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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 1793 c.c. Diritti del possessore

In vigore

Il possessore della fede di deposito unita alla nota di pegno ha diritto alla riconsegna delle cose depositate; egli ha altresì diritto di richiedere che, a sue spese, le cose depositate siano divise in più partite e che per ogni partita gli sia rilasciata una fede di deposito distinta con la nota di pegno in sostituzione del titolo complessivo. Il possessore della sola nota di pegno ha diritto di pegno sulle cose depositate. Il possessore della sola fede di deposito non ha diritto alla riconsegna delle cose depositate, se non osserva le condizioni indicate dall’articolo 1795; egli può valersi della facoltà concessa dall’articolo 1788.

In sintesi

  • Titoli congiunti: chi possiede entrambi i titoli ha il pieno diritto alla riconsegna delle merci depositate.
  • Frazionamento: il possessore di entrambi può chiedere la divisione in più partite con rilascio di titoli distinti per ciascuna.
  • Sola nota di pegno: il suo possessore ha diritto di pegno sulle merci ma non ne è proprietà.
  • Sola fede di deposito: il possessore è proprietario ma non può ritirare le merci senza rispettare le condizioni dell'art. 1795 c.c.
  • Facolta' accessoria: il possessore della sola fede può esercitare la facolta' di cui all'art. 1788 (ispezione e prelievo di campioni).

I diritti dei possessori dei titoli dei magazzini generali

L'art. 1793 c.c. costituisce il nucleo operativo del sistema dei magazzini generali, definendo i diritti che spettano a ciascun possessore dei titoli rappresentativi in base alla combinazione di titoli in suo possesso. La norma distingue tre situazioni: il possesso congiunto di entrambi i titoli, il possesso della sola nota di pegno e il possesso della sola fede di deposito.

Il possessore di entrambi i titoli

Chi detiene sia la fede di deposito sia la nota di pegno ha il diritto pieno e incondizionato alla riconsegna delle merci. Questa e' la posizione piu' forte, che riunisce in capo a un unico soggetto sia la qualita' di proprietario delle merci sia quella di creditore pignoratizio su se stesso, determinando l'estinzione del vincolo di garanzia e la liberta' della merce da ogni gravame.

Il possessore di entrambi i titoli ha inoltre una facolta' operativamente rilevante: puo' chiedere al magazzino, a proprie spese, che le merci depositate vengano divise in piu' partite e che per ciascuna partita venga rilasciato un nuovo titolo complessivo (fede di deposito + nota di pegno), in sostituzione del titolo originario. Questa possibilita' e' fondamentale per le operazioni commerciali su grandi quantita' di merci: Tizio, che ha depositato mille quintali di frumento, potra' chiedere di dividerli in dieci partite da cento quintali ciascuna, girando poi i singoli titoli a diversi acquirenti o creditori.

Il possessore della sola nota di pegno

Chi possiede soltanto la nota di pegno, avendo ricevuto questo titolo per girata dal depositante originario o da un successivo giratario, e' titolare di un diritto reale di garanzia sulle merci depositate. Il suo diritto e' quello del creditore pignoratizio: puo' fare vendere le merci in caso di inadempimento del debitore, secondo la procedura dell'art. 1796 c.c., ma non puo' pretendere la riconsegna fisica delle merci, che rimangono proprieta' del possessore della fede di deposito.

Questo diritto e' opponibile ai terzi e segue le merci anche se la fede di deposito viene ceduta a un nuovo acquirente: il compratore della fede di deposito sapra', dalla nota trascritta sulla fede stessa, dell'esistenza del vincolo di pegno, e dovra' soddisfarne le condizioni per ritirare le merci.

Il possessore della sola fede di deposito

La posizione del possessore della sola fede di deposito e' piu' delicata. Egli e' il proprietario delle merci, ma il suo diritto al ritiro e' subordinato al rispetto delle condizioni previste dall'art. 1795 c.c.: deve versare presso il magazzino la somma dovuta al creditore pignoratizio (possessore della nota di pegno) alla scadenza del debito garantito, oppure attendere che scada il debito e che il creditore sia soddisfatto. Questo meccanismo tutela il creditore pignoratizio, garantendogli che le merci non vengano ritirate prima che il suo credito sia estinto o garantito.

Il possessore della sola fede di deposito conserva pero' il diritto di esercitare la facolta' prevista dall'art. 1788 c.c., cioe' di ispezionare le merci depositate e di prelevare campioni. Questa facolta', pur non consentendogli di ritirare le merci, gli permette di verificare lo stato di conservazione delle sue proprieta' e di dimostrarne le qualita' a potenziali acquirenti.

Equilibrio tra proprietario e creditore

Il sistema delineato dall'art. 1793 realizza un equilibrio tra interessi contrapposti: il proprietario delle merci (possessore della fede di deposito) non puo' sottrarsi all'obbligo di pagare il creditore garantito dalla nota di pegno, e il creditore non puo' appropriarsi delle merci se non attraverso la procedura di vendita forzata. Le merci rimangono nel magazzino come oggetto comune di diritti distinti, e il magazzino stesso agisce come custode neutro che tutela entrambe le posizioni.

Domande frequenti

Chi ha diritto al ritiro incondizionato delle merci dal magazzino?

Solo chi possiede entrambi i titoli, fede di deposito e nota di pegno, riunendo in se' la qualita' di proprietario e quella di creditore pignoratizio, con conseguente estinzione del vincolo di garanzia.

Cosa puo' fare il possessore di entrambi i titoli se vuole cedere solo parte delle merci?

Puo' chiedere al magazzino, a proprie spese, la divisione in piu' partite con rilascio di titoli distinti per ciascuna, cosi' da cedere o dare in garanzia frazioni separate del deposito.

Il possessore della sola nota di pegno puo' ritirare le merci?

No. Ha un diritto di pegno sulle merci, ma non puo' ritirarle: in caso di inadempimento del debitore, puo' solo far procedere alla vendita forzata secondo l'art. 1796 c.c.

Il possessore della sola fede di deposito puo' ritirare le merci in qualunque momento?

No. Deve prima soddisfare il creditore pignoratizio, versando presso il magazzino la somma dovuta alla scadenza, o attendere l'estinzione del debito garantito dalla nota di pegno.

Quali diritti residui ha il possessore della sola fede di deposito sulle merci?

Puo' esercitare la facolta' dell'art. 1788 c.c., ovvero ispezionare le merci e prelevare campioni, verificandone lo stato e le qualita' senza poterle ritirare.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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