Autore: Andrea Marton

  • Art. 1803 Codice Civile: Nozione

    Art. 1803 Codice Civile: Nozione

    Art. 1803 c.c. – Nozione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il comodato è il contratto col quale una parte consegna all’altra una cosa mobile o immobile, affinchè se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l’obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta.

    Il comodato è essenzialmente gratuito.

  • Articolo 1804 Codice Civile: Obbligazioni del comodatario

    Articolo 1804 Codice Civile: Obbligazioni del comodatario

    Art. 1804 c.c. Obbligazioni del comodatario

    In vigore

    Il comodatario è tenuto a custodire e a conservare la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia. Egli non può servirsene che per l’uso determinato dal contratto o dalla natura della cosa. Non può concedere a un terzo il godimento della cosa senza il consenso del comodante. Se il comodatario non adempie gli obblighi suddetti, il comodante può chiedere l’immediata restituzione della cosa, oltre al risarcimento del danno.

  • Articolo 1805 Codice Civile: Perimento della cosa

    Articolo 1805 Codice Civile: Perimento della cosa

    Art. 1805 c.c. Perimento della cosa

    In vigore

    Il comodatario è responsabile se la cosa perisce per un caso fortuito a cui poteva sottrarla sostituendola con la cosa propria, o se, potendo salvare una delle due cose, ha preferito la propria. Il comodatario che impiega la cosa per un uso diverso o per un tempo più lungo di quello a lui consentito, è responsabile della perdita avvenuta per causa a lui non imputabile, qualora non provi che la cosa sarebbe perita anche se non l’avesse impiegata per l’uso diverso o l’avesse restituita a tempo debito.

  • Art. 1806 Codice Civile: Stima

    Art. 1806 Codice Civile: Stima

    Art. 1806 c.c. – Stima

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se la cosa è stata stimata al tempo del contratto, il suo perimento è a carico del comodatario, anche se avvenuto per causa a lui non imputabile.

  • Articolo 1807 Codice Civile: Deterioramento per effetto dell’uso

    Articolo 1807 Codice Civile: Deterioramento per effetto dell’uso

    Art. 1807 c.c. – Deterioramento per effetto dell’uso

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se la cosa si deteriora per solo effetto dell’uso per cui è stata consegnata e senza colpa del comodatario, questi non risponde del deterioramento.

  • Art. 1808 c.c.: Spese per l’uso della cosa e spese straordinarie

    Art. 1808 c.c.: Spese per l’uso della cosa e spese straordinarie

    Art. 1808 c.c. – Spese per l’uso della cosa e spese straordinarie

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il comodatario non ha diritto al rimborso delle spese sostenute per servirsi della cosa.

    Egli però ha diritto di essere rimborsato delle spese straordinarie sostenute per la conservazione della cosa, se queste erano necessarie e urgenti.

  • Articolo 1809 Codice Civile: Restituzione

    Articolo 1809 Codice Civile: Restituzione

    Art. 1809 c.c. – Restituzione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il comodatario è obbligato a restituire la cosa alla scadenza del termine convenuto o, in mancanza di termine, quando se ne è servito in conformità del contratto.

    Se però, durante il termine convenuto o prima che il comodatario abbia cessato di servirsi della cosa, sopravviene un urgente e impreveduto bisogno al comodante, questi può esigerne la restituzione immediata.

  • Articolo 1810 Codice Civile: Comodato senza determinazione di durata

    Articolo 1810 Codice Civile: Comodato senza determinazione di durata

    Art. 1810 c.c. – Comodato senza determinazione di durata

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se non è stato convenuto un termine né questo risulta dall’uso a cui la cosa doveva essere destinata, il comodatario è tenuto a restituirla non appena il comodante la richiede.

  • Articolo 1811 Codice Civile: Morte del comodatario

    Articolo 1811 Codice Civile: Morte del comodatario

    Art. 1811 c.c. – Morte del comodatario

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    In caso di morte del comodatario, il comodante, benchè sia stato convenuto un termine, può esigere dagli eredi l’immediata restituzione della cosa.

  • Articolo 1812 Codice Civile: Danni al comodatario per vizi della cosa

    Articolo 1812 Codice Civile: Danni al comodatario per vizi della cosa

    Art. 1812 c.c. – Danni al comodatario per vizi della cosa

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se la cosa comodata ha vizi tali che rechino danno a chi se ne serve, il comodante è tenuto al risarcimento qualora, conoscendo i vizi della cosa, non ne abbia avvertito il comodatario.

  • Art. 1813 Codice Civile: Nozione

    Art. 1813 Codice Civile: Nozione

    Art. 1813 c.c. – Nozione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il mutuo è il contratto col quale una parte consegna all’altra una determinata quantità di danaro o di altre cose fungibili, e l’altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità.

  • Articolo 1814 Codice Civile: Trasferimento della proprietà

    Articolo 1814 Codice Civile: Trasferimento della proprietà

    Art. 1814 c.c. Trasferimento della proprietà

    In vigore

    Le cose date a mutuo passano in proprietà del mutuatario.