Autore: Andrea Marton

  • Art. 1900 c.c.: Sinistri cagionati con dolo o con colpa grave de

    Art. 1900 c.c.: Sinistri cagionati con dolo o con colpa grave de

    Art. 1900 c.c. – Sinistri cagionati con dolo o con colpa grave dell’assicurato o dei dipendenti

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’assicuratore non è obbligato per i sinistri cagionati da dolo o da colpa grave del contraente, dell’assicurato o del beneficiario, salvo patto contrario per i casi di colpa grave.

    L’assicuratore è obbligato per il sinistro cagionato da dolo o da colpa grave delle persone del fatto delle quali l’assicurato deve rispondere.

    Egli è obbligato altresì, nonostante patto contrario, per i sinistri conseguenti ad atti del contraente, dell’assicurato o del beneficiario, compiuti per dovere di solidarietà umana o nella tutela degli interessi comuni all’assicuratore.

  • Articolo 1901 Codice Civile: Mancato pagamento del premio

    Articolo 1901 Codice Civile: Mancato pagamento del premio

    Art. 1901 c.c. Mancato pagamento del premio

    In vigore

    Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l’assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto. Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza. Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto di diritto se l’assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l’assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.

  • Art. 1902 c.c.: Fusione, concentrazione e liquidazione coatta am

    Art. 1902 c.c.: Fusione, concentrazione e liquidazione coatta am

    Art. 1902 c.c. – Fusione, concentrazione e liquidazione coatta amministrativa

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La fusione e la concentrazione di aziende tra più imprese assicuratrici non sono cause di scioglimento del contratto di assicurazione. Il contratto continua con l’impresa assicuratrice che risulta dalla fusione o che incorpora le imprese preesistenti. Per i trasferimenti di portafoglio si osservano le leggi speciali.

    Nel caso di liquidazione coatta amministrativa dell’impresa assicuratrice, il contratto di assicurazione si scioglie nei modi e con gli effetti stabiliti dalle leggi speciali anche per ciò che riguarda il privilegio a favore della massa degli assicurati.

  • Articolo 1903 Codice Civile: Agenti di assicurazione

    Articolo 1903 Codice Civile: Agenti di assicurazione

    Art. 1903 c.c. – Agenti di assicurazione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Gli agenti autorizzati a concludere contratti di assicurazione possono compiere gli atti concernenti le modificazioni e la risoluzione dei contratti medesimi, salvi i limiti contenuti nella procura che sia pubblicata nelle forme richieste dalla legge.

    Possono inoltre promuovere azioni ed essere convenuti in giudizio in nome dell’assicuratore, per le obbligazioni dipendenti dagli atti compiuti nell’esecuzione del loro mandato, davanti l’autorità giudiziaria del luogo in cui ha sede l’agenzia presso la quale è stato concluso il contratto.

  • Articolo 1904 Codice Civile: Interesse all’assicurazione

    Articolo 1904 Codice Civile: Interesse all’assicurazione

    Art. 1904 c.c. – Interesse all’assicurazione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il contratto di assicurazione contro i danni è nullo se, nel momento in cui l’assicurazione deve avere inizio, non esiste un interesse dell’assicurato al risarcimento del danno.

  • Articolo 1905 Codice Civile: Limiti del risarcimento

    Articolo 1905 Codice Civile: Limiti del risarcimento

    Art. 1905 c.c. – Limiti del risarcimento

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’assicuratore è tenuto a risarcire, nei modi e nei limiti stabiliti dal contratto, il danno sofferto dall’assicurato in conseguenza del sinistro.

    L’assicuratore risponde del profitto sperato solo se si è espressamente obbligato.

  • Articolo 1906 Codice Civile: Danni cagionati da vizio della cosa

    Articolo 1906 Codice Civile: Danni cagionati da vizio della cosa

    Art. 1906 c.c. – Danni cagionati da vizio della cosa

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Salvo patto contrario, l’assicuratore non risponde dei danni prodotti da vizio intrinseco della cosa assicurata, che non gli sia stato denunziato.

