnovazione dell'avviso. In questo caso Tizio non è punito per un vizio della procedura.
Caso 2: Caso 2
Caio è accusato di corruzione e il suo difensore riceve regolarmente l'avviso dell'udienza preliminare a norma dell'art. 159 cpp. Tuttavia Caio sostiene di non essere stato avvertito. Il giudice verifica che la notificazione al difensore è stata regolare. Poiché l'art. 420-bis esclude la rinnovazione nei casi di consegna al difensore secondo le forme di legge, il giudice non ordina la rinnovazione, indipendentemente dall'affermazione di Caio.
Domande frequenti
Che differenza c'è tra mancata conoscenza dell'avviso e negligenza dell'imputato?
Se l'imputato non conosce l'avviso per colpa propria (ad es. ha cambiato domicilio senza avvertire), la rinnovazione non è possibile. Se invece non lo conosce per vizi della notificazione (errore del cancelliere, mancato recapito nonostante i tentativi corretti), il giudice può rinnovare l'avviso.
Il giudice è obbligato a rinnovare l'avviso o ha discrezionalità?
Il giudice ha discrezionalità nel valutare se sussista la probabilità che l'imputato non abbia avuto conoscenza, ma questa valutazione non è impugnabile e non forma oggetto di discussione.
Se l'avviso è stato consegnato al difensore, la rinnovazione è sempre esclusa?
Sì. Se la notificazione è avvenuta regolarmente al difensore secondo le forme di legge (artt. 159, 161, 169), la rinnovazione non è possibile anche se l'imputato sostiene di non essere stato informato.
Quante volte il giudice può rinnovare l'avviso?
La norma non pone limiti al numero di rinnovazioni, ma l'eccesso di rinnovazioni potrebbe costituire un abuso procedurale. In pratica, il giudice rinova generalmente una o due volte prima di procedere alle altre soluzioni (rinvio, contumacia).
Cosa succede dopo la rinnovazione dell'avviso?
Dopo la rinnovazione, l'udienza preliminare è fissata a una nuova data. Se l'imputato non comparisce ancora, il giudice valuterà se applicare le regole sulla contumacia (art. 420-quater) o sull'impedimento (art. 420-ter).