Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1796 c.c. – Diritti del possessore della nota di pegno insoddisfatto
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Il possessore della nota di pegno, che non sia stato soddisfatto alla scadenza e che abbia levato il protesto a norma della legge cambiaria, può far vendere le cose depositate in conformità dell’art. 1515, decorsi otto giorni da quello della scadenza.
Il girante che ha pagato volontariamente il possessore della nota di pegno è surrogato nei diritti di questo, e può procedere alla vendita delle cose depositate decorsi otto giorni dalla scadenza.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 1795 - Art. 1795 c.c.: Diritti del possessore della sola fede di deposi→Cod. civ. art. 1797 - Articolo 1797 Codice Civile: Azione nei confronti dei giranti→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 1794 Codice Civile: Prima girata della nota di pegno→Art. 1798 Codice Civile: Nozione→Articolo 1793 Codice Civile: Diritti del possessore→Art. 1799 c.c.: Obblighi, diritti e poteri del sequestratario→Articolo 1792 Codice Civile: Intestazione e circolazione dei titoli→Art. 1800 c.c.: Conservazione e alienazione dell’oggetto del seq→Articolo 1791 Codice Civile: Nota di pegno
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
La tutela del creditore pignoratizio insoddisfatto
L'art. 1796 c.c. chiude il sistema di tutele previste per il possessore della nota di pegno, disciplinando il caso in cui il debitore non adempia alla propria obbligazione alla scadenza. La norma attribuisce al creditore pignoratizio uno strumento di soddisfacimento rapido e senza intermediazione giudiziaria, coerente con la funzione di garanzia reale svolta dalla nota di pegno nell'ambito dei magazzini generali.
Presupposti per la vendita forzata
La vendita delle merci depositate può essere avviata dal possessore della nota di pegno solo al ricorrere di due condizioni cumulative: l'inadempimento del debitore alla scadenza e il previo levamento del protesto a norma della legge cambiaria. Il protesto e' un atto formale, redatto da un pubblico ufficiale, che certifica ufficialmente l'inadempimento del debitore e costituisce il presupposto per l'esercizio dei diritti di rivalsa nei confronti degli obbligati in via di regresso.
Il rinvio alla legge cambiaria per le modalità del protesto e' coerente con la natura cartolare della nota di pegno e con la disciplina della sua circolazione per girata. La formalita' del protesto assolve anche una funzione di pubblicita' dell'inadempimento, mettendo in guardia i terzi sui rischi di acquisire crediti nei confronti del debitore in default.
Il termine di otto giorni
Decorso l'inadempimento e levato il protesto, il creditore deve attendere ancora otto giorni dalla scadenza prima di poter procedere alla vendita. Questo termine e' un periodo di grazia durante il quale il debitore può ancora adempiere tardivamente, evitando la vendita delle merci. È un bilanciamento tra la tutela del creditore e la protezione del debitore, che dispone di un ulteriore margine per rimediare all'inadempimento senza perdere le merci.
Si pensi a Caio, possessore della nota di pegno relativa a cinquanta fusti di olio di oliva, il cui credito di 30.000 euro scade il 1° giugno. Se Tizio, il debitore, non paga, Caio dovrà levare il protesto entro i termini previsti dalla legge cambiaria e poi attendere fino al 9 giugno (otto giorni dalla scadenza) prima di poter avviare la vendita delle merci depositate. Se entro il 9 giugno Tizio paga, Caio non può procedere alla vendita.
La procedura di vendita ex art. 1515 c.c.
La vendita delle merci e' disciplinata dall'art. 1515 c.c., che regola la vendita coattiva per inadempimento del compratore. Questo articolo prevede che il venditore possa procedere alla vendita delle cose per conto del compratore inadempiente, attraverso un ufficiale giudiziario o un istituto autorizzato, senza necessità di autorizzazione giudiziaria preventiva. Il ricavato della vendita viene utilizzato per soddisfare il credito del venditore (in questo caso, del creditore pignoratizio) e l'eventuale eccedenza e' restituita al debitore.
Questa procedura e' più rapida e meno costosa del pignoramento e della vendita all'asta giudiziaria ordinaria, e riflette la necessità pratica di liquidare velocemente merci che possono deteriorarsi o perdere valore nel tempo (si pensi ai prodotti alimentari o ai beni soggetti a rapida obsolescenza).
La surrogazione del girante che ha pagato
La norma prevede una disciplina speciale per il girante che abbia pagato volontariamente il possessore della nota di pegno. Questo soggetto, che nella catena delle girate si e' trovato a dover rispondere dell'inadempimento del debitore originario, e' surrogato nei diritti del creditore soddisfatto e può procedere alla vendita delle merci depositate, decorsi otto giorni dalla scadenza. La surrogazione e' automatica e non richiede atti formali aggiuntivi: il girante subentra integralmente nella posizione del creditore originario, con tutti i diritti che ne derivano.
Questo meccanismo incentiva i giranti a soddisfare prontamente il possessore della nota di pegno, sapendo di poter poi rivalersi sul debitore attraverso la vendita delle merci a garanzia. Completa così il sistema di circolazione e garanzia tipico dei magazzini generali, che assicura la solvibilita' della catena dei rapporti obbligatori connessi ai titoli rappresentativi.
Domande frequenti
Cosa deve fare il possessore della nota di pegno se il debitore non paga alla scadenza?
Deve levare il protesto a norma della legge cambiaria e poi, decorsi otto giorni dalla scadenza, può far vendere le merci depositate secondo la procedura dell'art. 1515 c.c.
È necessaria un'autorizzazione del giudice per vendere le merci?
No. La vendita avviene secondo la procedura dell'art. 1515 c.c., che non richiede autorizzazione giudiziaria preventiva, rendendo la tutela del creditore più rapida ed efficiente.
A cosa serve il termine di otto giorni prima della vendita?
È un periodo di grazia che consente al debitore di adempiere tardivamente evitando la vendita delle merci, bilanciando la tutela del creditore con la protezione del debitore in default.
Cosa accade se un girante paga volontariamente il possessore della nota di pegno?
È surrogato nei diritti del creditore soddisfatto e può procedere alla vendita delle merci depositate decorsi otto giorni dalla scadenza, rivalendosi così sul debitore originario.
Il protesto della nota di pegno segue le stesse regole della cambiale?
Si'. La norma rinvia espressamente alla legge cambiaria per le modalità del protesto, coerentemente con la natura cartolare della nota di pegno e la sua circolazione per girata.