Autore: Andrea Marton

  • Articolo 672 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]

    Articolo 672 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]

    Art. 672 c.p.c. – [Abrogato]

    Articolo abrogato.

  • Articolo 671 Codice di Procedura Civile: Sequestro conservativo

    Articolo 671 Codice di Procedura Civile: Sequestro conservativo

    Art. 671 c.p.c. – Sequestro conservativo

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il giudice, su istanza del creditore che ha fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito, può autorizzare il sequestro conservativo di beni mobili o immobili del debitore o delle somme e cose a lui dovute, nei limiti in cui la legge ne permette il pignoramento.

  • Articolo 670 Codice di Procedura Civile: Sequestro giudiziario

    Articolo 670 Codice di Procedura Civile: Sequestro giudiziario

    Art. 670 c.p.c. – Sequestro giudiziario

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Il giudice può autorizzare il sequestro giudiziario:

    1) di beni mobili o immobili, aziende o altre universalità di beni, quando ne è controversa la proprietà o il possesso, ed è opportuno provvedere alla loro custodia o alla loro gestione temporanea;

    2) di libri, registri, documenti, modelli, campioni e di ogni altra cosa da cui si pretende desumere elementi di prova, quando è controverso il diritto alla esibizione o alla comunicazione, ed è opportuno provvedere alla loro custodia temporanea.

  • Articolo 669-decies Codice di Procedura Civile: Revoca e modifica

    Articolo 669-decies Codice di Procedura Civile: Revoca e modifica

    Art. 669-decies c.p.c. – Revoca e modifica

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Salvo che sia stato proposto reclamo ai sensi dell’articolo 669-terdecies, nel corso dell’istruzione il giudice istruttore della causa di merito può, su istanza di parte, modificare o revocare con ordinanza il provvedimento cautelare, anche se emesso anteriormente alla causa, se si verificano mutamenti nelle circostanze o se si allegano fatti anteriori di cui si è acquisita conoscenza successivamente al provvedimento cautelare.In tale caso, l’istante deve fornire la prova del momento in cui ne è venuto a conoscenza. Quando il giudizio di merito non sia iniziato o sia stato dichiarato estinto, la revoca e la modifica dell’ordinanza di accoglimento, esaurita l’eventuale fase del reclamo proposto ai sensi dell’articolo 669-terdecies, possono essere richieste al giudice che ha provveduto sull’istanza cautelare se si verificano mutamenti nelle circostanze o se si allegano fatti anteriori di cui si è acquisita conoscenza successivamente al provvedimento cautelare. In tale caso l’istante deve fornire la prova del momento in cui ne è venuto a conoscenza Se la causa di merito è devoluta alla giurisdizione di un giudice straniero o ad arbitrato, ovvero se l’azione civile è stata esercitata o trasferita nel processo penale, i provvedimenti previsti dal presente articolo devono essere richiesti dal giudice che ha emanato il provvedimento cautelare, salvo quanto disposto dall’articolo 818, primo comma.

  • Art. 669-novies c.p.c.: Inefficacia del provvedimento cautelare

    Art. 669-novies c.p.c.: Inefficacia del provvedimento cautelare

    Art. 669-novies c.p.c. – Inefficacia del provvedimento cautelare

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Se il procedimento di merito non è iniziato nel termine perentorio di cui all’articolo 669 octies, ovvero se successivamente al suo inizio si estingue, il provvedimento cautelare perde la sua efficacia.

    In entrambi i casi, il giudice che ha emesso il provvedimento su ricorso della parte interessata, convocate le parti con decreto …

    , dichiara con ordinanza avente efficacia esecutiva, che il provvedimento è divenuto inefficace e da le disposizioni necessarie per ripristinare la situazione precedente. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149, COME MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197.

    Il provvedimento cautelare perde altreì efficacia se non è stata versata la cauzione di cui all’articolo 669-undecies, ovvero se con sentenza, anche non passata in giuidicato, è dichiarato inesistente il diritto a cautela del quale era stato concesso. In tal caso i provvedimenti di cui al comma precedente sono pronunciati nella stessa sentenza o, in mancanza, con ordinanza a seguito del ricorso al giudice che ha emesso il provvedimento.

