Art. 1900 c.c. – Sinistri cagionati con dolo o con colpa grave dell’assicurato o dei dipendenti
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
L’assicuratore non è obbligato per i sinistri cagionati da dolo o da colpa grave del contraente, dell’assicurato o del beneficiario, salvo patto contrario per i casi di colpa grave.
L’assicuratore è obbligato per il sinistro cagionato da dolo o da colpa grave delle persone del fatto delle quali l’assicurato deve rispondere.
Egli è obbligato altresì, nonostante patto contrario, per i sinistri conseguenti ad atti del contraente, dell’assicurato o del beneficiario, compiuti per dovere di solidarietà umana o nella tutela degli interessi comuni all’assicuratore.

Spiegazione
Se per lo stesso rischio si stipulano più assicurazioni presso diversi assicuratori, l’assicurato deve avvisare ciascun assicuratore di tutte le coperture. L’omissione dolosa di questo avviso libera gli assicuratori dal pagamento.
Come funziona e quando si applica
La regola attua il principio indennitario: l’assicurazione danni non può essere fonte di arricchimento. In caso di sinistro l’assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l’indennità nei limiti del contratto, ma il totale non può superare il danno effettivo.
Esempio pratico
Assicuro la stessa casa con due compagnie: devo comunicarlo a entrambe; se subisco un danno, non posso incassare due volte oltre il valore del danno.
Domande frequenti
Posso avere due assicurazioni sullo stesso bene?
Sì, ma devi avvisare tutti gli assicuratori; l’indennizzo complessivo non può comunque superare il danno effettivo.
Cosa rischio se non lo comunico?
Se l’omissione dell’avviso è dolosa, gli assicuratori non sono tenuti a pagare.
Norme collegate
Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.