Art. 2006 c.c. Smarrimento e sottrazione del titolo
In vigore
Salvo disposizioni di leggi speciali, non è ammesso l’ammortamento dei titoli al portatore smarriti o sottratti. Tuttavia chi denunzia all’emittente lo smarrimento o la sottrazione d’un titolo al portatore e gliene fornisce la prova ha diritto alla prestazione e agli accessori della medesima, decorso il termine di prescrizione del titolo. Il debitore che esegue la prestazione a favore del possessore del titolo prima del termine suddetto è liberato, salvo che si provi che egli conoscesse il vizio del possesso del presentatore. Se i titoli smarriti o sottratti sono azioni al portatore, il denunziante può essere autorizzato dal tribunale, previa cauzione, se del caso, a esercitare i diritti inerenti alle azioni anche prima del termine di prescrizione, fino a quando i titoli non vengano presentati da altri. È salvo, in ogni caso, l’eventuale diritto del denunziante verso il possessore del titolo.
Spiegazione
Le norme sui titoli di credito non si applicano ai documenti di legittimazione (che servono solo a identificare chi ha diritto alla prestazione) né ai titoli impropri (che consentono di trasferire il diritto senza le forme della cessione).
Come funziona e quando si applica
Distingue i veri titoli di credito (cambiale, assegno, azioni) dai documenti che ne hanno solo l’apparenza: biglietti, scontrini, tagliandi, tessere. A questi ultimi non si applicano l’autonomia e l’astrattezza tipiche dei titoli di credito.
Esempio pratico
Il biglietto del cinema o lo scontrino del guardaroba è un documento di legittimazione: serve solo a far valere il diritto alla prestazione, non è un titolo di credito.
Domande frequenti
Un biglietto o una tessera è un titolo di credito?
No: è un documento di legittimazione (o titolo improprio), escluso dalla disciplina dei titoli di credito.
Norme collegate
Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.