Autore: Andrea Marton

  • Art. 355 c.p.p.: Convalida del sequestro e suo riesame

    Art. 355 c.p.p.: Convalida del sequestro e suo riesame

    Art. 355 c.p.p. – Convalida del sequestro e suo riesame

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Convalida del sequestro e suo riesame

    1. Nel caso in cui abbia proceduto a sequestro, la polizia giudiziaria enuncia nel relativo verbale il motivo del provvedimento e ne consegna copia alla persona alla quale le cose sono state sequestrate. Il verbale è trasmesso senza ritardo, e comunque non oltre le quarantotto ore, al pubblico ministero del luogo dove il sequestro è stato eseguito.

    2. Il pubblico ministero, nelle quarantotto ore successive, con decreto motivato convalida il sequestro se ne ricorrono i presupposti ovvero dispone la restituzione delle cose sequestrate. Copia del decreto di convalida è immediatamente notificata alla persona alla quale le cose sono state sequestrate.

    3. Contro il decreto di convalida, la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione nonché le associazioni e gli enti di cui all’articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale possono proporre, entro dieci giorni dalla notifica del decreto ovvero dalla diversa data in cui l’interessato ha avuto conoscenza dell’avvenuto sequestro, richiesta di riesame, anche nel merito, a norma dell’articolo 324.

    4. La richiesta di riesame non sospende l’esecuzione del provvedimento.

  • Articolo 356 Codice di Procedura Penale: Assistenza del difensore

    Articolo 356 Codice di Procedura Penale: Assistenza del difensore

    Art. 356 c.p.p. – Assistenza del difensore

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Assistenza del difensore

    1. Il difensore della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini ha facoltà di assistere, senza diritto di essere preventivamente avvisato, agli atti previsti dagli articoli 352 e 354 oltre che all’immediata apertura del plico autorizzata dal pubblico ministero a norma dell’articolo 353 comma 2.

  • Art. 357 c.p.p.: Documentazione dell’attività di polizia giudizi

    Art. 357 c.p.p.: Documentazione dell’attività di polizia giudizi

    Art. 357 c.p.p. – Documentazione dell’attività di polizia giudiziaria

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Documentazione dell’attività di polizia giudiziaria

    1. La polizia giudiziaria annota secondo le modalità ritenute idonee ai fini delle indagini, anche sommariamente, tutte le attività svolte, comprese quelle dirette alla individuazione delle fonti di prova.

    2. Fermo quanto disposto in relazione a specifiche attività, redige verbale dei seguenti atti:

    a) denunce, querele e istanze presentate oralmente;

    b) sommarie informazioni rese e dichiarazioni spontanee ricevute dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini;

    c) informazioni assunte, a norma dell’articolo 351;

    d) perquisizioni e sequestri;

    e) operazioni e accertamenti previsti dagli articoli 349, 353 e 354;

    f) atti, che descrivono fatti e situazioni, eventualmente compiuti sino a che il pubblico ministero non ha impartito le direttive per lo svolgimento delle indagini.

    3. Il verbale è redatto da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria nelle forme e con le modalità previste dall’articolo 373.

    3-bis. Quando le indagini riguardano taluno dei delitti di cui all’articolo 407, comma 2, lettera a), oppure quando la persona informata sui fatti ne faccia richiesta, alla documentazione delle informazioni di cui al comma 2, lettera c), si procede altresì mediante riproduzione fonografica a mezzo di strumenti tecnici idonei ad opera della polizia giudiziaria, salva la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico.

    3-ter. Le dichiarazioni della persona minorenne, inferma di mente o in condizioni di particolare vulnerabilità sono documentate integralmente, a pena di inutilizzabilità, con mezzi di riproduzione audiovisiva o fonografica, salvo che si verifichi una contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico e sussistano particolari ragioni di urgenza che non consentano di rinviare l’atto.

    3-quater. La trascrizione della riproduzione audiovisiva o fonografica di cui ai commi 3- bis e 3-ter è disposta solo se assolutamente indispensabile e può essere effettuata dalla polizia giudiziaria.

    4. La documentazione dell’attività di polizia giudiziaria è posta a disposizione del pubblico ministero.

    5. A disposizione del pubblico ministero sono altresì poste le denunce, le istanze e le querele presentate per iscritto, i referti, il corpo del reato e le cose pertinenti al reato.

  • Art. 358 c.p.p.: Attività di indagine del pubblico ministero

    Art. 358 c.p.p.: Attività di indagine del pubblico ministero

    Art. 358 c.p.p. – Attività di indagine del pubblico ministero

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Attività di indagine del pubblico ministero

    1. Il pubblico ministero compie ogni attività necessaria ai fini indicati nell’articolo 326 e svolge altresì accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini.

  • Art. 359 c.p.p.: Consulenti tecnici del pubblico ministero

    Art. 359 c.p.p.: Consulenti tecnici del pubblico ministero

    Art. 359 c.p.p. – Consulenti tecnici del pubblico ministero

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Consulenti tecnici del pubblico ministero

    1. Il pubblico ministero, quando procede ad accertamenti, rilievi segnaletici, descrittivi o fotografici e ad ogni altra operazione tecnica per cui sono necessarie specifiche competenze, può nominare e avvalersi di consulenti, che non possono rifiutare la loro opera.

