Autore: Andrea Marton

  • Art. 696 c.p.p.: Prevalenza delle convenzioni e del diritto inte

    Art. 696 c.p.p.: Prevalenza delle convenzioni e del diritto inte

    Art. 696 c.p.p. – Prevalenza del diritto dell’Unione europea, delle convenzioni e del diritto internazionale generale

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    1. Nei rapporti con gli Stati membri dell’Unione europea le estradizioni, le domande di assistenza giudiziaria internazionali, gli effetti delle sentenze penali straniere, l’esecuzione all’estero delle sentenze penali italiane e gli altri rapporti con le autorità straniere, relativi all’amministrazione della giustizia in materia penale, sono disciplinati dalle norme del Trattato sull’Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, nonché dagli atti normativi adottati in attuazione dei medesimi. Se tali norme mancano o non dispongono diversamente, si applicano le norme delle convenzioni internazionali in vigore per lo Stato e le norme di diritto internazionale generale.

    2. Nei rapporti con Stati diversi da quelli membri dell’Unione europea le estradizioni, le domande di assistenza giudiziaria internazionali, gli effetti delle sentenze penali straniere, l’esecuzione all’estero delle sentenze penali italiane e gli altri rapporti con le autorità straniere, relativi all’amministrazione della giustizia in materia penale, sono disciplinati dalle norme delle convenzioni internazionali in vigore per lo Stato e dalle norme di diritto internazionale generale.

    3. Se le norme indicate ai commi 1 e 2 mancano o non dispongono diversamente, si applicano le norme del presente libro.

    4. Il Ministro della giustizia può, in ogni caso, non dare corso alle domande di cooperazione giudiziaria quando lo Stato richiedente non dia idonee garanzie di reciprocità.

  • Art. 697 c.p.p.: Estradizione e poteri del Ministro di Grazia e

    Art. 697 c.p.p.: Estradizione e poteri del Ministro di Grazia e

    Art. 697 c.p.p. – Estradizione e poteri del (Ministro della giustizia

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Estradizione e poteri del Ministro della giustizia 1.

    Salvo che sia diversamente stabilito, la consegna a uno stato estero di una persona per l’esecuzione di una sentenza straniera di condanna a pena detentiva o di altro provvedimento restrittivo della libertà personale può aver luogo soltanto mediante estradizione.

    1-bis. Il Ministro della giustizia non dà corso alla domanda di estradizione quando questa può compromettere la sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato.

    1-ter. Fermo quanto previsto dal comma 1-bis, quando un accordo internazionale prevede il potere di rifiutare l’estradizione di un cittadino senza regolarne l’esercizio, il Ministro della giustizia rifiuta l’estradizione tenendo conto della gravità del fatto, della rilevanza degli interessi lesi dal reato e delle condizioni personali dell’interessato.

    1-quater. Il Ministro della giustizia concede l’estradizione della persona che ha prestato il consenso a norma dell’articolo 701, comma 2, sempre che non sussistano le ragioni ostative di cui all’articolo 705, comma 2.

    1-quinquies. La decisione di non dare corso alla domanda di estradizione è comunicata dal Ministro della giustizia allo Stato estero e all’autorità giudiziaria.

    2. Nel concorso di più domande di estradizione, il Ministro della giustizia ne stabilisce l’ordine di precedenza. A tal fine egli tiene conto di tutte le circostanze del caso e in particolare della data di ricezione delle domande, della gravità e del luogo di commissione del reato o dei reati, della nazionalità e della residenza della persona richiesta e della possibilità di una riestradizione dallo stato richiedente a un altro stato.

  • Art. 698 c.p.p.: Reati politici. Tutela dei diritti fondamentali

    Art. 698 c.p.p.: Reati politici. Tutela dei diritti fondamentali

    Art. 698 c.p.p. – Reati politici Tutela dei diritti fondamentali della persona

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Reati politici Tutela dei diritti fondamentali della persona

    1. Non può essere concessa l’estradizione per un reato politico né quando vi è ragione di ritenere che l’imputato o il condannato verrà sottoposto ad atti persecutori o discriminatori per motivi di razza, di religione, di sesso, di nazionalità, di lingua, di opinioni politiche o di condizioni personali o sociali ovvero a pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti o comunque ad atti che configurano violazione di uno dei diritti fondamentali della persona.

