Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1794 c.c. Prima girata della nota di pegno
In vigore
La prima girata della sola nota di pegno deve indicare l’ammontare del credito e degli interessi nonché la scadenza. La girata corredata delle dette indicazioni deve essere trascritta sulla fede di deposito e controfirmata dal giratario. La girata della nota di pegno che non indica l’ammontare del credito vincola, a favore del possessore di buona fede , tutto il valore delle cose depositate. Rimane tuttavia salva al titolare o al terzo possessore della fede di deposito, che abbia pagato una somma non dovuta, l’azione di rivalsa nei confronti del diretto contraente e del possessore di mala fede della nota di pegno.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 1793 - Articolo 1793 Codice Civile: Diritti del possessore→Cod. civ. art. 1795 - Art. 1795 c.c.: Diritti del possessore della sola fede di deposi→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 1792 Codice Civile: Intestazione e circolazione dei titoli→Art. 1796 c.c.: Diritti del possessore della nota di pegno insod→Articolo 1791 Codice Civile: Nota di pegno→Articolo 1797 Codice Civile: Azione nei confronti dei giranti→Articolo 1790 Codice Civile: Fede di deposito→Art. 1798 Codice Civile: Nozione→Articolo 1789 Codice Civile: Vendita delle cose depositate
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
La prima girata della nota di pegno: forma e contenuto
L'art. 1794 c.c. introduce norme formali particolarmente stringenti per la prima girata della sola nota di pegno, cioè per il primo trasferimento di questo titolo separatamente dalla fede di deposito. La ratio della norma e' chiara: poiché la girata della nota di pegno crea un vincolo sulle merci depositate, e' necessario che chiunque entri in contatto con la fede di deposito, e quindi con le merci, sia informato dell'esistenza e dell'entita' del credito garantito.
Requisiti formali della prima girata
La norma impone che la prima girata della sola nota di pegno contenga tre indicazioni essenziali: l'ammontare del credito garantito, gli interessi convenuti e la data di scadenza. Questi elementi definiscono il perimetro del vincolo di pegno che grava sulle merci e permettono al possessore della fede di deposito di conoscere esattamente quanto dovrà pagare per ottenere il ritiro delle merci in conformità all'art. 1795 c.c.
La girata così formata deve essere trascritta sulla fede di deposito e controfirmata dal giratario. La doppia formalita', trascrizione e controfirma, crea un collegamento documentale tra i due titoli pur circolando separatamente: la fede di deposito porta impressa la storia del vincolo di pegno, rendendo edotto ogni successivo possessore dell'esistenza e delle caratteristiche del credito garantito dalla nota.
Effetti della girata incompleta
Il legislatore ha previsto con particolare cautela cosa accade quando la prima girata della nota di pegno non indica l'ammontare del credito. In tal caso, a favore del possessore di buona fede della nota stessa, il vincolo di pegno si estende a tutto il valore delle merci depositate, senza limitazioni. Questa soluzione e' severa ma razionale: chi ha accettato una girata senza le indicazioni obbligatorie non può sapere quale sia la porzione del valore delle merci libera da vincoli, e dunque la legge presume che l'intero valore sia impegnato a garanzia del suo credito.
Si pensi a Tizio che gira la nota di pegno a Caio senza indicare l'ammontare del credito garantito. Se Caio e' in buona fede, cioè ignora che il credito di Tizio era inferiore al valore delle merci, potra' far valere il suo pegno sull'intero valore del deposito. Il possessore della fede di deposito che volesse ritirare le merci dovrà versare una somma che potrebbe essere superiore al debito effettivo.
La tutela del titolare della fede di deposito
La norma bilancia la tutela del possessore di buona fede della nota di pegno con quella del titolare della fede di deposito che abbia pagato una somma non dovuta. A questo soggetto, che potrebbe essere il depositante originario o un successivo acquirente della fede, la legge riconosce un'azione di rivalsa nei confronti del diretto contraente (chi ha girato la nota senza le indicazioni obbligatorie) e del possessore di mala fede della nota di pegno.
L'azione di rivalsa e' lo strumento attraverso cui il pregiudizio economico subito dal titolare della fede viene traslato sui responsabili dell'irregolarita': chi ha emesso una girata incompleta e chi ne ha approfittato dolosamente risponde solidalmente del maggior importo pagato. La buona fede rimane quindi il discrimine decisivo: il possessore di buona fede e' protetto dal rischio della girata incompleta, quello di mala fede ne risponde in solido con chi ha creato l'irregolarita'.
Coordinamento con le norme cambiarie
Il rinvio alla forma della girata avvicina la nota di pegno ai titoli cambiari, ma con alcune peculiarità. La nota di pegno non e' un titolo di credito puro: rappresenta un diritto reale di garanzia su merci fisicamente esistenti in un magazzino. L'obbligo di indicare l'ammontare del credito nella prima girata e la trascrizione sulla fede di deposito sono accorgimenti specifici di questo istituto, che mancano nella disciplina cambiaria ordinaria e che rispondono alla necessità di rendere il vincolo reale trasparente e opponibile ai terzi.
Domande frequenti
Cosa deve contenere obbligatoriamente la prima girata della nota di pegno?
L'ammontare del credito garantito, gli interessi pattuiti e la data di scadenza. Senza questi elementi la girata e' considerata incompleta con conseguenze a svantaggio del girante.
Perché la girata deve essere trascritta sulla fede di deposito?
Per rendere visibile il vincolo di pegno al possessore della fede di deposito, così che chiunque voglia acquistare le merci o ritirarle conosca l'esistenza e l'entita' del credito garantito.
Cosa succede se la girata non indica l'ammontare del credito?
Il possessore di buona fede della nota di pegno può far valere il vincolo sull'intero valore delle merci depositate, indipendentemente dall'ammontare effettivo del credito.
Chi risponde se il titolare della fede di deposito paga più del dovuto?
Ha azione di rivalsa contro il girante che ha omesso le indicazioni obbligatorie e contro il possessore di mala fede della nota di pegno, che rispondono solidalmente dell'eccedenza pagata.
La nota di pegno e' assimilabile a una cambiale?
Solo parzialmente: condivide il meccanismo della girata e la tutela del possessore di buona fede, ma rappresenta un diritto reale di garanzia su merci fisiche, con obblighi formali specifici assenti nella disciplina cambiaria.