Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1793 c.c. – Diritti del possessore
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Il possessore della fede di deposito unita alla nota di pegno ha diritto alla riconsegna delle cose depositate; egli ha altresì diritto di richiedere che, a sue spese, le cose depositate siano divise in più partite e che per ogni partita gli sia rilasciata una fede di deposito distinta con la nota di pegno in sostituzione del titolo complessivo.
Il possessore della sola nota di pegno ha diritto di pegno sulle cose depositate.
Il possessore della sola fede di deposito non ha diritto alla riconsegna delle cose depositate, se non osserva le condizioni indicate dall’art. 1795; egli può valersi della facoltà concessa dall’art. 1788.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 1792 - Articolo 1792 Codice Civile: Intestazione e circolazione dei tito…→Cod. civ. art. 1794 - Articolo 1794 Codice Civile: Prima girata della nota di pegno→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 1791 Codice Civile: Nota di pegno→Art. 1795 c.c.: Diritti del possessore della sola fede di deposi→Articolo 1790 Codice Civile: Fede di deposito→Art. 1796 c.c.: Diritti del possessore della nota di pegno insod→Articolo 1789 Codice Civile: Vendita delle cose depositate→Articolo 1797 Codice Civile: Azione nei confronti dei giranti→Articolo 1788 Codice Civile: Diritti del depositante
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
I diritti dei possessori dei titoli dei magazzini generali
L'art. 1793 c.c. costituisce il nucleo operativo del sistema dei magazzini generali, definendo i diritti che spettano a ciascun possessore dei titoli rappresentativi in base alla combinazione di titoli in suo possesso. La norma distingue tre situazioni: il possesso congiunto di entrambi i titoli, il possesso della sola nota di pegno e il possesso della sola fede di deposito.
Il possessore di entrambi i titoli
Chi detiene sia la fede di deposito sia la nota di pegno ha il diritto pieno e incondizionato alla riconsegna delle merci. Questa e' la posizione più forte, che riunisce in capo a un unico soggetto sia la qualità di proprietario delle merci sia quella di creditore pignoratizio su se stesso, determinando l'estinzione del vincolo di garanzia e la libertà della merce da ogni gravame.
Il possessore di entrambi i titoli ha inoltre una facolta' operativamente rilevante: può chiedere al magazzino, a proprie spese, che le merci depositate vengano divise in più partite e che per ciascuna partita venga rilasciato un nuovo titolo complessivo (fede di deposito + nota di pegno), in sostituzione del titolo originario. Questa possibilità e' fondamentale per le operazioni commerciali su grandi quantita' di merci: Tizio, che ha depositato mille quintali di frumento, potra' chiedere di dividerli in dieci partite da cento quintali ciascuna, girando poi i singoli titoli a diversi acquirenti o creditori.
Il possessore della sola nota di pegno
Chi possiede soltanto la nota di pegno, avendo ricevuto questo titolo per girata dal depositante originario o da un successivo giratario, e' titolare di un diritto reale di garanzia sulle merci depositate. Il suo diritto e' quello del creditore pignoratizio: può fare vendere le merci in caso di inadempimento del debitore, secondo la procedura dell'art. 1796 c.c., ma non può pretendere la riconsegna fisica delle merci, che rimangono proprieta' del possessore della fede di deposito.
Questo diritto e' opponibile ai terzi e segue le merci anche se la fede di deposito viene ceduta a un nuovo acquirente: il compratore della fede di deposito saprà, dalla nota trascritta sulla fede stessa, dell'esistenza del vincolo di pegno, e dovrà soddisfarne le condizioni per ritirare le merci.
Il possessore della sola fede di deposito
La posizione del possessore della sola fede di deposito e' più delicata. Egli e' il proprietario delle merci, ma il suo diritto al ritiro e' subordinato al rispetto delle condizioni previste dall'art. 1795 c.c.: deve versare presso il magazzino la somma dovuta al creditore pignoratizio (possessore della nota di pegno) alla scadenza del debito garantito, oppure attendere che scada il debito e che il creditore sia soddisfatto. Questo meccanismo tutela il creditore pignoratizio, garantendogli che le merci non vengano ritirate prima che il suo credito sia estinto o garantito.
Il possessore della sola fede di deposito conserva però il diritto di esercitare la facolta' prevista dall'art. 1788 c.c., cioè di ispezionare le merci depositate e di prelevare campioni. Questa facolta', pur non consentendogli di ritirare le merci, gli permette di verificare lo stato di conservazione delle sue proprieta' e di dimostrarne le qualità a potenziali acquirenti.
Equilibrio tra proprietario e creditore
Il sistema delineato dall'art. 1793 realizza un equilibrio tra interessi contrapposti: il proprietario delle merci (possessore della fede di deposito) non può sottrarsi all'obbligo di pagare il creditore garantito dalla nota di pegno, e il creditore non può appropriarsi delle merci se non attraverso la procedura di vendita forzata. Le merci rimangono nel magazzino come oggetto comune di diritti distinti, e il magazzino stesso agisce come custode neutro che tutela entrambe le posizioni.
Domande frequenti
Chi ha diritto al ritiro incondizionato delle merci dal magazzino?
Solo chi possiede entrambi i titoli, fede di deposito e nota di pegno, riunendo in se' la qualità di proprietario e quella di creditore pignoratizio, con conseguente estinzione del vincolo di garanzia.
Cosa può fare il possessore di entrambi i titoli se vuole cedere solo parte delle merci?
Può chiedere al magazzino, a proprie spese, la divisione in più partite con rilascio di titoli distinti per ciascuna, così da cedere o dare in garanzia frazioni separate del deposito.
Il possessore della sola nota di pegno può ritirare le merci?
No. Ha un diritto di pegno sulle merci, ma non può ritirarle: in caso di inadempimento del debitore, può solo far procedere alla vendita forzata secondo l'art. 1796 c.c.
Il possessore della sola fede di deposito può ritirare le merci in qualunque momento?
No. Deve prima soddisfare il creditore pignoratizio, versando presso il magazzino la somma dovuta alla scadenza, o attendere l'estinzione del debito garantito dalla nota di pegno.
Quali diritti residui ha il possessore della sola fede di deposito sulle merci?
Può esercitare la facolta' dell'art. 1788 c.c., ovvero ispezionare le merci e prelevare campioni, verificandone lo stato e le qualità senza poterle ritirare.