    2. Se il fatto per il quale è domandata l’estradizione è punito con la pena di morte secondo la legge dello Stato estero, l’estradizione può essere concessa solo quando l’autorità giudiziaria accerti che è stata adottata una decisione irrevocabile che irroga una pena diversa dalla pena di morte o, se questa è stata inflitta, è stata commutata in una pena diversa, comunque nel rispetto di quanto stabilito dal comma 1

  • Articolo 699 Codice di Procedura Penale: Principio di specialità

    Articolo 699 Codice di Procedura Penale: Principio di specialità

    Art. 699 c.p.p. – Principio di specialità

    In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

    1. La concessione dell’estradizione, l’estensione dell’estradizione già concessa e la riestradizione sono sempre subordinate alla condizione espressa che, per un fatto anteriore alla consegna diverso da quello per il quale l’estradizione è stata concessa o estesa ovvero da quello per il quale la riestradizione è stata concessa l’estradato non venga sottoposto a restrizione della libertà personale in esecuzione di una pena o misura di sicurezza né assoggettato ad altra misura restrittiva della libertà personale né consegnato ad altro Stato.

    2. La disposizione del comma 1 non si applica quando l’estradato, avendone avuta la possibilità, non ha lasciato il territorio dello Stato al quale è stato consegnato trascorsi quarantacinque giorni dalla sua definitiva liberazione ovvero, avendolo lasciato, vi ha fatto volontariamente ritorno.

    3. Il ministro può inoltre subordinare la concessione dell’estradizione ad altre condizioni che ritiene opportune.

    4. Il ministro verifica l’osservanza della condizione di specialità e delle altre condizioni eventualmente apposte.

  • Art. 700 c.p.p.: Documenti a sostegno della domanda

    Art. 700 c.p.p.: Documenti a sostegno della domanda

    Art. 700 c.p.p. – Documenti a sostegno della domanda

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Documenti a sostegno della domanda

    1. L’estradizione è consentita soltanto sulla base di una domanda alla quale sia allegata copia del provvedimento restrittivo della libertà personale o della sentenza di condanna a pena detentiva che ha dato luogo alla domanda stessa.

    2. Alla domanda devono essere allegati:

    a) una relazione sui fatti addebitati alla persona della quale è domandata l’estradizione, con l’indicazione del tempo e del luogo di commissione dei fatti stessi e della loro qualificazione giuridica;

    b) il testo delle disposizioni di legge applicabili …

    ;

    b-bis) il provvedimento di commutazione della pena nei casi di cui all’articolo 698, comma 2;

    c) i dati segnaletici e ogni altra possibile informazione atta a determinare l’identità e la nazionalità della persona della quale è domandata l’estradizione.

  • Articolo 701 Codice di Procedura Penale: Garanzia giurisdizionale

    Articolo 701 Codice di Procedura Penale: Garanzia giurisdizionale

    Art. 701 c.p.p. – Garanzia giurisdizionale

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Garanzia giurisdizionale

    1. L’estradizione di un imputato o di un condannato all’estero non può essere concessa senza la decisione favorevole della corte di appello.

    2. Tuttavia, non si fa luogo al giudizio della corte di appello quando l’imputato o il condannato all’estero acconsente all’estradizione richiesta. L’eventuale consenso deve essere espresso alla presenza del difensore e, se del caso, dell’interprete e di esso è fatta menzione nel verbale.

