Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1804 c.c. Obbligazioni del comodatario
In vigore
Il comodatario è tenuto a custodire e a conservare la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia. Egli non può servirsene che per l’uso determinato dal contratto o dalla natura della cosa. Non può concedere a un terzo il godimento della cosa senza il consenso del comodante. Se il comodatario non adempie gli obblighi suddetti, il comodante può chiedere l’immediata restituzione della cosa, oltre al risarcimento del danno.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 1803 - Art. 1803 Codice Civile: Nozione→Cod. civ. art. 1805 - Articolo 1805 Codice Civile: Perimento della cosa→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 1802 c.c.: Compenso e rimborso delle spese al sequestratario→Art. 1806 Codice Civile: Stima→Articolo 1801 Codice Civile: Liberazione del sequestratario→Articolo 1807 Codice Civile: Deterioramento per effetto dell’uso→Art. 1800 c.c.: Conservazione e alienazione dell’oggetto del seq→Art. 1808 c.c.: Spese per l’uso della cosa e spese straordinarie→Art. 1799 c.c.: Obblighi, diritti e poteri del sequestratario
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 1804 del codice civile costituisce il cuore della disciplina degli obblighi che gravano sul comodatario, ossia su colui che riceve gratuitamente una cosa per servirsene con l'obbligo di restituirla. La norma traccia con chiarezza il perimetro dei doveri del comodatario: custodire e conservare la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia, utilizzarla solo per l'uso convenuto o conforme alla sua natura, non concederne il godimento a terzi senza consenso. Il comma finale appronta i rimedi a favore del comodante in caso di violazione di tali obblighi.
La natura gratuita del comodato e la posizione del comodatario
Il comodato è contratto essenzialmente gratuito: il comodante consente l'uso della cosa senza corrispettivo. Proprio la gratuità spiega il rigore degli obblighi posti a carico del comodatario, che riceve un beneficio e deve quindi comportarsi con particolare correttezza nei confronti di chi gli ha concesso la cosa. La posizione del comodatario è quella di un detentore qualificato, tenuto a un governo diligente del bene altrui in vista della futura restituzione.
L'obbligo di custodia e conservazione
Il primo dovere è quello di custodire e conservare la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia. Si tratta del parametro generale di diligenza, che impone al comodatario di adottare la cura che un soggetto avveduto adotterebbe per un bene proprio, adattandola alle caratteristiche della cosa ricevuta. La diligenza richiesta è tendenzialmente elevata, in coerenza con la gratuità del rapporto: chi riceve senza nulla pagare deve usare la massima attenzione nel preservare l'integrità del bene.
Il vincolo di destinazione d'uso
Il comodatario non può servirsi della cosa che per l'uso determinato dal contratto o, in mancanza di pattuizione espressa, dalla natura della cosa. Questo vincolo di destinazione assolve una duplice funzione: tutela l'interesse del comodante a che il bene non sia sfruttato in modo difforme e usurante, e delimita la sfera di legittimo utilizzo del comodatario. L'uso eccedente o difforme rispetto a quello consentito integra una violazione degli obblighi contrattuali.
Il divieto di concedere il godimento a terzi
Il comodatario non può concedere a un terzo il godimento della cosa senza il consenso del comodante. La regola si fonda sul carattere fiduciario del comodato: il comodante sceglie una determinata persona di cui si fida, e non può vedersi imporre il subentro di un terzo estraneo al rapporto. La cessione del godimento senza autorizzazione costituisce dunque inadempimento, esponendo il comodatario ai rimedi previsti dall'ultimo comma.
I rimedi a favore del comodante
In caso di violazione degli obblighi, la norma riconosce al comodante due rimedi cumulabili: la richiesta di immediata restituzione della cosa e il risarcimento del danno. La restituzione anticipata consente al comodante di sottrarre il bene a un comodatario che non ne fa un uso corretto, mentre il risarcimento mira a ristorare i pregiudizi subiti. La compresenza dei due rimedi rafforza la tutela del comodante, che può al contempo riottenere la cosa e ottenere il ristoro dei danni.