    Se la causa di merito è devoluta alla giurisdizione di un giudice straniero o ad un arbitrato italiano o estero, il provvedimento cautelare, oltre che nei casi previsti nel primo e nel terzo comma, perde altresì efficacia:

    1) se la parte che l’aveva richiesto non presenta domanda di esecutorietà in Italia della sentenza straniera e del lodo arbitrale entro i termini ed eventualmente previsti a pena di decadenza dalla legge o dalle convenzioni internazionali;

    2) se sono pronunciati sentenza straniera, anche non passata in giudicato, o lodo arbitrale che dichiarino inesistente il diritto per il quale il provvedimento era stato concesso. Per la dichiarazione di inefficacia del provvedimento cautelare per le disposizioni di ripristino si applica il secondo comma del presente articolo.

  • Art. 669-octies c.p.c.: Provvedimento di accoglimento

    Art. 669-octies c.p.c.: Provvedimento di accoglimento

    Art. 669-octies c.p.c. – Provvedimento di accoglimento

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    L’ordinanza di accoglimento, ove la domanda sia stata proposta prima dell’inizio della causa di merito, deve fissare un termine perentorio non superiore a sessanta giorni per l’inizio del giudizio di merito, salva l’applicazione dell’ultimo comma dell’articolo 669 novies. In mancanza di fissazione del termine da parte del giudice, la causa di merito deve essere iniziata entro il termine perentorio di sessanta giorni. Il termine decorre dalla pronuncia dell’ordinanza se avvenuta in udienza o altrimenti dalla sua comunicazione.

    Per le controversie individuali relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, escluse quelle devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo, il termine decorre dal momento in cui la domanda giudiziale è divenuta procedibile o, in caso di mancata presentazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione, decorsi trenta giorni.

    Nel caso in cui la controversia sia oggetto di compromesso o di clausola compromissoria, la parte, nei termini di cui ai commi precedenti, deve notificare all’altra un atto nel quale dichiara la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri.

    Le disposizioni di cui al presente articolo e al primo comma dell’articolo 669-novies non si applicano ai provvedimenti di urgenza emessi ai sensi dell’articolo 700 e agli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito, previsti dal codice civile o da leggi speciali, nonché ai provvedimenti emessi a seguito di denunzia di nuova opera o di danno temuto ai sensi dell’articolo 688 e ai provvedimenti di sospensione dell’efficacia delle delibere assembleari adottati ai sensi dell’articolo 1137, quarto comma, del codice civile, ma ciascuna parte può iniziare il giudizio di merito. Il giudice, quando emette uno dei provvedimenti di cui al sesto comma prima dell’inizio della causa di merito, provvede sulle spese del procedimento cautelare.

    L’estinzione del giudizio di merito non determina l’inefficacia dei provvedimenti di cui al sesto comma, né dei provvedimenti cautelari di sospensione dell’efficacia delle deliberazioni assunte da qualsiasi organo di associazioni, fondazioni , comitati, consorzi o società, anche quando la relativa domanda è stata proposta in corso di causa. L’autorità del provvedimento cautelare non è invocabile in un diverso processo.

  • Art. 669-septies c.p.c.: Provvedimento negativo

    Art. 669-septies c.p.c.: Provvedimento negativo

    Art. 669-septies c.p.c. – Provvedimento negativo

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    L’ordinanza di incompetenza non preclude la riproposizione della domanda. L’ordinanza di rigetto non preclude la riproposizione dell’istanza per il provvedimento cautelare quando si verifichino mutamenti delle circostanze e vengano dedotte nuove ragioni di fatto o di diritto.

    Se l’ordinanza di incompetenza o di rigetto è pronunciata prima dell’inizio della causa di merito, con essa il giudice provvede definitivamente sulle spese del procedimento cautelare.

