Autore: Andrea Marton

  • Articolo 1864 Codice Civile: Garanzia della rendita semplice

    Articolo 1864 Codice Civile: Garanzia della rendita semplice

    Art. 1864 c.c. – Garanzia della rendita semplice

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La rendita semplice deve essere garantita con ipoteca sopra un immobile; altrimenti il capitale è ripetibile.

  • Art. 1865 c.c.: Diritto di riscatto della rendita perpetua

    Art. 1865 c.c.: Diritto di riscatto della rendita perpetua

    Art. 1865 c.c. Diritto di riscatto della rendita perpetua

    In vigore

    La rendita perpetua è redimibile a volontà del debitore, nonostante qualunque convenzione contraria. Le parti possono tuttavia convenire che il riscatto non possa eseguirsi durante la vita del beneficiario o prima di un certo termine, il quale non può eccedere i dieci anni nella rendita semplice e i trenta anni nella rendita fondiaria. Può anche stipularsi che il debitore non esegua il riscatto senza averne dato preavviso al beneficiario. Il termine di preavviso non può eccedere l’anno. Se sono convenuti termini più lunghi, essi si riducono nei limiti sopra stabiliti.

  • Articolo 1866 Codice Civile: Esercizio del riscatto

    Articolo 1866 Codice Civile: Esercizio del riscatto

    Art. 1866 c.c. – Esercizio del riscatto

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il riscatto della rendita semplice e della rendita fondiaria si effettua mediante il pagamento della somma che risulta dalla capitalizzazione della rendita annua sulla base dell’interesse legale.

    Le modalità del riscatto sono stabilite dalle leggi speciali.

  • Articolo 1867 Codice Civile: Riscatto forzoso

    Articolo 1867 Codice Civile: Riscatto forzoso

    Art. 1867 c.c. Riscatto forzoso

    In vigore

    Il debitore di una rendita perpetua può essere costretto al riscatto: 1) se è in mora nel pagamento di due annualità di rendita; 2) se non ha dato al creditore le garanzie promesse, o se, venendo a mancare quelle già date, non ne sostituisce altre di uguale sicurezza; 3) se, per effetto di alienazione o di divisione, il fondo su cui è garantita la rendita è diviso fra più di tre persone.

  • Articolo 1868 Codice Civile: Riscatto per insolvenza del debitore

    Articolo 1868 Codice Civile: Riscatto per insolvenza del debitore

    Art. 1868 c.c. – Riscatto per insolvenza del debitore

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Si fa pure luogo al riscatto della rendita nel caso d’insolvenza del debitore, salvo che, essendo stato alienato il fondo su cui era garantita la rendita, l’acquirente se ne sia assunto il debito o si dichiari pronto ad assumerlo.

  • Articolo 1869 Codice Civile: Altre prestazioni perpetue

    Articolo 1869 Codice Civile: Altre prestazioni perpetue

    Art. 1869 c.c. – Altre prestazioni perpetue

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Le disposizioni degli articoli 1864, 1865, 1866, 1867 e 1868 si applicano a ogni altra annua prestazione perpetua costituita a qualsiasi titolo, anche per atto di ultima volontà.

  • Articolo 1870 Codice Civile: Ricognizione

    Articolo 1870 Codice Civile: Ricognizione

    Art. 1870 c.c. – Ricognizione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il debitore della rendita o di ogni altra prestazione annua che debba o possa durare oltre i dieci anni deve fornire a proprie spese al titolare, se questi lo richiede, un nuovo documento, trascorsi nove anni dalla data del precedente.

  • Articolo 1871 Codice Civile: Rendite dello Stato

    Articolo 1871 Codice Civile: Rendite dello Stato

    Art. 1871 c.c. – Rendite dello Stato

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Le disposizioni di questo capo non si applicano alle rendite emesse dallo Stato.

  • Articolo 1872 Codice Civile: Modi di costituzione

    Articolo 1872 Codice Civile: Modi di costituzione

    Art. 1872 c.c. – Modi di costituzione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La rendita vitalizia può essere costituita a titolo oneroso, mediante alienazione di un bene mobile o immobile o mediante cessione di capitale.

    La rendita vitalizia può essere costituita anche per donazione o per testamento, e in questo caso si osservano le norme stabilite dalla legge per tali atti.

  • Articolo 1873 Codice Civile: Determinazione della durata

    Articolo 1873 Codice Civile: Determinazione della durata

    Art. 1873 c.c. – Determinazione della durata

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La rendita vitalizia può costituirsi per la durata della vita del beneficiario o di altra persona.

    Essa può costituirsi anche per la durata della vita di più persone.

  • Articolo 1874 Codice Civile: Costituzione a favore di più persone

    Articolo 1874 Codice Civile: Costituzione a favore di più persone

    Art. 1874 c.c. – Costituzione a favore di più persone

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se la rendita è costituita a favore di più persone, la parte spettante al creditore premorto si accresce a favore degli altri, salvo patto contrario.

  • Articolo 1875 Codice Civile: Costituzione a favore di un terzo

    Articolo 1875 Codice Civile: Costituzione a favore di un terzo

    Art. 1875 c.c. – Costituzione a favore di un terzo

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La rendita vitalizia costituita a favore di un terzo, quantunque importi per questo una liberalità, non richiede le forme stabilite per la donazione.