Il coordinamento con la disciplina del comodato
L'art. 1804 non opera isolatamente, ma si inserisce nella più ampia disciplina del comodato, che regola la restituzione della cosa, il regime delle spese e la responsabilità per il perimento del bene. Gli obblighi del comodatario vanno letti in coordinamento con queste norme, che completano il quadro dei diritti e dei doveri delle parti. La diligenza nella custodia, in particolare, rileva anche ai fini della valutazione della responsabilità in caso di danneggiamento o perdita della cosa.
Indicazioni operative
Per il comodatario è prudente definire con chiarezza, già al momento della consegna, l'uso consentito della cosa e attenersi scrupolosamente ad esso, evitando di concederne il godimento a terzi senza preventiva autorizzazione. Per il comodante, è opportuno documentare lo stato del bene alla consegna e le condizioni d'uso pattuite, così da poter agevolmente far valere, ove occorra, i rimedi della restituzione immediata e del risarcimento.
La responsabilità per il deterioramento e il perimento della cosa
Gli obblighi di custodia e di uso conforme delineati dall'art. 1804 c.c. si riflettono direttamente sul regime della responsabilità del comodatario in caso di deterioramento o perdita della cosa. In via generale, il comodatario risponde quando il danno sia riconducibile a un difetto della diligenza richiesta o a un uso difforme da quello consentito; al contrario, il deterioramento dovuto al solo uso conforme della cosa, secondo la sua naturale destinazione, non è di norma fonte di responsabilità, costituendo un effetto fisiologico del godimento concesso. La distinzione tra uso corretto e uso scorretto, tra deterioramento naturale e danno colposo, diventa così il discrimine fondamentale per valutare la posizione del comodatario. Particolare rilievo assume, in questo contesto, il dovere di custodire la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia: la violazione di tale dovere espone il comodatario alle conseguenze del danneggiamento o della perdita, salvo che dimostri che l'evento si sarebbe ugualmente verificato. La gratuità del rapporto, come già osservato, contribuisce a giustificare un metro di valutazione tendenzialmente rigoroso nella verifica dell'osservanza degli obblighi posti a carico di chi ha ricevuto la cosa senza corrispettivo.
Il divieto di concedere a terzi il godimento della cosa senza il consenso del comodante non è una clausola di stile, ma l'espressione del carattere intrinsecamente fiduciario del comodato. Il comodante concede l'uso della cosa a una determinata persona in considerazione del rapporto di fiducia che la lega a costui; consentire al comodatario di trasferire liberamente il godimento a chiunque significherebbe tradire la base stessa del rapporto, esponendo il bene a un utilizzo da parte di soggetti estranei e non scelti dal proprietario. Sul piano pratico, questo si traduce nell'esigenza, per il comodatario, di richiedere preventivamente il consenso del comodante ogni volta che intenda far utilizzare la cosa a un terzo, anche temporaneamente. L'inosservanza di tale regola integra un inadempimento che, ai sensi dell'ultimo comma, legittima il comodante a chiedere l'immediata restituzione e il risarcimento del danno. Per il comodante, è opportuno chiarire fin dall'inizio i confini dell'uso consentito e documentare le condizioni della concessione, così da disporre di elementi certi qualora si renda necessario far valere i rimedi previsti dalla norma a fronte di un utilizzo difforme o di una cessione non autorizzata del godimento.
Domande frequenti
Quali sono le principali obbligazioni del comodatario?
Custodire e conservare la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia, usarla solo per l'uso convenuto o conforme alla sua natura e non concederne il godimento a terzi senza consenso del comodante.
Con quale diligenza il comodatario deve conservare la cosa?
Con la diligenza del buon padre di famiglia, parametro tendenzialmente rigoroso anche in ragione della gratuità del comodato.
Il comodatario può far usare la cosa a un terzo?
No, salvo il consenso del comodante. Il comodato ha carattere fiduciario e il comodante non può vedersi imporre il godimento da parte di un terzo estraneo.
Cosa può fare il comodante se il comodatario non adempie?
Può chiedere l'immediata restituzione della cosa e, in aggiunta, il risarcimento del danno: i due rimedi sono cumulabili.
Cosa determina l'uso consentito della cosa?
L'uso determinato dal contratto e, in mancanza di pattuizione, quello conforme alla natura della cosa stessa.