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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 1790 c.c. Fede di deposito

In vigore

I magazzini generali, a richiesta del depositante, devono rilasciare una fede di deposito delle merci depositate. La fede di deposito deve indicare: 1) il cognome e il nome o la ditta e il domicilio del depositante; 2) il luogo del deposito; 3) la natura e la quantità delle cose depositate e gli altri estremi atti a individuarle; 4) se per la merce sono stati pagati i diritti doganali e se essa è stata assicurata.

In sintesi

  • Titolo rappresentativo: la fede di deposito è un documento che il magazzino generale rilascia su richiesta del depositante e rappresenta le merci depositate.
  • Rilascio su richiesta: il magazzino è obbligato a rilasciare la fede di deposito quando il depositante ne fa richiesta.
  • Contenuto obbligatorio: la fede deve indicare generalità e domicilio del depositante, luogo del deposito, natura e quantità delle merci, pagamento dei diritti doganali e assicurazione.
  • Funzione di circolazione: la fede di deposito consente di trasferire i diritti sulle merci depositate senza spostamento fisico, facilitando le operazioni commerciali e finanziarie.
  • Abbinamento alla nota di pegno: la fede di deposito si accompagna tipicamente alla nota di pegno, che consente di dare le merci in garanzia senza spostarle dal magazzino.

La fede di deposito come titolo rappresentativo

L'art. 1790 c.c. disciplina uno degli strumenti piu' caratteristici del deposito nei magazzini generali: la fede di deposito. Si tratta di un titolo di credito rappresentativo delle merci, che il magazzino e' obbligato a rilasciare su richiesta del depositante. La sua funzione fondamentale e' consentire la circolazione dei diritti sulle merci senza che queste debbano essere fisicamente spostate dal magazzino.

Natura giuridica

La fede di deposito e' classificata come titolo di credito causale rappresentativo: causale perche' incorpora un diritto legato a una specifica relazione contrattuale (il deposito), rappresentativo perche' chi detiene il titolo e' legittimato a pretendere la consegna delle merci indicate. La sua circolazione avviene mediante girata, consentendo il trasferimento della proprieta' delle merci depositate senza intervento del magazzino.

Contenuto obbligatorio del titolo

La norma elenca tassativamente le indicazioni che la fede deve contenere:

1. Generalita' del depositante: cognome e nome o ditta e domicilio. Questa indicazione identifica il soggetto che ha effettuato il deposito e nei cui confronti il magazzino e' obbligato.

2. Luogo del deposito: la specifica ubicazione in cui le merci sono conservate all'interno del magazzino, utile per l'identificazione fisica.

3. Natura e quantita' delle merci: descrizione sufficiente a individuare le merci depositate, con l'indicazione degli elementi identificativi (peso, volume, tipo, qualita').

4. Diritti doganali: l'indicazione se i diritti doganali sono stati pagati e' essenziale per merci di provenienza estera, condizionando la libera circolazione delle stesse nel territorio nazionale.

5. Assicurazione: l'indicazione se le merci sono assicurate e presso quale compagnia, rilevante per valutare il rischio del cessionario del titolo.

Il legame con la nota di pegno

La fede di deposito si accompagna normalmente alla nota di pegno (warrant), un titolo separato ma collegato che consente al depositante di dare le merci in pegno a garanzia di un credito senza spostarle dal magazzino. Cio' rende il sistema dei titoli rappresentativi dei magazzini generali uno strumento fondamentale per il finanziamento del commercio: l'imprenditore Tizio puo' ottenere un prestito bancario dando in pegno le merci depositate semplicemente girando la nota di pegno alla banca, mantenendo la disponibilita' della fede di deposito per la successiva vendita delle merci.

Rilevanza pratica nel commercio moderno

Sebbene il commercio elettronico e la digitalizzazione abbiano modificato alcune prassi, la fede di deposito mantiene rilevanza in settori come il commercio di materie prime, cereali, metalli e prodotti vitivinicoli, dove le giacenze di magazzino costituiscono una componente significativa del patrimonio aziendale e uno strumento di garanzia per l'accesso al credito.

Domande frequenti

Cos'e' la fede di deposito?

E' un titolo di credito rappresentativo rilasciato dal magazzino generale che attribuisce al possessore il diritto a ricevere le merci indicate, consentendone il trasferimento senza spostamento fisico.

Il magazzino e' obbligato a rilasciarla?

Si', su richiesta del depositante il magazzino deve rilasciare la fede di deposito: non e' una facolta' ma un obbligo legale.

Cosa deve contenere la fede di deposito?

Le generalita' e il domicilio del depositante, il luogo del deposito, la natura e quantita' delle merci, l'indicazione del pagamento dei diritti doganali e dell'eventuale assicurazione.

Qual e' la differenza tra fede di deposito e nota di pegno?

La fede di deposito attribuisce la proprieta' delle merci; la nota di pegno (warrant) consente di costituire un pegno sulle merci senza spostarle, utilizzandole come garanzia per finanziamenti.

Come si trasferisce la fede di deposito?

Mediante girata, come gli altri titoli di credito all'ordine. Il giratario acquista il diritto alla consegna delle merci indicate nel titolo.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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