Autore: Andrea Marton

  • Articolo 484 Codice di Procedura Civile: Giudice dell’esecuzione

    Articolo 484 Codice di Procedura Civile: Giudice dell’esecuzione

    Art. 484 c.p.c. – Giudice dell’esecuzione

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    L’espropriazione è diretta da un giudice.

    La nomina del giudice dell’esecuzione è fatta dal presidente del tribunale, su presentazione a cura del cancelliere del fascicolo entro due giorni dalla sua formazione.

    COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 FEBBRAIO 1998, N. 51 .

    Si applicano al giudice della esecuzione le disposizioni degli articoli 174 e 175.

  • Art. 483 c.p.c.: Cumulo dei mezzi di espropriazione

    Art. 483 c.p.c.: Cumulo dei mezzi di espropriazione

    Art. 483 c.p.c. – Cumulo dei mezzi di espropriazione

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Il creditore può valersi cumulativamente dei diversi mezzi di espropriazione forzata previsti dalla legge, ma, su opposizione del debitore, il giudice dell’esecuzione, con ordinanza non impugnabile, può limitare l’espropriazione al mezzo che il creditore sceglie o, in mancanza, a quello che il giudice stesso determina.

    Se è iniziata anche l’esecuzione immobiliare, l’ordinanza è pronunciata dal giudice di quest’ultima.

  • Articolo 482 Codice di Procedura Civile: Termine ad adempiere

    Articolo 482 Codice di Procedura Civile: Termine ad adempiere

    Art. 482 c.p.c. – Termine ad adempiere

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Non si può iniziare l’esecuzione forzata prima che sia decorso il termine indicato nel precetto e in ogni caso non prima che siano decorsi dieci giorni dalla notificazione di esso; ma il presidente del tribunale competente per l’esecuzione o un giudice da lui delegato, se vi è pericolo nel ritardo, può autorizzare l’esecuzione immediata, con cauzione o senza. L’autorizzazione è data con decreto scritto in calce al precetto e trascritto a cura dell’ufficiale giudiziario nella copia da notificarsi.

  • Art. 481 c.p.c.: Cessazione dell’efficacia del precetto

    Art. 481 c.p.c.: Cessazione dell’efficacia del precetto

    Art. 481 c.p.c. – Cessazione dell’efficacia del precetto

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Il precetto diventa inefficace, se nel termine di novanta giorni dalla sua notificazione non è iniziata l’esecuzione.

    Se contro il precetto è proposta opposizione, il termine rimane sospeso e riprende a decorrere a norma dell’articolo 627.

  • Articolo 480 Codice di Procedura Civile: Forma del precetto

    Articolo 480 Codice di Procedura Civile: Forma del precetto

    Art. 480 c.p.c. – Forma del precetto

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Il precetto consiste nell’intimazione di adempiere l’obbligo risultante dal titolo esecutivo entro un termine non minore di dieci giorni, salva l’autorizzazione di cui all’articolo 482, con l’avvertimento che, in mancanza, si procederà a esecuzione forzata.

    Il precetto deve contenere a pena di nullità l’indicazione delle parti, della data di notificazione del titolo esecutivo, se questa è fatta separatamente, o la trascrizione integrale del titolo stesso, quando è richiesta dalla legge. In quest’ultimo caso l’ufficiale giudiziario, prima della relazione di notificazione, deve certificare di avere riscontrato che la trascrizione corrisponde esattamente al titolo originale. Il precetto deve altresì contenere l’avvertimento che il debitore può, con l’ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore.

    Il precetto deve inoltre contenere l’indicazione del giudice competente per l’esecuzione e, se è sottoscritto dalla parte personalmente, la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio della parte istante nel comune in cui ha sede il giudice oppure l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o l’elezione di un domicilio digitale speciale. In mancanza, le opposizioni al precetto si propongono davanti al giudice del luogo in cui è stato notificato e le notificazioni alla parte istante si fanno presso la cancelleria del giudice stesso, salvo quanto previsto dall’articolo 149-bis.

