Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 420-quater c.p.p. – Sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell’imputato

Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 420-bis e 420-ter, se l’imputato non è presente, il giudice pronuncia sentenza inappellabile di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell’imputato.

2. La sentenza contiene:

a) l’intestazione “in nome del popolo italiano” e l’indicazione dell’autorità che l’ha pronunciata;

b) le generalità dell’imputato o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo, nonché le generalità delle altre parti private;

c) l’imputazione;

d) l’indicazione dell’esito delle notifiche e delle ricerche effettuate;

e) l’indicazione della data fino alla quale dovranno continuare le ricerche per rintracciare la persona nei cui confronti la sentenza è emessa;

f) il dispositivo, con l’indicazione degli articoli di legge applicati;

g) la data e la sottoscrizione del giudice.

3. Con la sentenza il giudice dispone che, fino a quando per tutti i reati oggetto di imputazione non sia superato il termine previsto dall’articolo 159, ultimo comma, del codice penale, la persona nei cui confronti è stata emessa la sentenza sia ricercata dalla polizia giudiziaria e, nel caso in cui sia rintracciata, le sia personalmente notificata la sentenza.

4. La sentenza contiene altresì:

a) l’avvertimento alla persona rintracciata che il processo a suo carico sarà riaperto davanti alla stessa autorità giudiziaria che ha pronunciato la sentenza;

b) quando la persona non è destinataria di un provvedimento applicativo della misura cautelare degli arresti domiciliari o della custodia in carcere per i fatti per cui si procede, l’avviso che l’udienza per la prosecuzione del processo è fissata:

1) il primo giorno non festivo del successivo mese di ottobre , se la persona è stata rintracciata nel primo semestre dell’anno;

2) il primo giorno non festivo del mese di marzo dell’anno successivo, se la persona è stata rintracciata nel secondo semestre dell’anno;

c) l’indicazione del luogo in cui l’udienza si terrà;

d) l’avviso che, qualora la persona rintracciata non compaia e non ricorra alcuno dei casi di cui all’articolo 420-ter, si procederà in sua assenza e sarà rappresentata in udienza dal difensore.

5. Alla sentenza si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 546.

6. Decorso il termine di cui al comma 3 senza che la persona nei cui confronti è stata emessa la sentenza sia stata rintracciata, la sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo non può più essere revocata.

7. In deroga a quanto disposto dall’articolo 300, le misure cautelari degli arresti domiciliari e della custodia in carcere perdono efficacia solo quando la sentenza non è più revocabile ai sensi del comma 6. In deroga a quanto disposto dagli articoli 262, 317 e 323, gli effetti dei provvedimenti che hanno disposto il sequestro probatorio, il sequestro conservativo e il sequestro preventivo permangono fino a quando la sentenza non è più revocabile ai sensi del comma 6.

In sintesi

  • Dichiarazione di contumacia quando assenza non è giustificata da caso fortuito o impedimento
  • L'imputato è sempre rappresentato dal difensore durante procedimento in contumacia
  • Comparsa prima della sentenza revoca la contumacia e consente interrogatorio
  • Ordinanza di contumacia nulla se sussistono prove di mancata conoscenza dell'avviso
  • Revoca automatica se prove di impedimento pervengono prima della sentenza
Indice dei contenuti

Se l'imputato non compare all'udienza e non ricorrono scuse legittime, il giudice dichiara contumacia. L'imputato è rappresentato dal difensore.

Ratio

La contumacia è dichiarazione giudiziale dello stato di non comparsa ingiustificata dell'imputato. A differenza della semplice assenza, la contumacia ha effetti procedurali rilevanti: comporta limitazioni alla difesa (no interrogatorio diritto-spontaneo) e alla successiva impugnazione. Il principio sottostante è che l'imputato che assolutamente non compare, senza scusa, non merita la pienezza delle garanzie di chi coopera con la procedura. Tuttavia, la contumacia non è irreversibile: il diritto di difesa residuo è tutelato dal difensore obbligatorio.

