Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1792 c.c. – Intestazione e circolazione dei titoli
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
La fede di deposito e la nota di pegno possono intestarsi al nome del depositante o di un terzo da questo designato, e sono trasferibili, sia congiuntamente sia separatamente, mediante girata.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 1791 - Articolo 1791 Codice Civile: Nota di pegno→Cod. civ. art. 1793 - Articolo 1793 Codice Civile: Diritti del possessore→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 1790 Codice Civile: Fede di deposito→Articolo 1794 Codice Civile: Prima girata della nota di pegno→Articolo 1789 Codice Civile: Vendita delle cose depositate→Art. 1795 c.c.: Diritti del possessore della sola fede di deposi→Articolo 1788 Codice Civile: Diritti del depositante→Art. 1796 c.c.: Diritti del possessore della nota di pegno insod→Articolo 1787 Codice Civile: Responsabilità dei magazzini generali
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
La circolazione dei titoli dei magazzini generali
L'art. 1792 c.c. disciplina le regole di intestazione e di trasferimento della fede di deposito e della nota di pegno, i due titoli rappresentativi emessi dai magazzini generali. La norma si pone come snodo fondamentale del sistema, poiché regola il meccanismo attraverso cui queste due masse documentali circolano nel mercato, consentendo operazioni di credito e di compravendita senza spostamento fisico delle merci.
L'intestazione dei titoli
La prima parte dell'articolo stabilisce che entrambi i titoli possono essere intestati al nome del depositante o di un terzo da questo designato. L'opzione dell'intestazione a terzi e' particolarmente utile nelle operazioni commerciali complesse: si pensi a Tizio, produttore di vino, che deposita le bottiglie presso un magazzino generale e contemponeamente le vende a Caio, un distributore. Tizio potra' far intestare direttamente la fede di deposito a Caio, senza dover prima ricevere il titolo e poi girarlo, abbreviando i tempi e semplificando la documentazione dell'operazione.
La possibilità di intestare a un terzo designato risponde a esigenze pratiche del commercio all'ingrosso e dell'esportazione, dove spesso la merce viene venduta o data in garanzia ancor prima di essere fisicamente consegnata al compratore o al creditore.
Il trasferimento mediante girata
Il meccanismo di circolazione previsto dalla norma e' la girata, lo stesso istituto usato per i titoli cambiari. La girata e' una dichiarazione scritta sul retro del titolo con cui il cedente trasferisce i propri diritti al giratario. Questo meccanismo offre vantaggi significativi rispetto alla cessione ordinaria del credito: il giratario acquista un diritto autonomo, non soggetto alle eccezioni personali opponibili al cedente, e la circolazione avviene in modo semplice e rapido.
Per la nota di pegno, la prima girata deve rispettare le prescrizioni specifiche dell'art. 1794 c.c., indicando l'ammontare del credito garantito, gli interessi e la scadenza. Queste indicazioni sono trascritte anche sulla fede di deposito e controfirmate dal giratario, creando un collegamento documentale tra i due titoli anche quando circolano separatamente.
Trasferimento congiunto e separato
La disposizione consente che i due titoli siano trasferiti sia congiuntamente sia separatamente. Questa possibilità e' alla base del sistema di credito su pegno che i magazzini generali rendono possibile. Chi acquista entrambi i titoli ottiene il pieno diritto di riconsegna delle merci (art. 1793). Chi acquista solo la fede di deposito diventa proprietà delle merci, ma non può ritirarle senza soddisfare il credito garantito dalla nota di pegno. Chi acquista solo la nota di pegno e' creditore pignoratizio con diritto di vendita in caso di inadempimento.
Questa scissione consente operazioni sofisticate: un'impresa può cedere la fede di deposito al compratore per trasferire la proprietà, mantenendo la nota di pegno come garanzia del pagamento del prezzo. Oppure può girare solo la nota di pegno a una banca per ottenere un finanziamento, conservando la proprietà delle merci.
Rilievo sistematico
L'art. 1792 c.c. trasforma i titoli dei magazzini generali in strumenti di credito mobiliare, inserendoli nel circuito del traffico commerciale con le garanzie proprie dei titoli di credito. Il possessore di buona fede che riceve il titolo per girata e' protetto dalle eccezioni personali, e il mercato può fidarsi della validita' dei diritti incorporati nel documento. Questo sistema, di origine francese (warrant et recepisse), e' tuttora fondamentale per le operazioni di credito su merci in molti settori industriali e agricoli.
Domande frequenti
Come si trasferisce la fede di deposito?
Mediante girata, la stessa modalità prevista per i titoli cambiari. Il cedente scrive sul retro del titolo la dichiarazione di trasferimento a favore del giratario.
È possibile intestare i titoli direttamente a un terzo?
Si'. Il depositante può far intestare fede di deposito e nota di pegno non a se' stesso ma a un terzo da lui designato, utile quando la merce e' già venduta o data in garanzia al momento del deposito.
Cosa accade se si girano i due titoli separatamente?
Chi possiede solo la fede di deposito e' proprietario delle merci ma non può ritirarle senza soddisfare il creditore pignoratizio; chi possiede solo la nota di pegno ha diritto di pegno sulle merci ma non ne e' proprietario.
Il possessore per girata e' protetto dalle eccezioni personali?
In linea generale si', come avviene per i titoli di credito: il giratario di buona fede acquista un diritto autonomo, non soggetto alle eccezioni opponibili ai precedenti possessori.
Quali operazioni finanziarie consente la separazione dei titoli?
Consente di cedere la proprietà delle merci (fede di deposito) e contemporaneamente mantenerle in garanzia per un creditore (nota di pegno), oppure di ottenere un finanziamento bancario girando solo la nota di pegno senza trasferire la proprietà.