    La condanna alle spese è immediatamente esecutiva .

  • Articolo 669-sexies Codice di Procedura Civile: Procedimento

    Articolo 669-sexies Codice di Procedura Civile: Procedimento

    Art. 669-sexies c.p.c. – Procedimento

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Il giudice, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili in relazione ai presupposti e ai fini del provvedimento richiesto, e provvede con ordinanza all’accoglimento o al rigetto della domanda.

    Quando la convocazione della controparte potrebbe pregiudicare l’attuazione del provvedimento, provvede con decreto motivato assunte ove occorra sommarie informazioni. In tal caso fissa con lo stesso decreto, l’udienza di comparizione delle parti davanti a sé entro un termine non superiore a quindici giorni, assegnando all’istante un termine perentorio non superiore a otto giorni per la notificazione del ricorso e del decreto. A tale udienza il giudice, con ordinanza, conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati con decreto.

    Nel caso in cui la notificazione debba effettuarsi all’estero, i termini di cui al comma precedente sono triplicati.

  • Art. 669-quinquies c.p.c.: Competenza in caso di clausola compro

    Art. 669-quinquies c.p.c.: Competenza in caso di clausola compro

    Art. 669-quinquies c.p.c. – Competenza in caso di clausola compromissoria, il compromesso e di dipendenza del giudizio arbitrale

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Se la controversia è oggetto di clausola compromissoria o è compromessa in arbitri anche non rituali o se è pendente il giudizio arbitrale, la domanda si propone al giudice che sarebbe stato competente a conoscere del merito, salvo quanto disposto dall’articolo 818, primo comma.

  • Art. 669-quater c.p.c.: Competenza in corso di causa

    Art. 669-quater c.p.c.: Competenza in corso di causa

    Art. 669-quater c.p.c. – Competenza in corso di causa

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Quando vi è causa pendente per il merito la domanda deve essere proposta al giudice della stessa.

    Se la causa pende davanti al tribunale la domanda si propone all’istruttore oppure, se questi non è ancora designato o il giudizio è sospeso o interrotto, al presidente, il quale provvede ai sensi dell’ultimo comma dell’articolo 669-ter.

    Se la causa pende davanti al conciliatore, la domanda si propone al tribunale.

    In pendenza dei termini per proporre l’impugnazione la domanda si propone al giudiche che ha pronunziato la sentenza.

    Se la causa pende davanti al giudice straniero, e il giudice italiano non è competente a conoscere la causa in merito, si applica il terzo comma dell’articolo 669 ter.

    Il terzo comma dell’articolo 669-ter si applica altresì nel caso in cui l’azione civile è stata esercitata o trasferita nel processo penale, salva l’applicazione del comma 2 dell’articolo 316 del codice di procedura penale.

  • Art. 669-ter c.p.c.: Competenza anteriore alla causa

    Art. 669-ter c.p.c.: Competenza anteriore alla causa

    Art. 669-ter c.p.c. – Competenza anteriore alla causa

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Prima dell’inizio della causa di merito la domanda si propone al giudice competente a conoscere del merito.

    Se competente per la causa di merito è il conciliatore, la domanda si propone al tribunale.

    Se il giudice italiano non è competente a conoscere la causa di merito, la domanda si propone al giudice, che sarebbe competente per materia o valore, del luogo in cui deve essere eseguito il provvedimento cautelare.

    A seguito della presentazione del ricorso il cancelliere forma il fascicolo d’ufficio e lo presenta senza ritardo al presidente del tribunale il quale designa il magistrato cui è affidata la trattazione del procedimento.

  • Articolo 669-bis Codice di Procedura Civile: Forma della domanda

    Articolo 669-bis Codice di Procedura Civile: Forma della domanda

    Art. 669-bis c.p.c. – Forma della domanda

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    La domanda si propone con ricorso depositato nella cancelleria del giudice competente.

    Articolo aggiunto dall’art. 74, L. 26 novembre 1990, n. 353.