Autore: Andrea Marton

  • Articolo 2020 Codice Civile: Leggi speciali

    Articolo 2020 Codice Civile: Leggi speciali

    Art. 2020 c.c. – Leggi speciali

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Le norme di questa sezione si applicano ai titoli all’ordine regolati da leggi speciali in quanto queste non dispongano diversamente.

  • Articolo 2021 Codice Civile: Legittimazione del possessore

    Articolo 2021 Codice Civile: Legittimazione del possessore

    Art. 2021 c.c. – Legittimazione del possessore

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il possessore di un titolo nominativo è legittimato all’esercizio del diritto in esso menzionato per effetto dell’intestazione a suo favore contenuta nel titolo e nel registro dell’emittente.

  • Articolo 2022 Codice Civile: Trasferimento

    Articolo 2022 Codice Civile: Trasferimento

    Art. 2022 c.c. Trasferimento

    In vigore

    Il trasferimento del titolo nominativo si opera mediante l’annotazione del nome dell’acquirente sul titolo e nel registro dell’emittente o col rilascio di un nuovo titolo intestato al nuovo titolare. Del rilascio deve essere fatta annotazione nel registro. Colui che chiede l’intestazione del titolo a favore di un’altra persona, o il rilascio di un nuovo titolo ad essa intestato, deve provare la propria identità e la propria capacità di disporre, mediante certificazione di un notaio o di un agente di cambio. Se l’intestazione o il rilascio è richiesto dall’acquirente questi deve esibire il titolo e dimostrare il suo diritto mediante atto autentico. Le annotazioni nel registro e sul titolo sono fatte a cura e sotto la responsabilità dell’emittente. L’emittente che esegue il trasferimento nei modi indicati dal presente articolo è esonerato da responsabilità, salvo il caso di colpa.

  • Articolo 2023 Codice Civile: Trasferimento mediante girata

    Articolo 2023 Codice Civile: Trasferimento mediante girata

    Art. 2023 c.c. Trasferimento mediante girata

    In vigore

    Salvo diverse disposizioni della legge, il titolo nominativo può essere trasferito anche mediante girata autenticata da un notaio o da un agente di cambio. La girata deve essere datata e sottoscritta dal girante e contenere l’indicazione del giratario. Se il titolo non è interamente liberato, è necessaria anche la sottoscrizione del giratario. Il trasferimento mediante girata non ha efficacia nei confronti dell’emittente fino a che non ne sia fatta annotazione nel registro. Il giratario che si dimostra possessore del titolo in base a una serie continua di girate ha diritto di ottenere l’annotazione del trasferimento nel registro dell’emittente.

  • Articolo 2024 Codice Civile: Vincoli sul credito

    Articolo 2024 Codice Civile: Vincoli sul credito

    Art. 2024 c.c. – Vincoli sul credito

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Nessun vincolo sul credito produce effetti nei confronti dell’emittente e dei terzi, se non risulta da una corrispondente annotazione sul titolo e nel registro.

    Per l’annotazione si osserva il disposto del secondo comma dell’art. 2022.

  • Art. 2025 Codice Civile: Usufrutto

    Art. 2025 Codice Civile: Usufrutto

    Art. 2025 c.c. – Usufrutto

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Chi ha l’usufrutto del credito menzionato in un titolo nominativo ha diritto di ottenere un titolo separato da quello del proprietario.

  • Art. 2026 Codice Civile: Pegno

    Art. 2026 Codice Civile: Pegno

    Art. 2026 c.c. – Pegno

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La costituzione in pegno di un titolo nominativo può farsi anche mediante consegna del titolo, girato con la clausola «in garanzia» o altra equivalente.

    Il giratario in garanzia non può trasmettere ad altri il titolo se non mediante girata per procura.

  • Articolo 2027 Codice Civile: Ammortamento

    Articolo 2027 Codice Civile: Ammortamento

    Art. 2027 c.c. – Ammortamento

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione del titolo, l’intestatario o il giratario di esso può farne denunzia all’emittente e chiedere l’ammortamento del titolo in conformità delle norme relative ai titoli all’ordine.

    In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione di azioni nominative, durante il termine stabilito dall’art. 2016 il ricorrente può esercitare i diritti inerenti alle azioni, salva, se del caso, la prestazione di una cauzione.

    L’ammortamento estingue il titolo, ma non pregiudica le ragioni del detentore verso chi ha ottenuto il nuovo titolo.

  • Articolo 2028 Codice Civile: Obbligo di continuare la gestione

    Articolo 2028 Codice Civile: Obbligo di continuare la gestione

    Art. 2028 c.c. – Obbligo di continuare la gestione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Chi, senza esservi obbligato, assume scientemente la gestione di un affare altrui, è tenuto a continuarla e a condurla a termine finchè l’interessato non sia in grado di provvedervi da se stesso.

    L’obbligo di continuare la gestione sussiste anche se l’interessato muore prima che l’affare sia terminato, finchè l’erede possa provvedere direttamente.

  • Articolo 2029 Codice Civile: Capacità del gestore

    Articolo 2029 Codice Civile: Capacità del gestore

    Art. 2029 c.c. Capacità del gestore

    In vigore

    Il gestore deve avere la capacità di contrattare.

  • Articolo 2030 Codice Civile: Obbligazioni del gestore

    Articolo 2030 Codice Civile: Obbligazioni del gestore

    Art. 2030 c.c. – Obbligazioni del gestore

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il gestore è soggetto alle stesse obbligazioni che deriverebbero da un mandato.

    Tuttavia il giudice, in considerazione delle circostanze che hanno indotto il gestore ad assumere la gestione, può moderare il risarcimento dei danni ai quali questi sarebbe tenuto per effetto della sua colpa.

  • Articolo 2031 Codice Civile: Obblighi dell’interessato

    Articolo 2031 Codice Civile: Obblighi dell’interessato

    Art. 2031 c.c. Obblighi dell’interessato

    In vigore

    Qualora la gestione sia stata utilmente iniziata, l’interessato deve adempiere le obbligazioni che il gestore ha assunte in nome di lui, deve tenere indenne il gestore di quelle assunte dal medesimo in nome proprio e rimborsargli tutte le spese necessarie o utili con gli interessi dal giorno in cui le spese stesse sono state fatte. Questa disposizione non si applica agli atti di gestione eseguiti contro il divieto dell’interessato, eccetto che tale divieto sia contrario alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume.