Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1787 c.c. – Responsabilità dei magazzini generali
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
I magazzini generali sono responsabili della conservazione delle merci depositate, a meno che si provi che la perdita, il calo o l’avaria è derivata da caso fortuito, dalla natura delle merci ovvero da vizi di esse o dell’imballaggio.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 1786 - Art. 1786 c.c.: Stabilimenti e locali assimilati agli alberghi→Cod. civ. art. 1788 - Articolo 1788 Codice Civile: Diritti del depositante→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 1785-quinquies Codice Civile: Limiti di applicazione→Articolo 1785-quater Codice Civile: Nullità→Articolo 1785-ter Codice Civile: Obbligo di denuncia del danno→Art. 1785-bis c.c.: Responsabilità per colpa dell’albergatore→Articolo 1785 Codice Civile: Limiti di responsabilità→Articolo 1789 Codice Civile: Vendita delle cose depositate→Art. 1784 c.c.: Responsabilità per le cose consegnate e obblighi
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
I magazzini generali e la loro responsabilita
L'art. 1787 c.c. apre la Sezione III del Capo XIV dedicata al deposito nei magazzini generali, figura giuridica distinta dal deposito ordinario e caratterizzata dalla professionalita' dell'impresa depositaria. I magazzini generali sono imprese autorizzate a ricevere merci in deposito per conto di terzi, a rilasciare titoli rappresentativi delle merci (fede di deposito e nota di pegno) e a consentire la circolazione dei diritti sulle merci depositate senza spostamento fisico delle stesse.
Il principio della responsabilita per la conservazione
La norma stabilisce un principio di responsabilita oggettiva temperata: il magazzino e' responsabile della conservazione delle merci, salvo prova contraria delle esimenti tassativamente elencate. Non si tratta di una responsabilita assoluta, ma il deposito professionale impone standard di diligenza elevati e l'inversione dell'onere della prova a favore del depositante.
Le cause esimenti
Tre sono le cause che liberano il magazzino dalla responsabilità:
1. Caso fortuito: evento imprevedibile e inevitabile, esterno all'organizzazione del magazzino. Comprende calamita' naturali, incendi causati da terzi, furti con violenza. Il magazzino deve provare che il sinistro non avrebbe potuto essere evitato con la normale diligenza professionale.
2. Natura delle merci: alcune merci sono soggette per loro intrinseca natura a deterioramento o calo fisiologico (prodotti alimentari, sostanze volatili, materiali organici). Se il depositante consegna merci già in precarie condizioni o comunque suscettibili di deperimento naturale, il magazzino non risponde delle perdite riconducibili a tale caratteristica.
3. Vizi dell'imballaggio: se la merce e' danneggiata per difetto dell'imballaggio fornito dal depositante, la responsabilità ricade su quest'ultimo. È onere del magazzino segnalare al momento dell'accettazione l'eventuale inadeguatezza della confezione.
Il calo delle merci
L'espressa menzione del calo accanto alla perdita e all'avaria e' significativa: il legislatore riconosce che in certi depositi (cereali, liquidi, sostanze sfuse) la merce subisce inevitabilmente una riduzione quantitativa. Tuttavia, questa riduzione deve restare entro soglie fisiologiche; eccedenze ingiustificate rientrano nella responsabilità del magazzino.
Onere della prova
Il depositante che lamenta la perdita o il deterioramento della merce deve solo provare la discrepanza tra la merce consegnata e quella restituita. Spetta poi al magazzino dimostrare che la causa rientra in una delle esimenti. Questa inversione e' coerente con la natura professionale del custode e con la sua posizione privilegiata per accertare le cause del sinistro.
Domande frequenti
Cosa sono i magazzini generali?
Sono imprese autorizzate a ricevere merci in deposito per conto di terzi, a rilasciare titoli rappresentativi (fede di deposito e nota di pegno) e a gestire professionalmente la conservazione delle merci.
Quando il magazzino e' esonerato dalla responsabilita?
Solo se prova che la perdita, il calo o l'avaria sono dovuti a caso fortuito, alla natura delle merci o a vizi dell'imballaggio fornito dal depositante.
Chi deve provare la causa del danno?
Il magazzino: spetta a lui dimostrare l'esistenza di una causa esimente. Il depositante deve solo provare la discrepanza tra merce consegnata e restituita.
Cosa si intende per 'calo' delle merci?
È la riduzione quantitativa della merce, fisiologica per certi prodotti sfusi o deperibili. Se il calo supera le soglie normali, il magazzino ne risponde.
Il vizio dell'imballaggio esonera sempre il magazzino?
Si', ma il magazzino e' tenuto a segnalare al depositante l'inadeguatezza della confezione al momento dell'accettazione; se non lo fa, potrebbe risultare corresponsabile.