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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 420 c.p.p. – Costituzione delle parti

In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

1. L’udienza si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del pubblico ministero e del difensore dell’imputato.

2. Il giudice procede agli accertamenti relativi alla costituzione delle parti ordinando la rinnovazione degli avvisi, delle citazioni, delle comunicazioni e delle notificazioni di cui dichiara la nullità.

3. Se il difensore dell’imputato non è presente il giudice provvede a norma dell’articolo 97, comma 4.

4. Il verbale dell’udienza preliminare è redatto di regola in forma riassuntiva a norma dell’articolo 140, comma 2; il giudice, su richiesta di parte, dispone la riproduzione fonografica o audiovisiva ovvero la redazione del verbale con la stenotipia.

In sintesi

  • Udienza in camera di consiglio (non pubblica) con partecipazione obbligatoria del PM e del difensore
  • Giudice effettua accertamenti sulla costituzione delle parti e sull'eventuale nullità di avvisi e notificazioni
  • Se difensore assente, il giudice provvede a norma dell'art. 97 comma 4 (sostituzione)
  • Redazione del verbale in forma riassuntiva, salvo richiesta di fonografico, audiovisivo o stenotipia

L'udienza preliminare si svolge in camera di consiglio con partecipazione necessaria del PM e del difensore dell'imputato.

Ratio

L'art. 420 c.p.p. delinea la struttura e la composizione dell'udienza preliminare. A differenza del dibattimento (pubblico e solenne), l'udienza preliminare è 'in camera di consiglio': è un momento di verificazione della regolarità procedurale, non un'occasione di 'spettacolo processuale'. La necessaria partecipazione del PM (chi rappresenta l'accusa) e del difensore dell'imputato (chi lo rappresenta) garantisce il contraddittorio minimo. L'assenza del pubblico permette una discussione più diretta e concentrata sugli aspetti tecnici.

Analisi

Il comma 1 specifica che l'udienza è in camera di consiglio con partecipazione necessaria del PM e del difensore dell'imputato. La parola 'necessaria' significa che la loro assenza può determinare il rinvio. Il comma 2 prevede che il giudice effettui accertamenti sulla 'costituzione delle parti' (verifica che sono correttamente rappresentate) e ordini, se necessario, la rinnovazione di avvisi, citazioni, comunicazioni e notificazioni cui dichiara la nullità. Il comma 3 prevede che se il difensore non è presente, il giudice provvede a norma dell'art. 97 comma 4 (nomina sostituto). Il comma 4 disciplina la redazione del verbale in forma riassuntiva, salvo richiesta di fonografico/audiovisivo o stenotipia.

Quando si applica

Si applica per ogni udienza preliminare che effettivamente si svolge (non per i casi di giudizio immediato o archiviazione). È il primo momento in cui il contraddittorio si instaura formalmente in un'aula giudiziaria.

Connessioni

Artt. 419 c.p.p. (atti introduttivi), 421-427 c.p.p. (svolgimento della discussione), 97 c.p.p. (difensore d'ufficio), 140 c.p.p. (redazione verbali), 429 c.p.p. (decreto di giudizio). Correlato al diritto di difesa (art. 24 Costituzione) e alla presunzione di innocenza (art. 27 Costituzione).

Domande frequenti

Cosa significa 'camera di consiglio'?

È un'aula riservata, non aperta al pubblico, dove il giudice si confronta con le parti. È usata per questioni procedurali, decisioni su cautele, e fasi preliminari. A differenza del dibattimento penale (pubblico di diritto), l'udienza preliminare è riservata per proteggere la riservatezza dell'imputato e garantire una discussione più tecnica senza pressioni mediatiche.

Se il PM non si presenta all'udienza preliminare, cosa accade?

La partecipazione del PM è necessaria. Se il PM non si presenta, il giudice ordina il rinvio e adotta iniziative per verificare le ragioni dell'assenza (malattia, ordine del capo). Se l'assenza è ingiustificata e seriale, il giudice può segnalare il fatto al capo dell'ufficio del PM per violazione dei doveri di ufficio.

L'imputato deve per forza essere presente all'udienza preliminare?

No, la presenza dell'imputato è facoltativa. La sua assenza non invalida l'udienza se il difensore è presente. Tuttavia, se l'imputato sceglie di non comparire, l'udienza procede senza di lui e il giudice ascolta il difensore. L'imputato in contumacia perde il diritto di dire la sua, ma il difensore la rappresenta.

Se il giudice dichiara nulla l'avviso, cosa accade?

Se il giudice dichiara la nullità di un avviso o di una citazione, ordina la rinnovazione dell'atto viziato. Fino al compimento della rinnovazione, il procedimento rimane sospeso. Una volta rinnovato l'avviso, si fissa una nuova udienza preliminare con i dovuti termini di preavviso.

Quale forma deve avere il verbale dell'udienza preliminare?

Di regola, il verbale è redatto in forma riassuntiva (art. 140 comma 2 c.p.p.): il giudice sintetizza gli argomenti salienti, le conclusioni delle parti, la decisione. Però, se il difensore (o il PM) lo richiede, il giudice può disporre la riproduzione fonografica (audio) o audiovisiva (video), oppure la stenotipia (trascrizione rapida). Questa forma estesa serve se la questione è particolarmente tecnica.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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