    2. Il consulente può essere autorizzato dal pubblico ministero ad assistere a singoli atti di indagine.

  • Art. 360 c.p.p.: Accertamenti tecnici non ripetibili

    Art. 360 c.p.p.: Accertamenti tecnici non ripetibili

    Art. 360 c.p.p. – Accertamenti tecnici non ripetibili

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Accertamenti tecnici non ripetibili

    1. Quando gli accertamenti previsti dall’articolo 359 riguardano persone, cose o luoghi il cui stato è soggetto a modificazione, il pubblico ministero avvisa, senza ritardo, la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato e i difensori del giorno, dell’ora e del luogo fissati per il conferimento dell’incarico e della facoltà di nominare consulenti tecnici.

    2. Si applicano le disposizioni dell’articolo 364 comma 2.

    3. I difensori nonché i consulenti tecnici eventualmente nominati hanno diritto di assistere al conferimento dell’incarico, di partecipare agli accertamenti e di formulare osservazioni e riserve.

    3-bis. Il pubblico ministero può autorizzare la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato, i difensori e i consulenti tecnici eventualmente nominati, che ne facciano richiesta, a partecipare a distanza al conferimento dell’incarico o agli accertamenti.

    4. Qualora, prima del conferimento dell’incarico, la persona sottoposta alle indagini formuli riserva di promuovere incidente probatorio, il pubblico ministero dispone che non si proceda agli accertamenti salvo che questi, se differiti, non possano più essere utilmente compiuti.

    4-bis. La riserva di cui al comma 4 perde efficacia e non può essere ulteriormente formulata se la richiesta di incidente probatorio non è proposta entro il termine di dieci giorni dalla formulazione della riserva stessa.

    5. Fuori del caso di inefficacia della riserva di incidente probatorio previsto dal comma 4-bis, Se il pubblico ministero, malgrado l’espressa riserva formulata dalla persona sottoposta alle indagini e pur non sussistendo le condizioni indicate nell’ultima parte del comma 4, ha ugualmente disposto di procedere agli accertamenti, i relativi risultati non possono essere utilizzati nel dibattimento.

  • Art. 361 c.p.p.: Individuazione di persone e di cose

    Art. 361 c.p.p.: Individuazione di persone e di cose

    Art. 361 c.p.p. – Individuazione di persone e di cose

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Individuazione di persone e di cose

    1. Quando è necessario per la immediata prosecuzione delle indagini, il pubblico ministero procede alla individuazione di persone, di cose o di quanto altro può essere oggetto di percezione sensoriale.

    2. Le persone, le cose e gli altri oggetti sono presentati ovvero sottoposti in immagine a chi deve eseguire la individuazione.

    3. Se ha fondata ragione di ritenere che la persona chiamata alla individuazione possa subire intimidazione o altra influenza dalla presenza di quella sottoposta a individuazione, il pubblico ministero adotta le cautele previste dall’articolo 214 comma 2.

  • Articolo 362 Codice di Procedura Penale: Assunzione di informazioni

    Articolo 362 Codice di Procedura Penale: Assunzione di informazioni

    Art. 362 c.p.p. – Assunzione di informazioni

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Assunzione di informazioni

    1. Il pubblico ministero assume informazioni dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini. Alle persone già sentite dal difensore o dal suo sostituto non possono essere chieste informazioni sulle domande formulate e sulle risposte date. Si applicano le disposizioni degli articoli 197, 197-bis, 198, 199, 200, 201, 202 e 203.

    1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui all’articolo 351, comma 1-ter, il pubblico ministero, quando deve assumere informazioni da persone minori, si avvale dell’ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile. Allo stesso modo provvede quando deve assumere sommarie informazioni da una persona offesa, anche maggiorenne, in condizione di particolare vulnerabilità. In ogni caso assicura che la persona offesa particolarmente vulnerabile, in occasione della richiesta di sommarie informazioni, non abbia contatti con la persona sottoposta ad indagini e non sia chiamata più volte a rendere sommarie informazioni, salva l’assoluta necessità per le indagini.

    1-ter. Quando si procede per il delitto previsto dall’articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice e per il delitto previsto dall’articolo 577-bis del codice penale, nella forma tentata, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 572, 593-ter, nell’ipotesi aggravata di cui al sesto comma, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies , 612-bis e 612-ter del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, e 585, quarto comma , del medesimo codice, il pubblico ministero assume informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza, entro il termine di tre giorni dall’iscrizione della notizia di reato, salvo che sussistano imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell’interesse della persona offesa. Il pubblico ministero provvede personalmente all’audizione quando la persona offesa abbia avanzato motivata e tempestiva richiesta, salva la possibilità di delegare la polizia giudiziaria con decreto motivato. L’audizione non può essere delegata quando si procede per il delitto aggravato di cui all’articolo 612-bis, quarto comma, del codice penale .

    1-quater. Alla persona chiamata a rendere informazioni è sempre dato avviso che, salva la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico, ha diritto di ottenere, ove ne faccia richiesta, che le dichiarazioni rese siano documentate mediante riproduzione fonografica.