Analisi

Il comma 1 pone la dichiarazione di contumacia come conseguenza dell'assenza ingiustificata. Il comma 2 ribadisce l'obbligatorietà della rappresentanza del difensore. Il comma 3 consente la revoca se l'imputato compare ante sentenza. Il comma 4 dichiara nulla l'ordinanza di contumacia se coesistono prove di mancata conoscenza dell'avviso o di impedimento. Il comma 5 regola la revoca posteriore con possibilità di rinnovazione degli atti. Il comma 6 applica regole multimputato. Il comma 7 precisa che l'ordinanza va allegata al decreto.

Quando si applica

La contumacia si applica quando: (a) l'imputato non comparisce all'udienza preliminare, (b) non ricorrono le situazioni di cui agli artt. 420 comma 2, 420-bis, 420-ter commi 1 e 2, ossia assenza dovuta a semplice negligenza o mancanza di scusa valida. È dichiarata dal giudice sentite le parti (il difensore ha diritto di parola). Riguarda sia imputato libero che detenuto. Non si applica se il giudice accerta tardivamente scuse lecite.

Connessioni

Collegato ai precedenti artt. 420 (rinvio generico), 420-bis (rinnovazione avviso), 420-ter (impedimento). Rinvia all'art. 424 comma 1 per i provvedimenti successivi (sentenza non luogo a procedere o decreto giudizio). Connesso all'art. 18 commi 1 c) e d) per regola multimputato. Rilevante per approfondire impugnabilità della contumacia in appello, secondo le regole di rito.

Casi pratici

Caso 1: Tizio è imputato di furto

L'avviso dell'udienza preliminare è stato notificato regolarmente al suo domicilio, e Tizio ha ricevuto copia tramite il suo difensore. Nonostante ciò, il giorno dell'udienza non si presenta. Il giudice, sentito il difensore (che non ha scuse da presentare), dichiara contumacia. Tizio è rappresentato dal difensore nel prosieguo, ma non potrà richiedere interrogatorio al momento della contumacia. Se Tizio compare prima della sentenza, la contumacia è revocata.

Caso 2: Caio è accusato di truffa

Nel corso della procedura, scoppia una controversia su dove fosse al momento fissato per l'udienza: il giudice dichiara contumacia. Successivamente, Caio produce documenti che provano un impedimento medico occorso proprio in quel giorno, ricevuti in cancelleria pochi giorni dopo la sentenza di non luogo a procedere, ma prima che questa divenisse irrevocabile. Il giudice, ritenendo la prova tempestiva e credibile, revoca l'ordinanza di contumacia e dispone l'assunzione di atti ritenuti rilevanti.

Domande frequenti

Qual è la differenza tra assenza semplice e contumacia?

L'assenza semplice è il mancato comparimento all'udienza. La contumacia è la dichiarazione giudiziale di assenza ingiustificata, fatta dal giudice dopo valutazione. Ha effetti più gravi sulla difesa e sulla successiva impugnabilità.

Se l'imputato è contumace, perde il diritto a un difensore?

No. L'imputato contumace è sempre rappresentato dal difensore. Quello che perde è il diritto a rendere dichiarazioni spontanee e a chiedere interrogatorio al momento della dichiarazione di contumacia. Può però recuperare questi diritti se comparisce prima della sentenza.

L'imputato contumace può presentarsi a una udienza successiva e far revocare la contumacia?

Sì, se si presenta prima che il giudice adotti i provvedimenti finali (sentenza di non luogo a procedere o decreto di rinvio a giudizio). Dopo tali provvedimenti, la contumacia non è revocabile in udienza preliminare, ma può essere contestata in appello.

Se emerga prova di impedimento dopo la dichiarazione di contumacia, è sempre revocabile?

Sì, purché la prova sia acquisita prima del provvedimento finale (comma 5). Se la prova arriva dopo la sentenza di primo grado, la contumacia è revocabile solo in appello o ricorso.

La contumacia su un imputato non blocca il procedimento degli altri?

No. Se sono imputati più soggetti, il giudice dichiara contumacia solo per chi non ha comparso ingiustificatamente. Il procedimento continua per gli altri imputati presenti.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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