    Se il vizio ha aggravato il danno, l’assicuratore, salvo patto contrario, risponde del danno nella misura in cui sarebbe stato a suo carico, qualora il vizio non fosse esistito.

  • Articolo 1907 Codice Civile: Assicurazione parziale

    Articolo 1907 Codice Civile: Assicurazione parziale

    Art. 1907 c.c. – Assicurazione parziale

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se l’assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l’assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

  • Articolo 1908 Codice Civile: Valore della cosa assicurata

    Articolo 1908 Codice Civile: Valore della cosa assicurata

    Art. 1908 c.c. Valore della cosa assicurata

    In vigore

    Nell’accertare il danno non si può attribuire alle cose perite o danneggiate un valore superiore a quello che avevano al tempo del sinistro. Il valore delle cose assicurate può essere tuttavia stabilito al tempo della conclusione del contratto, mediante stima accettata per iscritto dalle parti. Non equivale a stima la dichiarazione di valore delle cose assicurate contenuta nella polizza o in altri documenti. Nell’assicurazione dei prodotti del suolo il danno si determina in relazione al valore che i prodotti avrebbero avuto al tempo della maturazione o al tempo in cui ordinariamente si raccolgono.

  • Art. 1909 c.c.: Assicurazione per somma eccedente il valore dell

    Art. 1909 c.c.: Assicurazione per somma eccedente il valore dell

    Art. 1909 c.c. – Assicurazione per somma eccedente il valore delle cose

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’assicurazione per una somma che eccede il valore reale della cosa assicurata non è valida se vi è stato dolo da parte dell’assicurato; l’assicuratore, se è in buona fede, ha diritto ai premi del periodo di assicurazione in corso.

    Se non vi è stato dolo da parte del contraente, il contratto ha effetto fino alla concorrenza del valore reale della cosa assicurata, e il contraente ha diritto di ottenere per l’avvenire una proporzionale riduzione del premio.

  • Articolo 1910 Codice Civile: Assicurazione presso diversi assicuratori

    Articolo 1910 Codice Civile: Assicurazione presso diversi assicuratori

    Art. 1910 c.c. – Assicurazione presso diversi assicuratori

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l’assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.

    Se l’assicurato omette dolosamente di dare l’avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l’indennità.

    Nel caso di sinistro, l’assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell’art. 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L’assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l’indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l’ammontare del danno.

    L’assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.

    Spiegazione

    Se per lo stesso rischio si stipulano più assicurazioni presso diversi assicuratori, l’assicurato deve avvisare ciascun assicuratore di tutte le coperture. L’omissione dolosa di questo avviso libera gli assicuratori dal pagamento.

    Come funziona e quando si applica

    La regola attua il principio indennitario: l’assicurazione danni non può essere fonte di arricchimento. In caso di sinistro l’assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l’indennità nei limiti del contratto, ma il totale non può superare il danno effettivo.

    Esempio pratico

    Assicuro la stessa casa con due compagnie: devo comunicarlo a entrambe; se subisco un danno, non posso incassare due volte oltre il valore del danno.

    Domande frequenti

    Posso avere due assicurazioni sullo stesso bene?

    Sì, ma devi avvisare tutti gli assicuratori; l’indennizzo complessivo non può comunque superare il danno effettivo.

    Cosa rischio se non lo comunico?

    Se l’omissione dell’avviso è dolosa, gli assicuratori non sono tenuti a pagare.

    Norme collegate

    Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.

  • Articolo 1911 Codice Civile: Coassicurazione

    Articolo 1911 Codice Civile: Coassicurazione

    Art. 1911 c.c. – Coassicurazione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Qualora la medesima assicurazione o l’assicurazione di rischi relativi alle stesse cose sia ripartita tra più assicuratori per quota determinate, ciascun assicuratore è tenuto al pagamento dell’indennità assicurata soltanto in proporzione della rispettiva quota, anche se unico è il contratto sottoscritto da tutti gli assicuratori.