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Art. 1797 c.c. Azione nei confronti dei giranti
In vigore
Il possessore della nota di pegno non può agire contro il girante, se prima non ha proceduto alla vendita del pegno. I termini per esercitare l’azione di regresso contro i giranti sono quelli stabiliti dalla legge cambiaria e decorrono dal giorno in cui è avvenuta la vendita delle cose depositate. Il possessore della nota di pegno decade dall’azione di regresso contro i giranti, se alla scadenza non leva il protesto o se, entro quindici giorni dal protesto, non fa istanza per la vendita delle cose depositate. Egli conserva tuttavia l’azione contro i giranti della fede di deposito e contro il debitore. Quest’azione si prescrive in tre anni. CAPO XIII – Del sequestro convenzionale
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In sintesi
Inquadramento sistematico
L'art. 1797 c.c. chiude la disciplina del magazzino generale e della fede di deposito con nota di pegno, collocandosi al termine del Capo XII del Titolo III del Libro IV. La norma regola i rapporti tra il possessore della nota di pegno e i soggetti che l'hanno girata, riprendendo meccanismi tipici del diritto cambiario e adattandoli alla specificita' del credito su pegno commerciale.
La condizione di preventiva escussione
Il primo comma stabilisce una vera e propria condizione di procedibilita': il possessore della nota di pegno non puo' esperire l'azione di regresso contro i giranti senza aver prima proceduto alla vendita del pegno. Si tratta di una regola analoga al beneficium excussionis del diritto cambiario, ma con contenuto piu' specifico: occorre non solo tentare, ma effettivamente realizzare la vendita coattiva delle cose depositate. Tizio, che ha ricevuto una nota di pegno girata da Caio, deve dunque far vendere le merci in magazzino prima di rivolgersi a Caio in via di regresso.
Termini e decorrenza
Il secondo comma rinvia alla legge cambiaria per i termini dell'azione di regresso, con una specificazione fondamentale sulla decorrenza: i termini non decorrono dalla scadenza del credito, ma dal giorno in cui e' avvenuta la vendita delle cose depositate. Questo aggancio alla vendita e' coerente con la condizione di preventiva escussione: solo dopo aver liquidato il pegno si conosce l'eventuale residuo scoperto che giustifica il regresso.
Cause di decadenza
Il terzo comma prevede due distinte fattispecie di decadenza dall'azione di regresso contro i giranti:
La prima e' il mancato levamento del protesto alla scadenza, strumento formale che certifica l'inadempimento del debitore principale e costituisce presupposto indispensabile per il regresso cambiario.
La seconda e' il mancato deposito dell'istanza di vendita entro quindici giorni dal protesto. Questo termine breve impone al creditore una condotta diligente e speditiva: una volta accertato l'inadempimento, deve senza indugio attivare la procedura di vendita coattiva. Il termine di quindici giorni e' perentorio e la sua violazione comporta la perdita definitiva del regresso.
L'azione conservata: differenza tra giranti della nota di pegno e giranti della fede di deposito
La norma opera una distinzione tecnica di rilievo. La decadenza colpisce l'azione di regresso contro i giranti della nota di pegno. Resta invece integra l'azione contro i giranti della fede di deposito e contro il debitore originario. I giranti della fede di deposito rappresentano i soggetti che hanno trasferito il titolo principale (la fede di deposito), non il titolo di credito accessorio (la nota di pegno); la loro posizione e' diversa e la legge li tratta con disciplina autonoma. L'azione conservata e' soggetta alla prescrizione triennale di cui all'ultimo comma, termine piu' lungo rispetto ai termini cambiari ordinari, che riflette la natura mista contrattuale-cambiaria del rapporto.
Profili pratici
In concreto, la norma incentiva il creditore pignoratizio a gestire tempestivamente la procedura di vendita delle merci in magazzino, senza ritardare nella speranza di agire direttamente contro i giranti. Il mancato rispetto del sequenza procedurale (protesto, istanza di vendita, effettiva vendita) produce decadenze che non possono essere sanate successivamente.
Domande frequenti
Posso agire contro i giranti della nota di pegno senza vendere prima il pegno?
No. L'art. 1797 c.c. impone come condizione pregiudiziale la preventiva vendita delle cose depositate. Solo dopo aver realizzato la vendita si puo' esercitare il regresso contro i giranti.
Quando decorrono i termini per il regresso contro i giranti?
I termini, disciplinati dalla legge cambiaria, decorrono non dalla scadenza del credito ma dal giorno in cui e' avvenuta la vendita delle cose depositate.
Quali atti sono necessari per evitare la decadenza dal regresso?
Occorre levare il protesto alla scadenza e, entro quindici giorni dal protesto, depositare istanza per la vendita delle cose. Il mancato rispetto di uno di questi adempimenti determina la decadenza.
Cosa succede se decade il regresso contro i giranti della nota di pegno?
Il possessore conserva comunque l'azione contro i giranti della fede di deposito e contro il debitore originario. Questa azione si prescrive in tre anni.
Qual e' la differenza tra giranti della nota di pegno e giranti della fede di deposito?
I giranti della nota di pegno hanno girato il titolo accessorio che incorpora il diritto di pegno; i giranti della fede di deposito hanno trasferito il titolo principale rappresentativo della merce. Le due categorie hanno discipline e conseguenze processuali distinte secondo l'art. 1797 c.c.