Testo dell'articoloVigente
Art. 420-quinquies c.p.p. – Atti urgenti
Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)
1. Finchè le ricerche della persona nei cui confronti è stata emessa la sentenza di non doversi procedere ai sensi dell’articolo 420-quater sono in corso, il giudice che l’ha pronunciata assume, a richiesta di parte, le prove non rinviabili nelle forme di cui all’articolo 401. Del giorno, dell’ora e del luogo stabiliti per il compimento dell’atto è dato avviso almeno ventiquattro ore prima al pubblico ministero, alla persona offesa e ai difensori già nominati nel procedimento in cui è stata pronunciata la sentenza.
2. Per lo stesso periodo di tempo indicato nel comma 1, il giudice che ha pronunciato la sentenza di non doversi procedere ai sensi dell’articolo 420-quater resta competente a provvedere sulle misure cautelari e sui provvedimenti di sequestro fino alla perdita di efficacia prevista dal comma 7 dell’articolo 420-quater.
In sintesi
Indice dei contenuti
Se l'imputato chiede che l'udienza preliminare si svolga in sua assenza, non si applica rinnovazione avviso. Se si allontana dopo aver comparso, è considerato presente.
Ratio
L'articolo 420-quinquies regola il diritto dell'imputato di scegliere di non partecipare personalmente all'udienza preliminare, mantenendo tuttavia rappresentanza tramite difensore. Questo rispecchia il principio che la partecipazione personale non è un obbligo assoluto, bensì un diritto del quale l'imputato può avvalersi. La norma distingue tra assenza consaputa e volontaria (dove rinnovazione avviso non serve) e allontanamento successivo alla comparsa (equiparato a presenza). Ciò tutela la continuità del procedimento.
Analisi
Il comma 1 stabilisce che se l'imputato chiede o consente che l'udienza preliminare si svolga in sua assenza, non si applica la disciplina degli artt. 420-bis e 420-ter. L'imputato è rappresentato dal difensore. Questa deroga riguarda esclusivamente il procedimento in assenza volontaria. Il comma 2 precisa un'ipotesi diversa: se l'imputato, dopo aver comparso, si allontana dall'aula, è comunque considerato presente per gli effetti procedurali e rappresentato dal difensore.
Quando si applica
La norma si applica quando: (a) l'imputato dichiara o consente formalmente che l'udienza si svolga senza sua partecipazione; (b) il giudice accoglie tale richiesta. È frequente nel caso di imputati detenuti che declinano la partecipazione via videoconferenza, o liberi professionisti che chiedono al giudice di procedere tramite il solo difensore. Non si applica in caso di vero impedimento: se l'imputato è bloccato per malattia, la disciplina corretta è quella dell'art. 420-ter.
Connessioni
Collegato agli artt. 420, 420-bis, 420-ter, 420-quater sulla disciplina della comparsa in udienza preliminare. Rinvia implicitamente ai diritti difesa artt. 24 Costituzione e 109 cpp (diritto difensore). La scelta di non comparire non pregiudica il diritto a impugnare successivamente, salvo limitazioni di cognizione.
Casi pratici
Caso 1: Caso 1
Tizio è imputato di ricettazione e il suo avvocato, nella lettera di ricevimento dell'udienza preliminare, comunica al giudice che il cliente chiede di svolgere l'udienza in sua assenza. Tizio è occupato da esigenze di lavoro. Il giudice accetta questa richiesta. In tal caso, l'udienza si svolge con la sola presenza dell'avvocato di Tizio. Non è necessario rinnovare alcun avviso. Tizio è rappresentato regolarmente.
Caso 2: Caso 2
Caio è detenuto e viene portato in tribunale per l'udienza preliminare via videoconferenza dal carcere. Inizialmente acconsente alla partecipazione e lo schermo lo mostra in collegamento. A metà dell'udienza, Caio decide di non ascoltare oltre e si ritira dalla videoconferenza. Il giudice, considerando che Caio ha comparso all'inizio, lo ritiene presente per gli effetti procedurali e continua. La rappresentanza difensoriale di Caio rimane valida per il resto dell'udienza.
Domande frequenti
Se l'imputato chiede di assente, il difensore può comunque chiedere interrogatorio del pubblico ministero?
Sì. Il difensore dell'imputato assente può esercitare pienamente i diritti processuali (interrogatorio di testimoni, domande al PM, conclusioni) anche in assenza del suo cliente. L'assenza non limita i poteri difensivi.
L'imputato può cambiare idea durante l'udienza e decidere di assente dopo aver comparso?
Sì. Se l'imputato ha comparso, anche se successivamente decide di allontanarsi o non ascoltare, è considerato presente per gli effetti procedurali. Questa scelta non ridefine il suo status processuale.
La richiesta di assenza deve essere per iscritto o può essere verbale?
La norma non specifica forma. Può essere formale (lettera dell'avvocato) o verbale (dichiarazione in aula). L'importante è che sia chiara e comunicata al giudice prima dell'inizio dell'udienza.
Se l'imputato chiede assenza ma successivamente appare, cosa accade?
Se l'imputato comparisce nonostante abbia chiesto assenza, il giudice accoglie la partecipazione. L'imputato può rendere dichiarazioni spontanee e chiedere interrogatorio regolarmente, secondo l'art. 421 cpp.
L'assenza volontaria ha effetti sulla sentenza finale?
No direttamente. Tuttavia, in sentenza il giudice annota che il procedimento si è svolto in assenza volontaria. Questo non incide sulla fondatezza della sentenza, ma documenta la dinamica processuale.