  • Art. 363 c.p.p.: Interrogatorio di persona imputata a un procedi

    Art. 363 c.p.p.: Interrogatorio di persona imputata a un procedi

    Art. 363 c.p.p. – Interrogatorio di persona imputata in un procedimento connesso

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Interrogatorio di persona imputata in un procedimento connesso

    1. Le persone imputate in un procedimento connesso a norma dell’articolo 12 sono interrogate dal pubblico ministero sui fatti per cui si procede nelle forme previste dall’articolo 210 commi 2, 3, 4 e 6.

    2. La disposizione del comma 1 si applica anche alle persone imputate di un reato collegato a quello per cui si procede, nel caso previsto dall’articolo 371 comma 2 lettera b).

  • Art. 364 c.p.p.: Nomina e assistenza del difensore

    Art. 364 c.p.p.: Nomina e assistenza del difensore

    Art. 364 c.p.p. – Nomina e assistenza del difensore

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Nomina e assistenza del difensore

    1. Il pubblico ministero, se deve procedere a interrogatorio, ovvero a ispezione , a individuazione di persone o confronto cui deve partecipare la persona sottoposta alle indagini, la invita a presentarsi a norma dell’articolo 375.

    2. La persona sottoposta alle indagini priva del difensore è altresì avvisata che è assistita da un difensore di ufficio, ma che può nominarne uno di fiducia.

    3. Al difensore di ufficio o a quello di fiducia in precedenza nominato è dato avviso almeno ventiquattro ore prima del compimento degli atti indicati nel comma 1 e delle ispezioni a cui non deve partecipare la persona sottoposta alle indagini.

    4. Il difensore ha in ogni caso diritto di assistere agli atti indicati nei commi 1 e 3, fermo quanto previsto dall’articolo 245.

    5. Nei casi di assoluta urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che il ritardo possa pregiudicare la ricerca o l’assicurazione delle fonti di prova, il pubblico ministero può procedere a interrogatorio, a ispezione , a individuazione di persone o a confronto anche prima del termine fissato dandone avviso al difensore senza ritardo e comunque tempestivamente.

    L’avviso può essere omesso quando il pubblico ministero procede a ispezione e vi è fondato motivo di ritenere che le tracce o gli altri effetti materiali del reato possano essere alterati. È fatta salva, in ogni caso, la facoltà del difensore d’intervenire.

    6. Quando procede nei modi previsti dal comma 5, il pubblico ministero deve specificamente indicare, a pena di nullità, i motivi della deroga e le modalità dell’avviso.

    7. È vietato a coloro che intervengono agli atti di fare segni di approvazione o disapprovazione. Quando assiste al compimento degli atti, il difensore può presentare al pubblico ministero richieste, osservazioni e riserve delle quali è fatta menzione nel verbale.

  • Art. 365 c.p.p.: Atti ai quali il difensore ha diritto di assist

    Art. 365 c.p.p.: Atti ai quali il difensore ha diritto di assist

    Art. 365 c.p.p. – Atti ai quali il difensore ha diritto di assistere senza avviso

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Atti ai quali il difensore ha diritto di assistere senza avviso

    1. Il pubblico ministero, quando procede al compimento di atti di perquisizione o sequestro, chiede alla persona sottoposta alle indagini, che sia presente, se è assistita da un difensore di fiducia e, qualora ne sia priva, designa un difensore di ufficio a norma dell’articolo 97 comma 3.

    2. Il difensore ha facoltà di assistere al compimento dell’atto, fermo quanto previsto dall’articolo 249.

    3. Si applicano le disposizioni dell’articolo 364 comma 7.

  • Art. 366 c.p.p.: Deposito degli atti cui hanno diritto di assist

    Art. 366 c.p.p.: Deposito degli atti cui hanno diritto di assist

    Art. 366 c.p.p. – Deposito degli atti cui hanno diritto di assistere i difensori

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Deposito degli atti cui hanno diritto di assistere i difensori

    1. Salvo quanto previsto da specifiche disposizioni, i verbali degli atti compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria ai quali il difensore ha diritto di assistere, sono depositati nella segreteria del pubblico ministero entro il terzo giorno successivo al compimento dell’atto, con facoltà per il difensore di esaminarli ed estrarne copia nei cinque giorni successivi. Quando non è stato dato avviso del compimento dell’atto, al difensore è immediatamente notificato l’avviso di deposito e il termine decorre dal ricevimento della notificazione. Il difensore ha facoltà di esaminare le cose sequestrate nel luogo in cui esse si trovano e, se si tratta di documenti, di estrarne copia .

    2. Il pubblico ministero con decreto motivato, può disporre, per gravi motivi, che il deposito degli atti indicati nel comma 1 e l’esercizio della facoltà indicata nel terzo periodo dello stesso comma siano ritardati, senza pregiudizio di ogni altra attività del difensore, per non oltre trenta giorni. Contro il decreto del pubblico ministero la persona sottoposta ad indagini ed il difensore, possono proporre opposizione al giudice, che provvede ai sensi dell’articolo 127