    Il precetto deve essere sottoscritto a norma dell’articolo 125 e notificato alla parte personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti.

  • Art. 479 c.p.c.: Notificazione del titolo esecutivo e del precet

    Art. 479 c.p.c.: Notificazione del titolo esecutivo e del precet

    Art. 479 c.p.c. – Notificazione del titolo esecutivo e del precetto

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Se la legge non dispone altrimenti, l’esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del duplicato informatico del titolo o di sua copia attestata conforme all’originale e del precetto.

    La notificazione del titolo esecutivo deve essere fatta alla parte personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti;. Il precetto può essere redatto di seguito al titolo esecutivo ed essere notificato insieme con questo, purché la notificazione sia fatta alla parte personalmente.

  • Articolo 478 Codice di Procedura Civile: Prestazione della cauzione

    Articolo 478 Codice di Procedura Civile: Prestazione della cauzione

    Art. 478 c.p.c. – Prestazione della cauzione

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Se l’efficacia del titolo esecutivo è subordinata a cauzione, non si può iniziare l’esecuzione forzata finchè quella non sia stata prestata. Della prestazione si fa constare con annotazione in calce o in margine al titolo rilasciato ai sensi dell’articolo 475, o con atto separato che deve essere unito al titolo.

  • Art. 477 c.p.c.: Efficacia del titolo esecutivo contro gli eredi

    Art. 477 c.p.c.: Efficacia del titolo esecutivo contro gli eredi

    Art. 477 c.p.c. – Efficacia del titolo esecutivo contro gli eredi

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Il titolo esecutivo contro il defunto ha efficacia contro gli eredi, ma si può loro notificare il precetto soltanto dopo dieci giorni dalla notificazione del titolo.

    Entro un anno dalla morte, la notificazione può farsi agli eredi collettivamente e impersonalmente, nell’ultimo domicilio del defunto.

  • Art. 476 c.p.c.: Altre copie in forma esecutiva

    Art. 476 c.p.c.: Altre copie in forma esecutiva

    Art. 476 c.p.c. – Altre copie in forma esecutiva

    Articolo abrogato D. LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149, COME MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197

    [Abrogato]

  • Articolo 475 Codice di Procedura Civile: Spedizione in forma esecutiva

    Articolo 475 Codice di Procedura Civile: Spedizione in forma esecutiva

    Art. 475 c.p.c. – Forma del titolo esecutivo giudiziale e del titolo ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti dell’autorità giudiziaria, nonché gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, per valere come titolo per l’esecuzione forzata, ai sensi dell’articolo 474, per la parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento o stipulata l’obbligazione, o per i suoi successori, devono essere rilasciati in copia attestata conforme all’originale o in duplicato informatico , salvo che la legge disponga altrimenti.

  • Articolo 474 Codice di Procedura Civile: Titolo esecutivo

    Articolo 474 Codice di Procedura Civile: Titolo esecutivo

    Art. 474 c.p.c. – Titolo esecutivo

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    L’esecuzione forzata non può avere luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile.

    Sono titoli esecutivi:

    1) le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva;

    2) le scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute, le cambiali, nonché gli altri titoli di credito ai quali la legge attribuisce espressamente la stessa efficacia;

    3) gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli,.

    L’esecuzione forzata per consegna o rilascio non può aver luogo che in virtù dei titoli esecutivi di cui ai numeri 1) e 3) del secondo comma. Il precetto deve contenere trascrizione integrale, ai sensi dell’articolo 480, secondo comma, delle scritture private autenticate di cui al numero 2) del secondo comma.

    Il titolo è messo in esecuzione da tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e da chiunque spetti, con l’assistenza del pubblico ministero e il concorso di tutti gli ufficiali della forza pubblica, quando ne siano legalmente richiesti.

  • Articolo 473 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]

    Articolo 473 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]

    Art. 473 c.p.c. – [Abrogato]

    Articolo abrogato.