Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1798 c.c. – Nozione
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Il sequestro convenzionale è il contratto col quale due o più persone affidano a un terzo una cosa o una pluralità di cose, rispetto alla quale sia nata tra esse controversia, perché la custodisca e la restituisca a quella a cui spetterà quando la controversia sarà definita.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 1797 - Articolo 1797 Codice Civile: Azione nei confronti dei giranti→Cod. civ. art. 1799 - Art. 1799 c.c.: Obblighi, diritti e poteri del sequestratario→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 1796 c.c.: Diritti del possessore della nota di pegno insod→Art. 1800 c.c.: Conservazione e alienazione dell’oggetto del seq→Art. 1795 c.c.: Diritti del possessore della sola fede di deposi→Articolo 1801 Codice Civile: Liberazione del sequestratario→Articolo 1794 Codice Civile: Prima girata della nota di pegno→Art. 1802 c.c.: Compenso e rimborso delle spese al sequestratario→Articolo 1793 Codice Civile: Diritti del possessore
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Collocazione sistematica e natura giuridica
L'art. 1798 c.c. apre il Capo XIII del Titolo III del Libro IV, dedicato al sequestro convenzionale. La norma fornisce la definizione legale di questo contratto, distinguendolo con precisione dal sequestro giudiziario disciplinato dal codice di procedura civile (art. 670 c.p.c. e seguenti). Il sequestro convenzionale e' un contratto reale: si perfeziona con la consegna della cosa al sequestratario, richiedendo quindi non solo il consenso delle parti ma anche la traditio materiale.
Struttura del contratto
Il contratto di sequestro convenzionale presenta una struttura trilaterale peculiare. Da un lato vi sono le parti in conflitto (almeno due persone tra cui esiste una controversia); dall'altro il sequestratario, che e' un soggetto terzo e neutrale rispetto alla controversia. Le parti affidano la cosa al sequestratario mediante accordo comune: non e' possibile un sequestro convenzionale unilaterale. Tizio e Caio litigano sull'appartenenza di un quadro; si accordano per depositarlo presso il notaio Sempronio finché il giudice non decide a chi spetta.
La controversia come presupposto
Elemento essenziale della fattispecie e' l'esistenza di una controversia tra le parti rispetto alla cosa sequestrata. La controversia può essere già pendente in giudizio o semplicemente in atto tra le parti in via stragiudiziale. Non e' necessario che sia stata proposta una domanda giudiziale: e' sufficiente che vi sia un conflitto serio e concreto sull'appartenenza o sulla disponibilita' della cosa. La controversia deve riguardare specificamente la cosa affidata al sequestratario, non genericamente il rapporto tra le parti.
Obblighi del sequestratario
Il sequestratario assume un'obbligazione di custodia fino alla definizione della controversia e di restituzione alla parte che risultera' avente diritto. La sua posizione e' di neutralita' assoluta: non può favorire nessuna delle parti né compiere atti che alterino la cosa o ne pregiudichino il valore. La definizione della controversia può avvenire per via giudiziaria (sentenza passata in giudicato), arbitrale o transattiva: in ogni caso, una volta stabilito chi ha diritto, il sequestratario e' tenuto a restituire senza indugio.
Distinzione dal sequestro giudiziario
Il sequestro giudiziario e' un provvedimento cautelare disposto dal giudice su istanza di parte (art. 670 c.p.c.) e si fonda su un'iniziativa processuale unilaterale. Il sequestro convenzionale, invece, nasce da un accordo bilaterale (o multilaterale) tra le parti stesse. I due istituti hanno in comune la finalità conservativa della cosa controversa, ma differiscono profondamente per fonte (contratto vs. provvedimento giudiziario), presupposti e disciplina applicabile.
Applicazioni pratiche
Il sequestro convenzionale trova applicazione tipica nelle controversie ereditarie (i coeredi affidano a un terzo un bene mobile conteso), nelle dispute societarie (quote di partecipazione depositate presso un fiduciario) e nei contenziosi commerciali in attesa di arbitrato. Rispetto al sequestro giudiziario offre maggiore flessibilita' ma richiede la cooperazione di entrambe le parti, che in presenza di conflitto acceso spesso manca.
Domande frequenti
Che cos'e' il sequestro convenzionale?
È il contratto con cui due o più parti in conflitto affidano a un terzo neutrale (sequestratario) una cosa contestata, perché la custodisca fino alla definizione della controversia e la restituisca a chi ne avrà diritto.
Qual e' la differenza tra sequestro convenzionale e sequestro giudiziario?
Il sequestro convenzionale nasce da un accordo tra le parti (art. 1798 c.c.); il sequestro giudiziario e' invece un provvedimento cautelare disposto dal giudice su istanza unilaterale di una parte (art. 670 c.p.c.).
È necessario che la controversia sia già in corso davanti al giudice?
No. È sufficiente che esista una controversia seria tra le parti sulla cosa da sequestrare, anche se non e' stata ancora instaurata alcuna azione giudiziaria.
Il sequestro convenzionale si perfeziona con il solo consenso?
No. Il contratto e' reale: si perfeziona con la consegna materiale della cosa al sequestratario. Il consenso delle parti e' necessario ma non sufficiente.
Quando deve restituire la cosa il sequestratario?
Alla definizione della controversia, cioè quando e' stabilito con certezza (per sentenza, arbitrato o transazione) a chi spetta la cosa. Il sequestratario restituisce alla parte che risulta avente diritto.