Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1802 c.c. – Compenso e rimborso delle spese al sequestratario
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Il sequestratario ha diritto a compenso, se non si è pattuito diversamente. Egli ha pure diritto al rimborso delle spese e di ogni altra erogazione fatta per la conservazione e per l’amministrazione della cosa.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 1801 - Articolo 1801 Codice Civile: Liberazione del sequestratario→Cod. civ. art. 1803 - Art. 1803 Codice Civile: Nozione→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 1800 c.c.: Conservazione e alienazione dell’oggetto del seq→Articolo 1804 Codice Civile: Obbligazioni del comodatario→Art. 1799 c.c.: Obblighi, diritti e poteri del sequestratario→Articolo 1805 Codice Civile: Perimento della cosa→Art. 1798 Codice Civile: Nozione→Art. 1806 Codice Civile: Stima→Articolo 1797 Codice Civile: Azione nei confronti dei giranti
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Commento all'art. 1802 c.c.
L'art. 1802 c.c. chiude la disciplina del sequestro convenzionale (artt. 1798-1802 c.c.) regolando i diritti patrimoniali del sequestratario: il compenso per l'attività svolta e il rimborso delle spese sostenute.
Diritto al compenso
Il primo comma stabilisce che il sequestratario ha diritto a un compenso, salvo che le parti abbiano pattuito diversamente. La norma introduce quindi una presunzione di onerosità dell'incarico, in deroga alla gratuità che caratterizza il deposito ordinario (art. 1767 c.c.) quando il depositario non è imprenditore. La ratio è chiara: il sequestratario assume un incarico fiduciario complesso, che può richiedere attività di custodia protratta nel tempo, con conseguente impegno di risorse e responsabilità. È pertanto equo che tale attività sia remunerata, a meno che le parti abbiano espressamente rinunciato al compenso.
Determinazione del compenso
La norma non fissa criteri per la quantificazione, rimandando all'accordo delle parti o, in mancanza, alla valutazione equitativa del giudice secondo le tariffe professionali o i criteri di mercato applicabili al tipo di bene e alla durata dell'incarico.
Rimborso delle spese
Il secondo comma riconosce il diritto al rimborso di tutte le spese e le erogazioni effettuate per la conservazione e l'amministrazione del bene. Si tratta di un diritto distinto dal compenso: riguarda i costi effettivamente sostenuti, spese di manutenzione, assicurazioni, oneri di gestione, che non devono rimanere a carico del sequestratario. Il rimborso non è rinunciabile per accordo preventivo, in quanto risponde al principio di non impoverimento ingiustificato.
Coordinamento sistematico
L'art. 1802 chiude il capo XIII dedicato al sequestro convenzionale. Le disposizioni sui diritti economici del sequestratario si integrano con quelle sul deposito (artt. 1766-1797 c.c.) e sul mandato (richiamate dall'art. 1800), confermando la natura ibrida di questo contratto.
Casi pratici
Caso 1: compenso salvo patto contrario
Tizio è nominato sequestratario di un bene conteso. Salvo diverso accordo, ha diritto a un compenso per l'attività svolta (art. 1802 c.c.): l'incarico si presume oneroso, data la sua complessità fiduciaria.
Caso 2: rimborso delle spese
Oltre al compenso, Tizio ha diritto al rimborso delle spese e di ogni erogazione fatta per la conservazione e l'amministrazione della cosa (manutenzione, assicurazioni, oneri di gestione).
Domande frequenti
Il sequestratario ha diritto a un compenso?
Sì, salvo che si sia pattuito diversamente (art. 1802 c.c.): l'incarico si presume oneroso.
Perché si presume oneroso?
Perché il sequestratario assume un incarico fiduciario complesso, con custodia protratta nel tempo, impegno di risorse e responsabilità.
Come si determina il compenso?
Per accordo delle parti o, in mancanza, secondo valutazione equitativa del giudice in base a tariffe o criteri di mercato, in funzione del bene e della durata.
Ha diritto anche al rimborso delle spese?
Sì: al rimborso di tutte le spese ed erogazioni effettuate per la conservazione e l'amministrazione del bene.
Compenso e rimborso sono la stessa cosa?
No: il compenso remunera l'attività; il rimborso copre i costi effettivamente sostenuti, che sono un diritto distinto.