    3. La decisione favorevole della corte di appello e il consenso della persona non rendono obbligatoria l’estradizione.

    4. La competenza a decidere appartiene, nell’ordine, alla corte di appello nel cui distretto l’imputato o il condannato ha la residenza, la dimora o il domicilio nel momento in cui la domanda di estradizione perviene al Ministro della giustizia ovvero alla corte di appello che ha ordinato l’arresto provvisorio previsto dall’articolo 715 o alla corte di appello il cui presidente ha provveduto alla convalida dell’arresto previsto dall’articolo 716. Se la competenza non può essere determinata nei modi così indicati, è competente la corte di appello di Roma.

  • Art. 702 c.p.p.: Intervento dello Stato richiedente

    Art. 702 c.p.p.: Intervento dello Stato richiedente

    Art. 702 c.p.p. – Intervento dello stato richiedente

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Intervento dello stato richiedente

    1. A condizione di reciprocità, lo stato richiedente ha la facoltà di intervenire nel procedimento davanti alla corte di appello e alla corte di cassazione facendosi rappresentare da un avvocato abilitato al patrocinio davanti all’autorità giudiziaria italiana.

  • Art. 703 c.p.p.: Accertamenti del procuratore generale

    Art. 703 c.p.p.: Accertamenti del procuratore generale

    Art. 703 c.p.p. – Accertamenti del procuratore generale

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Accertamenti del procuratore generale

    1. Il Ministro della giustizia quando ritiene di dare corso alla domanda di estradizione, la trasmette entro trenta giorni dal ricevimento con i documenti che vi sono allegati al procuratore generale presso la corte di appello competente a norma dell’articolo 701, comma 4.

    2. Salvo che si sia già provveduto a norma dell’articolo 717, il procuratore generale, ricevuta la domanda, dispone la comparizione davanti a sé dell’interessato e provvede alla sua identificazione.

    Procede, altresì, all’interrogatorio dello stesso e ne raccoglie, previa informazione sulle conseguenze, l’eventuale consenso all’estradizione o la rinuncia al principio di specialità.

    L’interessato è avvisato che è assistito da un difensore di ufficio, ma che può nominarne uno di fiducia. L’atto è compiuto alla necessaria presenza del difensore cui deve essere dato avviso almeno ventiquattro ore prima. Quando una particolare disposizione di legge lo prevede, il procuratore generale dispone che l’interessato partecipi a distanza all’interrogatorio. Il procuratore generale può altresì autorizzare a partecipare a distanza all’interrogatorio l’interessato e il difensore quando ne fanno richiesta.

    Il consenso all’estradizione e la rinuncia al principio di specialità non sono validi se non sono espressi alla presenza del difensore. La rinuncia dell’estradato alla garanzia del principio di specialità è irrevocabile alle condizioni stabilite dall’articolo 717, comma 2-bis.

    3. Il procuratore generale richiede alle autorità straniere, per mezzo del Ministro della giustizia, la documentazione e le informazioni suppletive che ritiene necessarie. Ove previsto dalle convenzioni internazionali, la richiesta è inoltrata direttamente dal procuratore generale, che ne dà comunicazione al Ministro della giustizia.

    4. Il procuratore generale, entro trenta giorni dalla data in cui la domanda di estradizione gli è pervenuta, presenta alla corte di appello la requisitoria.

    5. La requisitoria è depositata nella cancelleria della corte di appello, unitamente agli atti e alle cose sequestrate. La cancelleria cura la notificazione dell’avviso del deposito alla persona della quale è richiesta l’estradizione, al suo difensore e all’eventuale rappresentante dello stato richiedente, i quali, entro dieci giorni, hanno facoltà di prendere visione e di estrarre copia della requisitoria e degli atti nonché di esaminare le cose sequestrate e di presentare memorie.

    PGC002 PGC004 PGC005

  • Art. 704 c.p.p.: Procedimento davanti alla Corte di Appello

    Art. 704 c.p.p.: Procedimento davanti alla Corte di Appello

    Art. 704 c.p.p. – Procedimento davanti alla corte di appello

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Procedimento davanti alla corte di appello

    1. Scaduto il termine previsto dall’articolo 703 comma 5, il presidente della corte fissa l’udienza per la decisione, con decreto da comunicarsi al procuratore generale e da notificarsi alla persona della quale è richiesta l’estradizione, al suo difensore e all’eventuale rappresentante dello stato richiedente, almeno dieci giorni prima, a pena di nullità. Provvede inoltre a designare un difensore di ufficio alla persona che ne sia priva e, ove necessario, nomina un interprete . Fino a cinque giorni prima dell’udienza possono essere presentate memorie in cancelleria.

