Art. 1864 c.c. – Garanzia della rendita semplice
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
La rendita semplice deve essere garantita con ipoteca sopra un immobile; altrimenti il capitale è ripetibile.

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
La rendita semplice deve essere garantita con ipoteca sopra un immobile; altrimenti il capitale è ripetibile.

In vigore
La rendita perpetua è redimibile a volontà del debitore, nonostante qualunque convenzione contraria. Le parti possono tuttavia convenire che il riscatto non possa eseguirsi durante la vita del beneficiario o prima di un certo termine, il quale non può eccedere i dieci anni nella rendita semplice e i trenta anni nella rendita fondiaria. Può anche stipularsi che il debitore non esegua il riscatto senza averne dato preavviso al beneficiario. Il termine di preavviso non può eccedere l’anno. Se sono convenuti termini più lunghi, essi si riducono nei limiti sopra stabiliti.

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Il riscatto della rendita semplice e della rendita fondiaria si effettua mediante il pagamento della somma che risulta dalla capitalizzazione della rendita annua sulla base dell’interesse legale.
Le modalità del riscatto sono stabilite dalle leggi speciali.

In vigore
Il debitore di una rendita perpetua può essere costretto al riscatto: 1) se è in mora nel pagamento di due annualità di rendita; 2) se non ha dato al creditore le garanzie promesse, o se, venendo a mancare quelle già date, non ne sostituisce altre di uguale sicurezza; 3) se, per effetto di alienazione o di divisione, il fondo su cui è garantita la rendita è diviso fra più di tre persone.

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Si fa pure luogo al riscatto della rendita nel caso d’insolvenza del debitore, salvo che, essendo stato alienato il fondo su cui era garantita la rendita, l’acquirente se ne sia assunto il debito o si dichiari pronto ad assumerlo.

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Le disposizioni degli articoli 1864, 1865, 1866, 1867 e 1868 si applicano a ogni altra annua prestazione perpetua costituita a qualsiasi titolo, anche per atto di ultima volontà.

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Il debitore della rendita o di ogni altra prestazione annua che debba o possa durare oltre i dieci anni deve fornire a proprie spese al titolare, se questi lo richiede, un nuovo documento, trascorsi nove anni dalla data del precedente.

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Le disposizioni di questo capo non si applicano alle rendite emesse dallo Stato.

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
La rendita vitalizia può essere costituita a titolo oneroso, mediante alienazione di un bene mobile o immobile o mediante cessione di capitale.
La rendita vitalizia può essere costituita anche per donazione o per testamento, e in questo caso si osservano le norme stabilite dalla legge per tali atti.

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
La rendita vitalizia può costituirsi per la durata della vita del beneficiario o di altra persona.
Essa può costituirsi anche per la durata della vita di più persone.

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Se la rendita è costituita a favore di più persone, la parte spettante al creditore premorto si accresce a favore degli altri, salvo patto contrario.

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
La rendita vitalizia costituita a favore di un terzo, quantunque importi per questo una liberalità, non richiede le forme stabilite per la donazione.