Autore: Andrea Marton

  • Articolo 1840 Codice Civile: Apertura della cassetta

    Articolo 1840 Codice Civile: Apertura della cassetta

    Art. 1840 c.c. Apertura della cassetta

    In vigore

    Se la cassetta è intestata a più persone, l’apertura di essa è consentita singolarmente a ciascuno degli intestatari, salvo diversa pattuizione. In caso di morte dell’intestatario o di uno degli intestatari, la banca che ne abbia ricevuto comunicazione non può consentire l’apertura della cassetta se non con l’accordo di tutti gli aventi diritto o secondo le modalità stabilite dall’autorità giudiziaria.

  • Articolo 1841 Codice Civile: Apertura forzata della cassetta

    Articolo 1841 Codice Civile: Apertura forzata della cassetta

    Art. 1841 c.c. Apertura forzata della cassetta

    In vigore

    Quando il contratto è scaduto, la banca, previa intimazione all’intestatario e decorsi sei mesi dalla data della medesima, può chiedere al giudice di pace (1) l’autorizzazione ad aprire la cassetta. L’intimazione può farsi anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento. L’apertura si esegue con l’assistenza di un notaio all’uopo designato e con le cautele che il giudice di pace (1) ritiene opportune. Il giudice di pace (1) può dare le disposizioni necessarie per la conservazione degli oggetti rinvenuti e può ordinare la vendita di quella parte di essi che occorra al soddisfacimento di quanto è dovuto alla banca per canoni e spese.

  • Art. 1842 Codice Civile: Nozione

    Art. 1842 Codice Civile: Nozione

    Art. 1842 c.c. – Nozione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’apertura di credito bancario è il contratto col quale la banca si obbliga a tenere a disposizione dell’altra parte una somma di danaro per un dato periodo di tempo o a tempo indeterminato.

  • Articolo 1843 Codice Civile: Utilizzazione del credito

    Articolo 1843 Codice Civile: Utilizzazione del credito

    Art. 1843 c.c. – Utilizzazione del credito

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se non è convenuto altrimenti, l’accreditato può utilizzare in più volte il credito, secondo le forme di uso, e può con successivi versamenti ripristinare la sua disponibilità.

    Salvo patto contrario, i prelevamenti e i versamenti si eseguono presso la sede della banca dove è costituito il rapporto.

  • Art. 1844 Codice Civile: Garanzia

    Art. 1844 Codice Civile: Garanzia

    Art. 1844 c.c. Garanzia

    In vigore

    Se per l’apertura di credito è data una garanzia reale o personale, questa non si estingue prima della fine del rapporto per il solo fatto che l’accreditato cessa di essere debitore della banca. Se la garanzia diviene insufficiente, la banca può chiedere un supplemento di garanzia o la sostituzione del garante. Se l’accreditato non ottempera alla richiesta, la banca può ridurre il credito proporzionalmente al diminuito valore della garanzia o recedere dal contratto.

  • Articolo 1845 Codice Civile: Recesso dal contratto

    Articolo 1845 Codice Civile: Recesso dal contratto

    Art. 1845 c.c. – Recesso dal contratto

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Salvo patto contrario, la banca non può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se non per giusta causa.

    Il recesso sospende immediatamente l’utilizzazione del credito, ma la banca deve concedere un termine di almeno quindici giorni per la restituzione delle somme utilizzate e dei relativi accessori.

    Se l’apertura di credito è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto, mediante preavviso nel termine stabilito dal contratto, dagli usi o, in mancanza, in quello di quindici giorni.

  • Articolo 1846 Codice Civile: Disponibilità delle cose date in pegno

    Articolo 1846 Codice Civile: Disponibilità delle cose date in pegno

    Art. 1846 c.c. – Disponibilità delle cose date in pegno

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Nell’anticipazione bancaria su pegno di titoli o di merci, la banca non può disporre delle cose ricevute in pegno, se ha rilasciato un documento nel quale le cose stesse sono individuate. Il patto contrario deve essere provato per iscritto.

  • Articolo 1847 Codice Civile: Assicurazione delle merci

    Articolo 1847 Codice Civile: Assicurazione delle merci

    Art. 1847 c.c. – Assicurazione delle merci

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La banca deve provvedere per conto del contraente all’assicurazione delle merci date in pegno, se, per la natura, il valore o l’ubicazione di esse, l’assicurazione risponde alle cautele d’uso.

  • Articolo 1848 Codice Civile: Spese di custodia

    Articolo 1848 Codice Civile: Spese di custodia

    Art. 1848 c.c. – Spese di custodia

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La banca, oltre al corrispettivo dovutole, ha diritto al rimborso delle spese occorse per la custodia delle merci e dei titoli, salvo che ne abbia acquistato la disponibilità.

  • Articolo 1849 Codice Civile: Ritiro dei titoli o delle merci

    Articolo 1849 Codice Civile: Ritiro dei titoli o delle merci

    Art. 1849 c.c. – Ritiro dei titoli o delle merci

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il contraente, anche prima della scadenza del contratto, può ritirare in parte i titoli o le merci dati in pegno, previo rimborso proporzionale delle somme anticipate e delle altre somme spettanti alla banca secondo la disposizione dell’articolo precedente, salvo che il credito residuo risulti insufficientemente garantito.

  • Articolo 1850 Codice Civile: Diminuzione della garanzia

    Articolo 1850 Codice Civile: Diminuzione della garanzia

    Art. 1850 c.c. – Diminuzione della garanzia

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se il valore della garanzia diminuisce almeno di un decimo rispetto a quello che era al tempo del contratto, la banca può chiedere al debitore un supplemento di garanzia nei termini d’uso, con la diffida che, in mancanza, si procederà alla vendita dei titoli o delle merci dati in pegno. Se il debitore non ottempera alla richiesta, la banca può procedere alla vendita a norma del secondo e quarto comma dell’art. 2797.

    La banca ha diritto al rimborso immediato del residuo non soddisfatto col ricavato della vendita.

  • Art. 1851 c.c.: Pegno irregolare a garanzia di anticipazione

    Art. 1851 c.c.: Pegno irregolare a garanzia di anticipazione

    Art. 1851 c.c. – Pegno irregolare a garanzia di anticipazione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se, a garanzia di uno o più crediti, sono vincolati depositi di danaro, merci o titoli che non siano stati individuati o per i quali sia stata conferita alla banca la facoltà di disporre, la banca deve restituire solo la somma o la parte delle merci o dei titoli che eccedono l’ammontare dei crediti garantiti. L’eccedenza è determinata in relazione al valore delle merci o dei titoli al tempo della scadenza dei crediti.