    2. La corte decide con sentenza in camera di consiglio , entro sei mesi dalla presentazione della requisitoria, sull’esistenza delle condizioni per l’accoglimento della domanda di estradizione, dopo aver assunto le informazioni e disposto gli accertamenti ritenuti necessari , sentiti il pubblico ministero, il difensore e, se comparsi , la persona della quale è richiesta l’estradizione e il rappresentante dello stato richiedente.

    3. Quando la decisione è favorevole all’estradizione, la corte, se vi è richiesta del Ministro della giustizia, dispone la custodia cautelare in carcere della persona da estradare che si trovi in libertà. Provvede, altresì, al sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti, stabilendo quali devono essere consegnati allo Stato richiedente

    4. Quando la decisione è contraria all’estradizione, la corte revoca le misure cautelari applicate e dispone in ordine alla restituzione delle cose sequestrate.

    CAP006tfe

  • Articolo 705 Codice di Procedura Penale: Condizioni per la decisione

    Articolo 705 Codice di Procedura Penale: Condizioni per la decisione

    Art. 705 c.p.p. – Condizioni per la decisione

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Condizioni per la decisione

    1. Quando non esiste convenzione o questa non dispone diversamente, la corte di appello pronuncia sentenza favorevole all’estradizione se sussistono gravi indizi di colpevolezza ovvero se esiste una sentenza irrevocabile di condanna e se, per lo stesso fatto, nei confronti della persona della quale è domandata l’estradizione, non è in corso procedimento penale né è stata pronunciata sentenza irrevocabile nello Stato.

    2. La corte di appello pronuncia comunque sentenza contraria all’estradizione:

    a) se, per il reato per il quale l’estradizione è stata domandata, la persona è stata o sarà sottoposta a un procedimento che non assicura il rispetto dei diritti fondamentali;

    b) se la sentenza per la cui esecuzione è stata domandata l’estradizione contiene disposizioni contrarie ai principi fondamentali dell’ordinamento giuridico dello Stato;

    c) se vi è motivo di ritenere che la persona verrà sottoposta ad atti persecutori o discriminatori per motivi di razza, di religione, di sesso, di nazionalità, di lingua, di opinioni politiche o di condizioni personali o sociali ovvero alla pena di morte o a pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti o comunque ad atti che configurano violazione di uno dei diritti fondamentali della persona;

    c-bis) se ragioni di salute o di età comportino il rischio di conseguenze di eccezionale gravità per la persona richiesta.

  • Articolo 706 Codice di Procedura Penale: Ricorso per cassazione

    Articolo 706 Codice di Procedura Penale: Ricorso per cassazione

    Art. 706 c.p.p. – Ricorso per cassazione

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Ricorso per cassazione

    1. Contro la sentenza della corte di appello può essere proposto ricorso per cassazione, anche per il merito, dalla persona interessata, dal suo difensore, dal procuratore generale e dal rappresentante dello stato richiedente. La corte decide entro sei mesi dal ricevimento del ricorso.

    2. Nel giudizio davanti alla corte di cassazione si applicano le disposizioni dell’articolo 704.

  • Art. 707 c.p.p.: Rinnovo della domanda di estradizione

    Art. 707 c.p.p.: Rinnovo della domanda di estradizione

    Art. 707 c.p.p. – Rinnovo della domanda di estradizione

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Rinnovo della domanda di estradizione

    1. La sentenza contraria all’estradizione preclude la pronuncia di una successiva sentenza favorevole a seguito di un’ulteriore domanda presentata per i medesimi fatti dallo stesso stato, salvo che la domanda sia fondata su elementi che non siano già stati valutati dall’autorità giudiziaria.